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Document 62019TN0361

Causa T-361/19: Ricorso proposto il 16 giugno 2019 — CF/Parlamento

GU C 263 del 5.8.2019, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 263/61


Ricorso proposto il 16 giugno 2019 — CF/Parlamento

(Causa T-361/19)

(2019/C 263/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CF (rappresentante: A. Daoût, avocat)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni impugnate;

ingiungere il risarcimento del danno pecuniario e morale causato dalle decisioni impugnate, è cioè concedere alla ricorrente la provvisionale di EUR 50 000;

condannare il Parlamento europeo al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, diretto all’annullamento delle due decisioni del presidente del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 con cui la ricorrente è stata dichiarata responsabile di molestie psicologiche nei confronti della sua ex assistente parlamentare accreditata e le è stata inflitta una sanzione di censura, la ricorrente fa valere quattro motivi.

1.

Primo motivo, relativo alla violazione della definizione giuridica delle molestie psicologiche quale contenuta all’articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto il presidente del Parlamento non ha tenuto conto degli elementi costitutivi della nozione di molestie psicologiche stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza.

2.

Secondo motivo, relativo alla carenza di motivazione dell’atto impugnato. La ricorrente sostiene che il presidente del Parlamento motiva la sua prima decisione basandosi sulla relazione lacunosa del comitato consultivo e che la sua seconda decisione non risponde ai criteri fissati dall’articolo 166 del regolamento interno del Parlamento europeo.

3.

Terzo motivo, relativo alla violazione del diritto ad una buona amministrazione e dei diritti della difesa. Secondo la ricorrente, l’amministrazione è venuta meno al suo dovere di sollecitudine, al principio del termine ragionevole, alle regole di riservatezza dell’indagine, ai diritti della difesa, alla presunzione di innocenza e al diritto di accesso al fascicolo disciplinare.

4.

Quarto motivo, relativo alla violazione del principio di certezza del diritto e di irretroattività delle norme coercitive, in quanto il presidente del Parlamento e il comitato consultivo hanno applicato una normativa coercitiva a fatti anteriori alla sua adozione.

La ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento del suo danno morale e pecuniario. Ella fa valere che il modo in cui l’indagine è stata condotta ha avuto la conseguenza di offuscare la sua reputazione e di farle perdere la possibilità di presentarsi alle elezioni europee.


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