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Document 62018CN0100

    Causa C-100/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 12 febbraio 2018 — Línea Directa Aseguradora S.A. / Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

    GU C 161 del 7.5.2018, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.5.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 161/23


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 12 febbraio 2018 — Línea Directa Aseguradora S.A. / Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

    (Causa C-100/18)

    (2018/C 161/26)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Tribunal Supremo

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Línea Directa Aseguradora S.A.

    Resistente: Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se si ponga in contrasto con l’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (1), un’interpretazione che includa nella copertura dell’assicurazione obbligatoria i danni causati dall’incendio di un veicolo fermo, qualora tale incendio trovi la propria origine nei meccanismi necessari per lo svolgimento della funzione di trasporto del veicolo.

    2)

    Nel caso in cui la risposta alla questione precedente fosse negativa, se si ponga in contrasto con l’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, un’interpretazione che includa nella copertura dell’assicurazione obbligatoria i danni causati dall’incendio di un veicolo, qualora l’incendio non possa essere posto in correlazione con un precedente spostamento del veicolo stesso, in modo tale per cui non possa ritenersi sussistente una connessione con un percorso.

    3)

    Nel caso in cui la risposta alla seconda questione fosse negativa, se si ponga in contrasto con l’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, un’interpretazione che includa nella copertura dell’assicurazione obbligatoria i danni causati dall’incendio di un veicolo, qualora il veicolo si trovi stazionato in un garage privato chiuso.


    (1)  GU 2009, L 263, pag. 11.


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