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Document 62018CA0018

Causa C-18/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof - Austria) – Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited (Rinvio pregiudiziale – Società dell’informazione – Libera circolazione dei servizi – Direttiva 2000/31/CE – Responsabilità dei prestatori intermedi – Articolo 14, paragrafi 1 e 3 – Prestatore di servizi di hosting – Possibilità di esigere dal prestatore di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione – Articolo 18, paragrafo 1 – Limiti personale, sostanziale e territoriale alla portata di un’ingiunzione – Articolo 15, paragrafo 1 – Insussistenza di un obbligo generale in materia di sorveglianza)

GU C 413 del 9.12.2019, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof - Austria) – Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited

(Causa C-18/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Società dell’informazione - Libera circolazione dei servizi - Direttiva 2000/31/CE - Responsabilità dei prestatori intermedi - Articolo 14, paragrafi 1 e 3 - Prestatore di servizi di hosting - Possibilità di esigere dal prestatore di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione - Articolo 18, paragrafo 1 - Limiti personale, sostanziale e territoriale alla portata di un’ingiunzione - Articolo 15, paragrafo 1 - Insussistenza di un obbligo generale in materia di sorveglianza)

(2019/C 413/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Eva Glawischnig-Piesczek

Convenuta: Facebook Ireland Limited

Dispositivo

La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), in particolare il suo articolo 15, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che un giudice di uno Stato membro possa:

ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni;

ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, purché la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all’accertamento d’illiceità e che contiene gli elementi specificati nell’ingiunzione e le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratterizza l’informazione precedentemente dichiarata illecita non siano tali da costringere il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto; e

ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni oggetto dell’ingiunzione o di bloccare l’accesso alle medesime a livello mondiale, nell’ambito del diritto internazionale pertinente.


(1)  GU C 104 del 19.3.2018.


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