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Document 62018CN0238
Case C-238/18: Action brought on 3 April 2018 — European Central Bank v Republic of Latvia
Causa C-238/18: Ricorso proposto il 3 aprile 2018 — Banca centrale europea / Repubblica di Lettonia
Causa C-238/18: Ricorso proposto il 3 aprile 2018 — Banca centrale europea / Repubblica di Lettonia
GU C 161 del 7.5.2018, p. 44–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/44 |
Ricorso proposto il 3 aprile 2018 — Banca centrale europea / Repubblica di Lettonia
(Causa C-238/18)
(2018/C 161/49)
Lingua processuale: il lettone
Parti
Ricorrente: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Zilioli, C. Kroppenstedt e K. Kaiser, agenti, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, avvocato)
Convenuta: Repubblica di Lettonia
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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Indicare alla Repubblica di Lettonia, conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 62 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, di apportare tutte le informazioni pertinenti relative alle indagini in corso svolte dal Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Ufficio per la prevenzione e la lotta alla corruzione) nei confronti del Governatore della Banca di Lettonia; |
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Dichiarare, in conformità all’articolo 14.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea che la Repubblica di Lettonia ha violato il secondo paragrafo della menzionata disposizione in quanto:
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condannare la Repubblica di Lettonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La BCE sostiene che la Repubblica di Lettonia avrebbe violato il secondo paragrafo dell’articolo 14.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea avendo sollevato dal suo incarico il Governatore della Banca di Lettonia applicando al medesimo una misura di sicurezza temporanea senza la presenza di una sentenza di condanna emessa da un organo giurisdizionale indipendente che abbia esaminato la controversia nel merito.