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Document 62018CA0197

Causa C-197/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien - Austria) – Procedimento avviato da Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Obiettivo di riduzione dell’inquinamento – Acque interessate dall’inquinamento – Contenuto massimo di nitrati di 50 mg/l – Programmi d’azione adottati dagli Stati membri – Diritti dei singoli ad ottenere modifiche di tali programmi – Legittimazione attiva dinanzi alle autorità e ai giudici nazionali)

GU C 413 del 9.12.2019, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien - Austria) – Procedimento avviato da Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf

(Causa C-197/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Obiettivo di riduzione dell’inquinamento - Acque interessate dall’inquinamento - Contenuto massimo di nitrati di 50 mg/l - Programmi d’azione adottati dagli Stati membri - Diritti dei singoli ad ottenere modifiche di tali programmi - Legittimazione attiva dinanzi alle autorità e ai giudici nazionali)

(2019/C 413/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wien

Parti

Ricorrenti: Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf

Resistente: Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, già Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Dispositivo

L’articolo 288 TFUE nonché l’articolo 5, paragrafi 4 e 5, e l’allegato I, parte A, punto 2, della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, devono essere interpretati nel senso che, laddove lo scarico di composti di azoto di origine agricola contribuisca significativamente all’inquinamento delle acque sotterranee in questione, persone fisiche e giuridiche, quali i ricorrenti nel procedimento principale, devono poter esigere dalle competenti autorità nazionali la modifica di un programma d’azione esistente ovvero l’adozione di misure aggiuntive o di azioni rafforzate, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva medesima, qualora, in assenza di tali misure, il contenuto di nitrati nelle acque sotterranee superi o rischi di superare i 50 mg/l in uno o più punti di controllo, ai sensi del paragrafo 6 dello stesso articolo 5.


(1)  GU C 268 del 30.7.2018.


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