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Document 52018XX0924(02)

Relazione finale del consigliere-auditore — Caso AT.40181 — Philips

C/2018/4797

GU C 340 del 24.9.2018, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/8


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Caso AT.40181 — Philips

(2018/C 340/06)

(1)   

Il progetto di decisione riguardante Philips France S.A.S («Philips France») e Koninklijke Philips N.V. (congiuntamente, «Philips») conclude che Philips ha violato l’articolo 101 del TFUE adottando pratiche volte a ridurre la capacità dei rivenditori attivi in Francia di determinare autonomamente i loro prezzi di vendita.

(2)   

L’indagine ha preso avvio il 3 dicembre 2013, con ispezioni a sorpresa condotte nei locali di Koninklijke Philips SpA in Italia e di Koninklijke Philips N.V. nei Paesi Bassi.

(3)   

Dopo le ispezioni, a seguito di un’indagine interna Philips ha espresso il proprio interesse a collaborare con la Commissione. In data […], Koninklijke Philips N.V. ha presentato ulteriori elementi di prova riguardanti la condotta in questione.

(4)   

Il 2 febbraio 2017, la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (2), contro Koninklijke Philips NV e Philips France. Il 7 febbraio e il 16 maggio 2017 la Commissione ha inviato a Philips alcune richieste di informazioni alle quali Philips ha rispettivamente risposto il 6 marzo e il 2 giugno 2017.

(5)   

In data […], Philips ha presentato un’offerta formale di collaborazione («proposta di transazione»). La proposta di transazione contiene:

il riconoscimento in termini chiari ed inequivocabili della responsabilità di Philips France per quanto riguarda la partecipazione diretta all’infrazione, sinteticamente descritta in termini di scopo, principali circostanze e qualificazione giuridica e la descrizione del ruolo dell’impresa e della durata della partecipazione all’infrazione,

il riconoscimento in termini chiari ed inequivocabili della responsabilità di Koninklijke Philips N.V. per quanto riguarda l’infrazione. in qualità di società madre di Philips France nel periodo dell’infrazione,

l’indicazione dell’importo massimo dell’ammenda che Philips si aspetta che la Commissione infligga e che essa è disposta ad accettare nel quadro di un procedimento di cooperazione,

la conferma che Philips è stata sufficientemente informata in merito agli addebiti che la Commissione intende muovere nei suoi confronti e che le è stata accordata in misura sufficiente la possibilità di comunicare alla Commissione il proprio punto di vista,

la conferma che Philips non intende chiedere nuovamente di accedere al fascicolo né di essere sentita nel quadro di un’audizione orale, a meno che la Commissione decida di non tenere conto della sua proposta di transazione nella comunicazione degli addebiti («CA») e nella decisione,

il consenso a ricevere la CA e la decisione finale in lingua inglese.

(6)   

Il 7 giugno 2018 la Commissione ha adottato la CA, alla quale Philips ha risposto confermando che essa rispecchiava il contenuto della sua proposta di transazione.

(7)   

L’infrazione accertata e le ammende comminate nel progetto di decisione corrispondono a quelle riconosciute e accettate nella proposta di transazione. L’importo delle ammende è ridotto del 40 % in quanto Philips ha collaborato con la Commissione al di là del suo obbligo legale di farlo: 1) fornendo ulteriori elementi di prova, che costituiscono un significativo valore aggiunto rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, in quanto hanno notevolmente rafforzato la capacità della Commissione di dimostrare l’infrazione; 2) riconoscendo che la condotta ha comportato la violazione dell’articolo 101 del TFUE e 3) rinunciando all’esercizio di alcuni diritti procedurali, circostanza che ha permesso l’incremento dell’efficienza amministrativa.

(8)   

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto gli addebiti su cui Philips ha avuto la possibilità di pronunciarsi giungendo ad una conclusione positiva.

(9)   

In linea generale, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti è stato rispettato.

Bruxelles, 12 luglio 2018.

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).


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