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Document 62018TN0014
Case T-14/18: Action brought on 16 January 2018 — Hellenic Republic v Commission
Causa T-14/18: Ricorso proposto il 16 gennaio 2018 — Grecia / Commissione
Causa T-14/18: Ricorso proposto il 16 gennaio 2018 — Grecia / Commissione
GU C 112 del 26.3.2018, pp. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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26.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/32 |
Ricorso proposto il 16 gennaio 2018 — Grecia / Commissione
(Causa T-14/18)
(2018/C 112/42)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou ed E. Chroni)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata nella parte in cui esclude dai finanziamenti dell’Unione europea spese sostenute dalla Repubblica ellenica nel settore degli aiuti connessi alla superficie per l’anno di domanda 2014 e corrispondenti al 5 % dell’importo complessivo delle spese sostenute per gli aiuti relativi ai pascoli, per un importo lordo di EUR 15 583 893,42 (importo netto di EUR 12 482 555,68); |
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condannare la convenuta alle spese sostenute dalla Repubblica ellenica. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la rettifica finanziaria contestata del 5 % degli aiuti connessi alla superficie relativi ai pascoli è stata imposta ingiustamente, in base ad un errore di fatto ed in violazione del principio di proporzionalità. |
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2. |
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione delle disposizioni dell’articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, e dell’articolo 52, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, del 17 dicembre 2013, in combinato con le disposizioni degli articoli 12, paragrafi da 1 a 6, e 8 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, nonché la violazione delle linee guida di cui ai documenti VI/5330797 e C(2015)3675 final/8-6-2015 della Commissione. Deduce, inoltre, l’ingiustificata duplicazione delle rettifiche per la medesima ragione nonché la violazione del principio di proporzionalità. |