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Document 62018CN0106

Causa C-106/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 13 febbraio 2018 — Energía de Galicia (Engasa) S.A. / Administración General del Estado

GU C 161 del 7.5.2018, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 13 febbraio 2018 — Energía de Galicia (Engasa) S.A. / Administración General del Estado

(Causa C-106/18)

(2018/C 161/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Energía de Galicia (Engasa) S.A.

Resistente: Administración General del Estado

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio ambientale «chi inquina paga» di cui all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 23 ottobre 2000, che sancisce il principio del recupero dei costi dei servizi idrici e dell’adeguata ponderazione economica degli usi dell’acqua, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’introduzione di un canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia, come quello controverso nel presente procedimento, che non incentiva l’uso efficiente dell’acqua e non prevede meccanismi per la conservazione e la protezione delle risorse idriche pubbliche, e la cui quantificazione risulta totalmente slegata dalla idoneità a recare pregiudizio alle risorse idriche pubbliche, essendo basata solo ed esclusivamente sulla capacità dei produttori di generare entrate.

2)

Se sia compatibile con il principio di non discriminazione tra gli operatori di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (2), una tassa quale il canone idrico oggetto del presente procedimento, che grava esclusivamente sui produttori di energia idroelettrica operanti nei bacini intercomunitari, in contrapposizione ai produttori titolari di concessioni relative a bacini intracomunitari, e sui produttori che utilizzano tecnologie idroelettriche, in contrapposizione ai produttori che utilizzano altre tecnologie.

3)

Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che il prelievo di un canone idrico come quello controverso configura un aiuto di Stato vietato a detrimento dei produttori di energia idroelettrica che operano nell’ambito di bacini intercomunitari, in quanto introduce un regime di imposizione asimmetrica nell’ambito della medesima tecnologia, in funzione dell’ubicazione della centrale, e non si applica ai produttori di energia da altre fonti.


(1)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1).

(2)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).


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