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Document 62020CN0020

Causa C-20/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 17 gennaio 2020 — E.M.T. / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi, Belgio)

GU C 95 del 23.3.2020, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 17 gennaio 2020 — E.M.T. / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi, Belgio)

(Causa C-20/20)

(2020/C 95/22)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: E.M.T.

Resistente: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi, Belgio)

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (1) (rifusione), secondo il quale i richiedenti hanno diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni «sulla sua domanda di protezione internazionale», e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti in combinato disposto con gli articoli 20 e 26 della precitata direttiva 2013/32/UE, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma processuale nazionale, quale l’articolo 39/57 della legge del 15 dicembre 1980 in materia di ingresso nel territorio, soggiorno, insediamento e allontanamento degli stranieri, che fissa in dieci giorni «di calendario» che decorrono dalla notifica della decisione amministrativa, il termine di ricorso contro una decisione di rigetto della domanda reiterata di protezione internazionale, «quando il ricorso è presentato da uno straniero che si trova, al momento della notifica della decisione, in un luogo determinato di cui agli articoli 74/8 e 74/9 [della stessa legge] oppure che è messo a disposizione del governo», in particolare quando il ricorrente deve, successivamente alla notifica della precitata decisione amministrativa, attivarsi per trovare un nuovo avvocato con la concessione del gratuito patrocinio al fine di avviare il procedimento di ricorso.


(1)  GU 2013, L 180, pag. 60.


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