Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0143

    Causa T-143/18: Ricorso proposto il 1° marzo 2018 — Société générale / BCE

    GU C 161 del 7.5.2018, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.5.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 161/56


    Ricorso proposto il 1o marzo 2018 — Société générale / BCE

    (Causa T-143/18)

    (2018/C 161/64)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Société générale (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e P. Kupka, avocats)

    Convenuta: Banca centrale europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare l’articolo 5 della decisione della BCE n. ECB/SSM/2017 — O2RNE8IBXP4R0TD8PU41/174, del 19 dicembre 2017 e l’articolo 3 del suo allegato A, in quanto prescrivono misure da adottare sugli impegni di pagamento irrevocabili relativi ai sistemi di garanzia dei depositi o ai fondi di risoluzione;

    condannare la BCE alla totalità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’assenza di fondamento giuridico per l’adozione della decisione impugnata. Secondo la ricorrente, la BCE non è competente ad imporre un requisito prudenziale di portata generale e non ha condotto una valutazione individuale e circostanziata della situazione in cui si trova la ricorrente come imposto dalle norme applicabili.

    2.

    Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto che vizierebbe la decisione impugnata, in quanto la BCE avrebbe erroneamente interpretato le norme di diritto dell’Unione che introducono la possibilità per gli istituti di credito di ricorrere agli impegni di pagamento irrevocabili e, pertanto, avrebbe privato tali disposizioni del loro effetto utile.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata da un errore manifesto nella valutazione dei rischi asseritamente derivanti dagli impegni di pagamento irrevocabili ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla carenza di motivazione, in quanto la BCE sarebbe soggetta ad un obbligo di motivazione rafforzato e la decisione impugnata sarebbe basata su una motivazione insufficiente.


    Top