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Document 62018CN0109

Causa C-109/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 13 febbraio 2018 — Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica / Administración General del Estado

GU C 161 del 7.5.2018, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 13 febbraio 2018 — Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica / Administración General del Estado

(Causa C-109/18)

(2018/C 161/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica

Resistente: Administración General del Estado

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (1), che sancisce il principio del recupero dei costi dei servizi idrici e dell’adeguata ponderazione economica degli usi dell’acqua, debba essere interpretato nel senso che osta all’introduzione di un canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia, come quello controverso nel presente procedimento, che non incentiva l’uso efficiente dell’acqua e non prevede meccanismi per la conservazione e la protezione delle risorse idriche pubbliche, e la cui quantificazione risulta totalmente slegata dall’idoneità a causare pregiudizio a dette risorse, essendo basata solo ed esclusivamente sulla capacità dei produttori di generare entrate.

2)

Se sia compatibile con il principio di non discriminazione tra gli operatori di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (2), un tributo quale il canone idrico oggetto del presente procedimento, che grava esclusivamente sui produttori di energia idroelettrica operanti nei bacini intercomunitari, in contrapposizione ai produttori titolari di concessioni relative a bacini intracomunitari, e sui produttori che utilizzano tecnologie idroelettriche, in contrapposizione ai produttori che utilizzano altre tecnologie.

3)

Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che costituisce un aiuto di Stato vietato la mancata applicazione del canone idrico, che grava solo sull’uso finalizzato alla produzione di energia elettrica, alle produzioni di energia idroelettrica che avvengono nell’ambito dei bacini intracomunitari e agli altri usi [consuntivi] delle acque.


(1)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1).

(2)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).


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