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Document 62018TN0071
Case T-71/18: Action brought on 8 February 2018 — Italy v Commission
Causa T-71/18: Ricorso proposto l’8 febbraio 2018 — Italia/Commissione
Causa T-71/18: Ricorso proposto l’8 febbraio 2018 — Italia/Commissione
GU C 112 del 26.3.2018, pp. 45–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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26.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/45 |
Ricorso proposto l’8 febbraio 2018 — Italia/Commissione
(Causa T-71/18)
(2018/C 112/58)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente e P. Gentili, avvocato dello Stato,)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare
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Il bando di concorso generale EPSO/AD/339/17 — amministratori (AD 7), nei seguenti settori: 1. Economia finanziaria, 2. Macroeconomia; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 16 novembre 2017 n. 386 A. |
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Condannare la Commissione alle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 263, 264 e 266 TFUE, nella misura in cui la Commissione avrebbe violato la sentenza della Corte nella causa C-566/10 P, nonché la sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-124/13 e T-191/31, che dichiarano illegittimi i bandi che limitino al solo inglese, francese e tedesco le lingue che i concorrenti ai concorsi generali possono indicare come lingua 2. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 342 TFUE; e 1 e 6 del Regolamento (CEE) no 1/18, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17, del 6.10.1958, pag. 385). |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione degli artt.12 CE, ora 18 TFUE; 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione; 6 n. 3 UE; 1, parr. 2, e 3 Allegato III allo Statuto dei funzionari; 1 e 6 del Regolamento no 1/58; 1 quinquies nn. 1 e 6, 27, n. 2, 28, lett. f, dello Statuto dei funzionari; nella misura in cui le norme citate vietano di imporre ai cittadini europei e agli stessi funzionari delle istituzioni restrizioni linguistiche non previste in via generale e obiettiva dai regolamenti interni delle istituzioni contemplati dall’art. 6 del Regolamento no 1/58, e finora non adottati, e vietano di introdurre siffatte limitazioni in assenza di uno specifico e motivato interesse del servizio. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 6 n. 3 UE, nella parte in cui statuisce il principio della tutela del legittimo affidamento quale diritto fondamentale risultante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sull’esistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere e la violazione delle norme sostanziali inerenti alla natura e finalità dei bandi di concorso; nella misura in cui, restringendo preventivamente e in modo generalizzato a tre lingue eleggibili come lingua 2, la Commissione ha di fatto anticipato alla fase del bando e dei requisiti di ammissione la verifica delle competenze linguistiche dei candidati, che dovrebbe effettuarsi invece nell’ambito del concorso. In tal modo, le conoscenze linguistiche divengono determinanti rispetto alle conoscenze professionali. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione degli artt. 18 e 24 n. 4 TFUE; 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 2 del Regolamento no 1/58 e 1 quinquies nn. 1 e 6 dello Statuto dei funzionari, nella misura in cui, prevedendo che le domande di partecipazione debbano essere inviate in inglese, francese o tedesco, e che nella medesima lingua l’EPSO invii ai candidati le comunicazioni inerenti allo svolgimento del concorso, si avrebbe violato il diritto dei cittadini europei ad interloquire nella propria lingua con le istituzioni, e si sarebbe introdotta une ulteriore discriminazione a danno di chi non ha una conoscenza approfondita di quelle tre lingue. |
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7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 1 e 6 del regolamento no 1/58; 1 quinquies nn. 1 e 6, e 28 lett. f) dello Statuto dei funzionari, e l’art. 1 n. 1 lett. f) dell’allegato III dello Statuto dei funzionari; e dell’art. 296 n. 2 TFUE (difetto di motivazione), nonché sulla violazione del principio di proporzionalità e sul travisamento dei fatti. |
Si fa valere a questo riguardo che la motivazione avanzata dalla Commissione travisa i fatti, perché non risulterebbe che le tre lingue in questione siano le più usate per la traduzione dei documenti all’interno delle istituzioni; ed è sproporzionata rispetto alla restrizione di un diritto fondamentale come quello a non subire discriminazioni linguistiche. In ogni caso, esistono sistemi meno restrittivi per assicurare una spedita traduzione interna alle istituzioni.