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Document 62019TN0867

    Causa T-867/19: Ricorso proposto il 20 dicembre 2019 – RA/Corte dei conti

    GU C 68 del 2.3.2020, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.3.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 68/46


    Ricorso proposto il 20 dicembre 2019 – RA/Corte dei conti

    (Causa T-867/19)

    (2020/C 68/55)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: RA (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

    Convenuta: Corte dei conti europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione del 27 febbraio 2019, adottata in esecuzione della sentenza dell’8 novembre 2018, RA/Corte dei conti (T-874/16, non pubblicata, EU:T:2018:757), di non promuoverlo al grado AD 11 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2016;

    condannare la Corte dei conti a versargli la somma di EUR 8 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;

    condannare la Corte dei conti alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione fornita nella risposta recante rigetto del reclamo, poiché da essa non risulta il motivo pertinente e individuale che giustifica la mancata promozione del ricorrente.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, per non aver proceduto ad un effettivo scrutinio per merito comparativo di tutti i funzionari promuovibili. Infatti, da un lato, procedendo a una valutazione «globale» dei meriti dei funzionari promuovibili, l’APN non avrebbe c l’esercizio comparativo su una base paritaria. Dall’altro lato, essa avrebbe irregolarmente applicato il criterio dell’uso delle lingue.

    3.

    Terzo motivo, vertente su vari errori manifesti di valutazione, di cui sarebbe viziata la decisione impugnata.

    4.

    Quarto motivo, vertente sull’inosservanza dell’obbligo di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza in un termine ragionevole, cui sarebbe conseguito un danno morale considerevole per il ricorrente, che dovrebbe, pertanto, essere riparato.


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