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Document 62020CN0021
Case C-21/20: Request for a preliminary ruling from the Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) lodged on 17 January 2020 — Balgarska natsionalna televizia v Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika’ — Sofia pri Zentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
Causa C-21/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 17 gennaio 2020 — Balgarska natsionalna televizia/ Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Zentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
Causa C-21/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 17 gennaio 2020 — Balgarska natsionalna televizia/ Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Zentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
GU C 95 del 23.3.2020, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 17 gennaio 2020 — Balgarska natsionalna televizia/ Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Zentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
(Causa C-21/20)
(2020/C 95/23)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Balgarska natsionalna televizia
Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Zentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
Questioni pregiudiziali
1. |
Se la fornitura di servizi di media audiovisivi agli utenti da parte di una rete televisiva pubblica possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, qualora sia finanziata dallo Stato in forma di erogazione di sovvenzioni e gli utenti non paghino un canone per la trasmissione dei programmi, o se non costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione e non rientri quindi nell’ambito di applicazione di tale direttiva. |
2. |
Qualora alla prima questione si risponda nel senso che i servizi di media audiovisivi prestati agli utenti delle reti televisive pubbliche rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, se tali servizi debbano considerarsi operazioni esenti ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera q), della direttiva e sia ammissibile una normativa nazionale che concede l’esenzione a motivo delle sovvenzioni che la rete televisiva pubblica riceve dal bilancio dello Stato, senza considerare se tale attività abbia anche carattere commerciale. |
3. |
Se l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE (1), ammetta una prassi che condiziona il diritto a detrazione per operazioni di acquisto non solo all’utilizzazione dei beni acquistati (per attività imponibili o meno), ma anche alla forma di finanziamento di tali acquisti, a seconda che avvenga mediante risorse proprie (servizi di pubblicità, ecc.), oppure mediante sovvenzioni statali, e che concede il diritto a detrazione totale soltanto per gli acquisti finanziati con risorse proprie e non per quelli finanziati con sovvenzioni statali, il che rende necessaria la loro distinzione. |
4. |
Qualora si consideri che l’attività delle reti televisive pubbliche consista in operazioni imponibili e in operazioni esenti e in considerazione del loro finanziamento di carattere misto: quale portata abbia il diritto a detrazione per queste operazioni di acquisto e quali criteri debbano essere applicati per la loro individuazione. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).