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Document 52014AP0222

    P7_TA(2014)0222 Pacchetti turistici e servizi turistici assistiti ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (COM(2013)0512 — C7-0215/2013 — 2013/0246(COD)) P7_TC1-COD(2013)0246 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso» e ai servizi turistici assistiti collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio [Em. 1]

    GU C 378 del 9.11.2017, p. 610–637 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 378/610


    P7_TA(2014)0222

    Pacchetti turistici e servizi turistici assistiti ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (COM(2013)0512 — C7-0215/2013 — 2013/0246(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2017/C 378/62)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0512),

    visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0215/2013),

    visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre 2013 (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    visto l'articolo 55 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione giuridica(A7-0124/2014),

    1.

    adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

    2.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


    (1)  GU C 170 del 5.6.2014, pag. 73.


    P7_TC1-COD(2013)0246

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso» e ai servizi turistici assistiti collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio [Em. 1]

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 90/314/CEE (3) conferisce una serie d'importanti diritti ai consumatori in materia di pacchetti turistici, in particolare riguardo all'obbligo d'informazione, alla responsabilità dei professionisti per l'esecuzione delle prestazioni di un servizio «tutto compreso» e alla protezione in caso d'insolvenza dell'organizzatore o del venditore. È tuttavia necessario adattare il quadro legislativo agli sviluppi del settore e al mercato interno in particolare, eliminare le ambiguità e colmare le lacune normative.

    (2)

    Il turismo svolge un ruolo preponderante nelle economie dell'Unione e i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (« pacchetti turistici») rappresentano una porzione significativa di questo mercato. Da quando è stata adottata la direttiva 90/314/CEE, il mercato del turismo ha subito profondi cambiamenti. Ai canali di distribuzione tradizionali si è aggiunto Internet, che è diventato un mezzo sempre più importante di offerta dei servizi turistici. Questi ultimi non sono solo combinati nella forma di tradizionali pacchetti turistici preconfezionati, ma sempre più spesso sono personalizzati. Molti di questi prodotti turistici si trovano giuridicamente in una zona grigia, quando non sono decisamente esclusi dalla disciplina della direttiva 90/314/CEE. La presente direttiva intende estenderne la tutela anche a questi sviluppi, aumentare la trasparenza e rafforzare la certezza giuridica per viaggiatori e professionisti. [Em. 2]

    (3)

    L'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE.

    (4)

    La direttiva 90/314/CEE lascia un'ampia discrezionalità agli Stati membri per quanto riguarda il recepimento, ragione per cui sussistono grandi divergenze tra le norme degli Stati membri. La frammentazione giuridica comporta costi maggiori per le imprese e ostacoli per quelle che vogliono operare oltre frontiera, limitando quindi la scelta dei consumatori.

    (5)

    A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché la libertà di stabilimento. Armonizzare taluni aspetti dei i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di vendita di pacchetti turistici collegati e di servizi turistici assistiti è necessario per promuovere, in questo tale settore, un effettivo mercato interno dei consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela per questi ultimi e la competitività delle imprese. [Em. 3]

    (6)

    Attualmente nell'Unione non ancora è pienamente sfruttata la dimensione transfrontaliera del mercato dei pacchetti turistici. Le disparità delle norme che tutelano i viaggiatori nei vari Stati membri non invogliano i viaggiatori di uno Stato membro ad acquistare pacchetti e servizi turistici collegati in un altro Stato membro e scoraggiano organizzatori e venditori in uno Stato membro dal vendere tali servizi oltre frontiera. Per permettere a consumatori e imprese di beneficiare appieno del mercato interno, assicurando un livello elevato di protezione dei consumatori in tutta l'Unione, è necessario ravvicinare ulteriormente le norme degli Stati membri relative ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati .

    (7)

    La maggior parte dei viaggiatori che acquistano pacchetti turistici sono consumatori ai sensi del diritto del consumo dell'Unione. D'altro canto, non sempre è agevole distinguere tra consumatori e rappresentanti di piccole imprese o liberi professionisti che prenotano viaggi legati alla loro attività commerciale o professionale tramite gli stessi canali usati dai consumatori. Questo tipo di viaggiatori spesso necessita un livello di tutela analogo. Invece, imprese o società più grandi spesso definiscono le modalità di viaggio per i loro dipendenti , membri e rappresentanti in base ad un contratto quadro per viaggi di natura professionale società specializzate nell'organizzazione di viaggi di natura professionale un'azienda . Quest'ultimo tipo di servizi di viaggio non richiede il livello di protezione stabilito per i consumatori. È opportuno quindi che la presente direttiva si applichi a chi viaggia per scopi professionali sono solo nella misura in cui tali viaggi non sono organizzati nell'ambito di un contratto quadro. Al fine di evitare confusione con la definizione di «consumatore»contenuta in altre direttive di utilizzata in altri atti legislativi dell'Unione relativi alla tutela di questa categoria, è opportuno definire le persone protette dalla presente direttiva come «viaggiatori». [Em. 4]

    (8)

    Poiché i servizi turistici possono essere combinati in molti modi diversi, è opportuno considerare pacchetti tutte le combinazioni di servizi turistici che presentano le caratteristiche solitamente associate dai viaggiatori ai pacchetti turistici, in particolare il fatto che sono aggregati in un unico prodotto turistico servizi distinti della cui corretta esecuzione l'organizzatore si assume la piena responsabilità. Conformemente alla giurisprudenza (4) della Corte di giustizia dell'Unione europea, non dovrebbe fare alcuna differenza il fatto che i servizi turistici siano combinati prima di qualunque contatto con il viaggiatore o su sua richiesta oppure in base ad una selezione da questi operata. Dovrebbero applicarsi gli stessi principi, che la prenotazione avvenga attraverso l'agenzia di viaggi tradizionale oppure online.

    (9)

    A fini di trasparenza i pacchetti turistici andrebbero distinti dai servizi turistici assistiti collegati , in cui l'agenzia di viaggi tradizionale oppure l'operatore online assiste i viaggiatori nella combinazione di servizi turistici portandoli a concludere contratti con diversi fornitori, anche attraverso processi di prenotazione collegati in modo mirato . I servizi turistici assistiti collegati non presentano le caratteristiche dei pacchetti e ad essi non è pertanto opportuno applicare tutti gli obblighi previsti per i pacchetti turistici. [Em. 5]

    (10)

    Alla luce degli sviluppi del mercato, è opportuno definire ulteriormente i pacchetti turistici in base a criteri oggettivi alternativi che si riferiscono fondamentalmente al modo in cui i servizi turistici sono presentati o acquistati e per i quali i viaggiatori possono ragionevolmente contare sulla tutela della presente direttiva. Si pensi, ad esempio, al caso di servizi turistici diversi acquistati per un unico viaggio o un'unica vacanza nell'ambito di un unico processo di prenotazione a partire da un unico punto vendita, o a quello in cui detti servizi sono offerti o fatturati a un prezzo forfettario o globale. Il servizio turistico selezionato prima che il viaggiatore abbia acconsentito al pagamento dovrebbe pertanto essere considerato alla stregua di un servizio acquistato attraverso un unico processo di prenotazione.

    (11)

    Al contempo i servizi turistici assistiti collegati andrebbero distinti dai servizi turistici che i viaggiatori prenotano in modo indipendente, spesso in momenti diversi, sia pure per lo stesso viaggio o la stessa vacanza. I servizi turistici assistiti collegati online andrebbero altresì distinti dai siti Internet collegati che non hanno come finalità la conclusione di un contratto con il viaggiatore e dai link che si limitano a informare in modo generico e non mirato i viaggiatori di altri servizi turistici, come l'hotel o l'organizzatore di un dato evento che include sul proprio sito, indipendentemente da qualsiasi prenotazione, un elenco di tutti gli operatori di servizi di trasporto verso la sua sede, oppure nel caso siano usati cookies o metadati per inserire annunci pubblicitari sui siti web annunci pubblicitari relativi alla destinazione e/o al periodo di viaggio specificati per il primo servizio turistico scelto . [Em. 6]

    (12)

    L'acquisto autonomo di un servizio di trasporto aereo come singolo servizio di viaggio non costituisce né un pacchetto né un servizio turistico collegato .

    (13)

    È opportuno introdurre nella presente direttiva norme specifiche per i venditori tradizionali e i venditori online che assistono i viaggiatori, al momento di un'unica visita o un unico contatto con il loro punto vendita, nella conclusione di contratti distinti con singoli fornitori di servizi, e per i quando il viaggiatore sceglie e accetta di pagare per ogni servizio turistico separatamente. Tali norme dovrebbero applicarsi anche ai venditori online che, mediante processi collegati di prenotazione online, agevolano l'acquisto mirato di servizi turistici aggiuntivi presso un altro professionista, quando almeno il nome o i recapiti del viaggiatore sono trasferiti all'altro professionista e tali servizi aggiuntivi sono acquistati al più tardi al momento della 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio. Dette norme si applicherebbero, per esempio, al caso in cui, nel confermare la prenotazione di un primo servizio turistico come un volo aereo o un viaggio in treno, il consumatore riceve un invito a prenotare un servizio turistico aggiuntivo disponibile alla destinazione scelta, ad esempio un soggiorno in hotel, con un link verso il sito di prenotazione di un altro fornitore di servizi o intermediario. Benché questi servizi non costituiscano pacchetti turistici ai sensi della presente direttiva, poiché non possono essere confusi con quelli in cui un unico organizzatore si è assunto la responsabilità di tutti i servizi turistici, tali servizi turistici collegati costituiscono un modello commerciale alternativo che spesso fa concorrenza ai pacchetti turistici. [Em. 7]

    (14)

    Al fine di garantire una concorrenza leale e la protezione dei consumatori, dovrebbe applicarsi anche ai servizi turistici collegati l'obbligo di fornire prove sufficienti della sussistenza di garanzie a fronte dei rimborsi delle somme anticipate e del rimpatrio dei viaggiatori in caso d'insolvenza.

    (14 bis)

    Online sono apparse pratiche tramite le quali i professionisti, agevolando l'acquisto di servizi turistici collegati, hanno dissimulato sul loro sito l'opzione che consentiva ai viaggiatori di non scegliere altri servizi oltre a quello principale. Tali pratiche dovrebbero essere considerate ingannevoli per i viaggiatori. Poiché il quadro giuridico esistente non ne ha ancora permesso l'eliminazione e dato che si tratta di pratiche specifiche dei servizi turistici collegati, la presente direttiva dovrebbe vietarle. [Em. 8]

    (15)

    Per assicurare maggior chiarezza ai viaggiatori e permettere loro di fare scelte con cognizione di causa riguardo ai vari tipi di servizi turistici offerti, è opportuno che ai professionisti sia imposto di dichiarare chiaramente la natura del servizio e di informare i viaggiatori in merito ai loro diritti. La dichiarazione del professionista quanto alla natura giuridica del prodotto turistico offerto deve corrispondere alla reale natura giuridica del prodotto in questione. Qualora il professionista non fornisca informazioni accurate ai viaggiatori, è opportuno che intervengano le autorità di controllo.

    (15 bis)

    Prima di effettuare il pagamento, i viaggiatori dovrebbero sapere se stanno scegliendo un pacchetto turistico o un servizio turistico collegato e conoscere il livello di protezione corrispondente. [Em. 9]

    (15 ter)

    I professionisti che agevolano l'acquisto di servizi turistici collegati dovrebbero chiaramente comunicare al viaggiatore prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o una corrispondente offerta di servizi turistici collegati che, al fine di beneficiare dei vantaggi della direttiva in materia di servizi turistici collegati, tuti gli altri contratti che costituiscono il servizio turistico collegato devono essere confermati entro le 24 ore seguenti. Qualora i consumatori non siano messi al corrente di queste informazioni o se tali informazioni sono errate, ingannevoli od omesse, si può configurare una pratica commerciale sleale. [Em. 141]

    (16)

    Al fine d'individuare un pacchetto turistico o un servizio turistico assistito collegato , dovrebbe essere presa in considerazione soltanto la combinazione di vari servizi turistici come l'alloggio, il trasporto stradale, ferroviario, marittimo o aereo di passeggeri, oltre al noleggio di autovetture, altri veicoli o altri mezzi di trasporto. I pernottamenti in albergo con pacchetti aggiuntivi, quali biglietti per musical o trattamenti benessere, dovrebbero essere esclusi quando il pacchetto in questione non è espressamente venduto al viaggiatore come parte significativa del viaggio o il servizio accessorio chiaramente non costituisce l'elemento essenziale del viaggio. L'alloggio a fini residenziali chiaramente privo di finalità turistiche individuabili , anche per ad esempio nel caso dei corsi di lingua di lungo periodo, non dovrebbe essere assimilabile all'alloggio ai sensi della presente direttiva. [Em. 11]

    (16 bis)

    I servizi di trasporto in autobus, treno, nave o aereo che includono l'alloggio, ad esempio i viaggi in traghetto con pernottamento o i viaggi in treno nel vagone letto, dovrebbero essere considerati un unico servizio turistico, se la componente del trasporto è chiaramente prevalente e se il trasporto non è combinato con un altro servizio turistico. [Em. 12]

    (17)

    Altri servizi turistici come l'accesso a concerti, eventi sportivi, escursioni o siti per eventi sono servizi che, combinati con il trasporto passeggeri, l'alloggio e/o il noleggio di autovetture, di altri veicoli o di altri mezzi di trasporto, dovrebbero poter costituire un pacchetto o un servizio turistico assistito collegato . Tuttavia, è opportuno che tali forme di offerta turistica rientrino nel campo nell'ambito d'applicazione della presente direttiva solo se il servizio turistico in questione è parte sostanziale del pacchetto turistico. Di norma ciò si verifica se il servizio turistico è espressamente venduto al viaggiatore come tale, se costituisce evidentemente la ragione del viaggio e se rappresenta più del 20 % 25 % del prezzo complessivo o un elemento essenziale del viaggio o della vacanza. Non dovrebbero essere considerati servizi turistici a sé stanti i servizi accessori come , in particolare, l'assicurazione viaggio, il trasporto tra la stazione ferroviaria e l'alloggio, il trasporto all'inizio del viaggio e nell'ambito di gite, il trasporto bagagli, i pasti e la i servizi di pulizia forniti con l'alloggio. [Em. 13]

    (18)

    È opportuno chiarire che costituiscono un pacchetto turistico i contratti con cui un professionista concede al viaggiatore, a contratto concluso, la possibilità di scegliere tra una selezione di vari tipi di servizi turistici, come nel caso di un buono regalo per pacchetto turistico. Inoltre, dovrebbe essere considerata pacchetto turistico la combinazione di servizi turistici in cui il trasferimento da un professionista all'altro del nome o delle generalità e di altri dati personali del viaggiatore , quali i recapiti, i dati della carta di credito o del passaporto, necessarie per concludere la prenotazione avviene al più tardi al momento della 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio. Le generalità in questione si riferiscono ai dati della carta di credito o ad altre informazioni necessarie per il pagamento. Ciononostante, non è opportuno che sia sufficiente il mero trasferimento di informazioni come la destinazione o gli orari del viaggio. Le crociere e i viaggi in treno di più giorni con pernottamento dovrebbero altresì essere considerati un pacchetto turistico, poiché includono il trasporto, il vitto e l'alloggio. [Em. 14]

    (19)

    Poiché è minore l'esigenza di tutelare i viaggiatori in caso di viaggi di breve durata e per evitare inutili oneri per i professionisti, dovrebbero essere esclusi dal campo dall'ambito d'applicazione della presente direttiva i viaggi che durano meno di 24 ore e non comprendono l'alloggio, così come . È altresì opportuno escludere dall'ambito d'applicazione della presente direttiva i pacchetti turistici organizzati e i servizi turistici collegati occasionalmente offerti o proposti da una persona fisica o giuridica, ad esempio un'organizzazione senza scopo di lucro, compresi gli enti benefici, le squadre di calcio e le scuole, che non trae alcun beneficio finanziario diretto o indiretto dalla vendita di tali pacchetti turistici o dall'agevolazione di tali servizi turistici collegati . [Em. 15]

    (19 bis)

    Gli Stati membri dovrebbero restare competenti, conformemente al diritto dell'Unione, per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai settori che non rientrano nel suo ambito d'applicazione. Di conseguenza, gli Stati membri possono mantenere o introdurre una legislazione nazionale corrispondente alla presente direttiva, o a talune delle sue disposizioni, in materia di contratti che non rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. Ad esempio, gli Stati membri possono applicare le disposizioni della presente direttiva ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati occasionalmente offerti o proposti da una persona fisica o giuridica che non trae alcun beneficio finanziario diretto o indiretto dalla vendita di tali pacchetti turistici o dalla facilitazione di tali servizi turistici collegati, nonché ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati che si estendono su un periodo inferiore alle 24 ore e non includono un pernottamento. [Em. 16]

    (20)

    La caratteristica principale del pacchetto turistico è che almeno un professionista risponde, in quanto organizzatore, della corretta esecuzione dell'intero pacchetto. Pertanto il professionista, tipicamente un'agenzia di viaggi tradizionale o un operatore online, dovrebbe poter agire in qualità di mero venditore o intermediario, liberandosi quindi della responsabilità di organizzatore, solo nei casi in cui un altro professionista agisca in quanto organizzatore del pacchetto. Il fatto che un professionista agisca da organizzatore di un dato pacchetto turistico dovrebbe dipendere dal suo coinvolgimento nella creazione del pacchetto secondo quanto stabilito dalla presente direttiva, e non tanto dalla denominazione usata per lo svolgimento delle sue attività commerciali. Ove due o più professionisti soddisfino un criterio per cui una combinazione di servizi turistici si configura come pacchetto, e detti professionisti non abbiano informato il viaggiatore in merito a chi di loro ne sia l'organizzatore, tutti i professionisti in questione dovrebbero essere considerati organizzatori.

    (20 bis)

    La direttiva 90/314/CEE ha lasciato agli Stati membri un margine di discrezionalità per stabilire se i venditori, gli organizzatori, o entrambi, debbano essere responsabili della corretta esecuzione del pacchetto turistico. Tale flessibilità ha generato ambiguità in alcuni Stati membri circa il fatto che i professionisti coinvolti in un pacchetto turistico fossero o meno responsabili in relazione all'esecuzione dei pertinenti servizi, in particolare nel processo di prenotazione online. Pertanto, è opportuno chiarire nella presente direttiva che gli organizzatori sono responsabili dell'esecuzione dei servizi turistici compresi nel contratto, salvo che la legislazione nazionale preveda espressamente anche la possibilità che l'organizzatore o il venditore siano responsabili. [Em. 17]

    (21)

    Riguardo ai pacchetti turistici, è opportuno che i venditori siano responsabili insieme all'organizzatore della comunicazione delle informazioni precontrattuali. Al contempo occorre è opportuno chiarire che i venditori sono responsabili di eventuali errori di prenotazione da loro stessi commessi, per l'appunto, in fase di prenotazione . Per agevolare la comunicazione, in particolare nei casi transfrontalieri, il viaggiatore dovrebbe avere la possibilità di contattare l'organizzatore anche tramite il venditore da cui ha acquistato il pacchetto turistico. [Em. 18]

    (22)

    Il viaggiatore dovrebbe ricevere tutte le informazioni necessarie prima dell'acquisto di un pacchetto turistico, che questo sia venduto attraverso mezzi di comunicazione a distanza, in agenzia o con altri canali di distribuzione. Nel fornire tali informazioni, il professionista dovrebbe tenere in considerazione le esigenze specifiche dei viaggiatori particolarmente vulnerabili a motivo della loro età o infermità fisica che il professionista può ragionevolmente prevedere.

    (23)

    Le informazioni importanti, relative ad esempio alle caratteristiche principali dei servizi turistici o ai prezzi, fornite in messaggi pubblicitari sul sito dell'organizzatore o in opuscoli nell'ambito delle informazioni precontrattuali, dovrebbero essere vincolanti, salvo che l'organizzatore si riservi il diritto di modificare tali elementi e che le modifiche siano comunicate in modo chiaro ed evidente al viaggiatore prima della conclusione del contratto. Tuttavia, viste le nuove tecnologie della comunicazione, non sussiste più la necessità di prevedere norme specifiche sugli opuscoli, mentre è opportuno garantire che, in alcune circostanze, le modifiche che incidono sull'esecuzione del contratto siano comunicate alle parti su un supporto durevole in modo da potervi accedere in futuro. È poi opportuno che sia sempre possibile modificare tali informazioni qualora entrambe le parti del contratto lo concordino espressamente. [Em. 19]

    (23 bis)

    Tuttavia, viste le nuove tecnologie della comunicazione, che possono contribuire a garantire l'accesso dei viaggiatori a informazioni aggiornate al momento della prenotazione, e la crescente tendenza a prenotare pacchetti turistici online, non sussiste più la necessità di prevedere norme specifiche che richiedano opuscoli stampati. [Em. 20]

    (23 ter)

    Gli orari dei voli dovrebbero costituire una parte fissa del contratto e una delle principali caratteristiche di un servizio turistico. Essi non dovrebbero differire in modo significativo dagli orari indicati ai viaggiatori nelle informazioni precontrattuali. [Em. 21]

    (24)

    Gli obblighi d'informazione disposti dalla presente direttiva sono esaustivi, pur facendo salvi quelli previsti dalla normativa applicabile dell'Unione (5).

    (25)

    Tenuto conto delle specificità dei contratti di pacchetto turistico, dovrebbero essere previsti i diritti e gli obblighi delle parti, sia nella fase che precede che in quella che segue l'inizio dell'esecuzione del contratto, in particolare qualora quest'ultimo non sia eseguito correttamente o cambino determinate circostanze.

    (26)

    Poiché i pacchetti turistici sono spesso acquistati con largo anticipo rispetto alla loro esecuzione, si possono verificare eventi imprevedibili, per cui dovrebbe essere consentito al viaggiatore, a determinate condizioni, di trasferire il pacchetto a un altro viaggiatore. In tali situazioni, l'organizzatore dovrebbe poter ricevere il rimborso delle spese sostenute, ad esempio se un sub-fornitore esige il pagamento di un diritto per la modifica del nome del viaggiatore o per la cancellazione di un biglietto di trasporto e l'emissione di un nuovo biglietto. Il viaggiatore dovrebbe avere la possibilità di annullare il contratto in qualunque momento prima dell'inizio della sua esecuzione, contro pagamento di un adeguato indennizzo, nonché il diritto di recedere dal contratto senza alcun indennizzo qualora circostanze eccezionali e inevitabili, come un conflitto armato , inclusi atti di terrorismo, o una calamità naturale, compresi uragani e terremoti, o situazioni di instabilità politica potenzialmente pericolose per i viaggiatori, abbiano un'incidenza sostanziale sul pacchetto , quando tali eventi si siano verificati dopo la conclusione del contratto turistico . In particolare, dovrebbero considerarsi circostanze eccezionali ed inevitabili quelle in cui informazioni affidabili e accessibili al pubblico, quali raccomandazioni emesse dalle autorità degli Stati membri, consigliano di non recarsi nella destinazione in questione. [Em. 22]

    (27)

    In particolari situazioni anche l'organizzatore dovrebbe essere autorizzato a recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione senza obbligo d'indennizzo, ad esempio se non è raggiunto il numero minimo di partecipanti e nella misura in cui questa possibilità sia stata prevista nel contratto. In tale circostanza, l'organizzatore dovrebbe informare adeguatamente i viaggiatori che possono essere interessati da detta clausola contrattuale. [Em. 23]

    (28)

    In certi casi gli organizzatori dovrebbero essere autorizzati ad apportare unilateralmente modifiche al contratto di pacchetto turistico. I viaggiatori dovrebbero però avere il diritto di risolvere il contratto se le modifiche proposte cambiano in maniera sostanziale una qualunque delle caratteristiche principali dei servizi turistici. Gli aumenti di prezzo dovrebbero essere possibili solo se si è verificata una modifica del prezzo dei servizi di trasporto passeggeri derivante dal costo del carburante per il trasporto dei passeggeri, delle tasse o dei diritti imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione dei servizi turistici ricompresi nel pacchetto o dei tassi di cambio pertinenti per il pacchetto, e se il contratto prevede espressamente un aumento o una diminuzione del prezzo. I viaggiatori dovrebbero avere il diritto di recedere dal contratto senza obbligo di indennizzo o di accettare un'offerta alternativa di pari valore proposta dall'organizzatore se gli aumenti di prezzo non dovrebbero comunque superare il 10 % sono superiori all'8 % del prezzo iniziale del pacchetto turistico. [Em. 24]

    (28 bis)

    Gli aumenti di prezzo dovrebbero sempre essere motivati per iscritto. Nel caso in cui si applichi un aumento di prezzo superiore all'8 %, ai viaggiatori dovrebbe essere offerta per iscritto la possibilità di recedere dal contratto o di accettare un pacchetto turistico alternativo di valore equivalente a quello prenotato. Nel caso in cui il viaggiatore non ne approfitti, si dovrebbe considerare accettato il pacchetto turistico al prezzo maggiorato. L'onere della prova di ricezione della notifica scritta dovrebbe spettare all'organizzatore. [Em. 25]

    (29)

    È opportuno definire norme specifiche riguardo ai mezzi di ricorso in caso di esecuzione non conforme del contratto di pacchetto turistico. Il viaggiatore dovrebbe poter pretendere la soluzione dei problemi e, ove non possa essere prestata una parte significativa dei servizi pattuiti, al viaggiatore dovrebbero essere offerte soluzioni alternative. Al viaggiatore dovrebbe essere riconosciuta anche una riduzione del prezzo e/o il risarcimento che copra tutti i danni morali, in particolare in caso di vacanza rovinata, e, in casi giustificati, le spese sostenute dal viaggiatore che ha trovato personalmente una soluzione al problema.

    (30)

    Per garantire coerenza, è opportuno adeguare le disposizioni della presente direttiva alle convenzioni internazionali che regolano i servizi di viaggio e alla legislazione dell'Unione sui diritti dei passeggeri. Nei casi in cui sia responsabile per il mancato o inesatto adempimento dei servizi inclusi nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore dovrebbe poter invocare le limitazioni della responsabilità dei prestatori di servizi previste in convenzioni internazionali come la convenzione di Montreal del 1999 per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (6), la convenzione del 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) (7) e la convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare (8). Ove non sia possibile, a causa di circostanze eccezionali e inevitabili, garantire il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza, l'obbligo dell'organizzatore di sostenere il costo del soggiorno prolungato del viaggiatore nel luogo di destinazione dovrebbe essere allineato al regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9)  (*1).

    (31)

    La presente direttiva non dovrebbe incidere sui diritti dei viaggiatori di presentare denuncia tanto nell'ambito di questa come di ogni altra normativa pertinente dell'Unione, cosicché i viaggiatori continuino ad avere la possibilità di presentare denuncia all'organizzatore, al vettore o a qualunque altra parte responsabile o, se del caso, a più parti. È opportuno chiarire che essi non possono cumulare diritti sanciti da basi giuridiche diverse se i diritti in questione tutelano lo stesso interesse o hanno lo stesso obiettivo. Tuttavia, la necessità di garantire che i viaggiatori ricevano un risarcimento appropriato e tempestivo nel caso in cui il contratto non sia eseguito completamente da una delle parti non dovrebbe comportare un onere irragionevole e sproporzionato per gli organizzatori e i venditori. Oltre al loro obbligo di rimediare a qualsiasi mancata conformità o di indennizzare i viaggiatori, gli organizzatori e i venditori dovrebbero avere il diritto di chiedere un risarcimento ai terzi in parte responsabili dell'evento che ha fatto sorgere il diritto al risarcimento o ad altri obblighi. La responsabilità dell'organizzatore e del venditore non pregiudica il pertanto tale diritto di ottenere il risarcimento da terzi, compresi i fornitori di servizi. [Em. 27]

    (32)

    Se il viaggiatore si trova in difficoltà durante il viaggio o la vacanza, l'organizzatore dovrebbe essere tenuto ad agire con la massima sollecitudine per a prestargli senza indugio un' assistenza adeguata , principalmente fornendo, se del caso, informazioni su aspetti come i servizi sanitari, le autorità locali e l'assistenza consolare, ma anche aiuto pratico, ad esempio riguardo alle comunicazioni a distanza e a all'acquisto di servizi turistici alternativi. [Em. 28]

    (33)

    Nella sua comunicazione del 18 marzo 2013 dal titolo «Protezione dei passeggeri in caso d'insolvenza di una compagnia aerea», la Commissione ha disposto misure per una migliore tutela dei passeggeri nel caso d'insolvenza di una compagnia aerea, tra le quali una migliore applicazione del regolamento (CE) n. 1008/2008 e del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e l'impegno ad avviare un dialogo con l'industria e altri portatori di interessi; ove dette misure non fossero sufficienti, potrebbe essere contemplata una misura legislativa. Tale comunicazione riguarda l'acquisto di una singola componente, ossia i servizi di trasporto aereo, e non pregiudica quindi le norme vigenti in materia di servizi «tutto compreso» né impedisce ai legislatori di istituire una protezione in caso d'insolvenza anche per gli acquirenti di altre combinazioni moderne di servizi turistici.

    (34)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che i viaggiatori che acquistano un pacchetto turistico o un servizio turistico assistito collegato siano pienamente protetti in caso d'insolvenza dell'organizzatore, del venditore che ha agevolato il servizio turistico assistito collegato o di qualunque fornitore di servizi una delle aziende coinvolte nel servizio turistico collegato . Gli Stati membri in cui sono stabiliti gli organizzatori di pacchetti turistici e i venditori che agevolano servizi turistici assistiti dovrebbero garantire che i professionisti che offrono tali combinazioni di servizi turistici forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate dai viaggiatori e per il loro rimpatrio in caso d'insolvenza. Pur mantenendo la discrezionalità sul modo in cui concedere la protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i loro regimi nazionali siano efficaci e tali da garantire il sollecito rimpatrio e il rimborso immediato a tutti i viaggiatori che hanno subito le conseguenze dell'insolvenza. Qualora un viaggiatore preferisca completare il pacchetto turistico o il servizio turistico collegato, anziché ottenere un rimborso pieno, la protezione in caso d'insolvenza può, se del caso, prevedere l'adempimento dei contratti esistenti al fine di permettere il proseguimento del pacchetto turistico o del servizio turistico collegato senza alcun costo aggiuntivo per il viaggiatore. La protezione richiesta dovrebbe tener conto del reale rischio finanziario che rappresentano le attività dell'organizzatore, del venditore o fornitore di servizi pertinente delle singole aziende coinvolte nel servizio turistico collegato , tra cui anche il tipo di combinazione di servizi turistici offerti, le prevedibili fluttuazioni stagionali così come l'entità degli anticipi versati e le modalità per garantirli. Conformemente alla direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, ove la protezione in caso di insolvenza possa consistere in una garanzia o in una polizza assicurativa, tale garanzia non può essere limitata agli attestati emessi dagli operatori finanziari stabiliti in un dato Stato membro. [Em. 29]

    (35)

    Al fine di agevolare la libera circolazione dei servizi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a riconoscere la protezione in caso d'insolvenza dettata dal diritto dello Stato membro di stabilimento. Per facilitare la cooperazione amministrativa e il controllo delle imprese che operano in vari Stati membri, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare dei punti centrali di contatto.

    (36)

    Riguardo ai servizi turistici collegati , al di là dell'obbligo di garantire protezione in caso d'insolvenza e informare i viaggiatori che i singoli fornitori di servizi sono i soli responsabili della loro esecuzione, i contratti in questione sono soggetti alla legislazione generale e settoriale dell'Unione in materia di protezione dei consumatori.

    (37)

    È opportuno tutelare i viaggiatori in situazioni in cui un venditore organizza la prenotazione di un pacchetto turistico o di un servizio turistico collegato e commette errori durante il processo di prenotazione.

    (38)

    È altresì opportuno confermare che i consumatori non possono rinunciare ai diritti di cui godono in virtù della presente direttiva, e che gli organizzatori o i professionisti che agevolano servizi turistici collegati non possono eludere i loro obblighi pretendendo di agire meramente in qualità di fornitori di servizi, intermediari o ad altro titolo.

    (39)

    È necessario che gli Stati membri determinino le sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    (40)

    L'adozione della presente direttiva rende necessario l'adeguamento di alcuni atti in materia di tutela dei consumatori. Tenuto conto che la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori  (11), non si applica, nella sua forma attuale, ai contratti disciplinati dalla direttiva 90/314/CEE, è necessario modificare la direttiva 2011/83/UE per far sì che si applichi continui ad applicarsi ai singoli servizi turistici assistiti che fanno parte di un servizio turistico collegato, a condizione che detti singoli servizi non siano altrimenti esclusi dall'ambito d'applicazione della direttiva 2011/83/UE e che alcuni diritti dei consumatori in essa previsti si applichino anche ai pacchetti turistici. [Em. 30]

    (41)

    La presente direttiva non deve pregiudicare il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e il diritto dei contratti nazionale per quegli aspetti che non sono da essa disciplinati. Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire contribuire al buon funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello di protezione dei consumatori elevato e quanto uniforme possibile, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, mapossono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (42)

    La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). In particolare, la presente direttiva rispetta la libertà d'impresa riconosciuta dall'articolo 16 della Carta, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nell'Unione, come previsto dall'articolo 38 della Carta stessa.

    (43)

    Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (13), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Capo I

    Oggetto, livello di armonizzazione, campo d'applicazione e definizioni

    Articolo 1

    Oggetto

    La Scopo della presente direttiva intende è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante l'armonizzazione di taluni aspetti delle in relazione alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di pacchetto turistico e servizi turistici assistiti collegati conclusi tra consumatori e professionisti. [Em. 31]

    Articolo 1 bis

    Livello di armonizzazione

    Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso. [Em. 32]

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   La presente direttiva si applica ai pacchetti turistici offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori, ad eccezione degli articoli 17, 17 bis e 17 ter, e ai servizi turistici collegati , ad eccezione degli articoli da 4 a 14, dell'articolo 18 e dell'articolo 21, paragrafo 1.

    2.   Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva:

    a)

    i pacchetti turistici e i servizi turistici collegati che si estendono su un periodo inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;

    a bis)

    i pacchetti o i servizi turistici collegati occasionalmente offerti o proposti da una persona fisica o giuridica che non trae alcun beneficio finanziario diretto o indiretto da tali attività, purché il viaggiatore sia stato opportunamente informato dal professionista responsabile della non applicabilità della presente direttiva al pacchetto o al servizio turistico in questione; [Em. 33]

    b)

    i contratti accessori relativi a servizi turistici offerti come prestazioni aggiuntive rispetto al pacchetto turistico, per i quali la prenotazione è avvenuta senza la partecipazione dell'organizzatore del viaggio, ovvero i contratti accessori relativi a servizi finanziari; [Em. 34]

    c)

    i pacchetti turistici e i servizi turistici assistiti collegati acquistati per viaggi di natura professionale nell'ambito di un contratto contratti quadro tra il datore di lavoro del viaggiatore tra un'impresa, per conto della quale sono effettuati i viaggi stessi, e un professionista specializzato nell'organizzazione di viaggi di natura professionale; [Em. 35]

    d)

    i pacchetti che combinano un solo servizio turistico di cui all'articolo 3, punto 1, lettere a), b) e c), con un servizio turistico di cui all'articolo 3, punto 1, lettera d), purché quest'ultimo non rappresenti una parte sostanziale del pacchetto turistico e sia chiaro che non costituisce la ragione del viaggio o che il servizio accessorio non è commercializzato in quanto elemento principale del viaggio stesso; oppure [Em. 36]

    e)

    contratti autonomi per un unico servizio turistico;

    e bis)

    i viaggi in autobus, treno, nave o aereo che includono un pernottamento, se la natura di trasporto è chiaramente prevalente e il trasferimento non è offerto in combinazione con altri servizi turistici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) o d). [Em. 37]

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva s'intende per:

    1)

    «servizio turistico»,

    a)

    il trasporto di passeggeri,

    b)

    l'alloggio a fini non residenziali , purché lo scopo sia chiaramente turistico ; [Em. 38]

    c)

    il noleggio di auto, altri veicoli o mezzi di trasporto ; [Em. 39]

    d)

    qualunque altro servizio turistico non accessorio di trasporto passeggeri, alloggio o noleggio di auto, altri veicoli o mezzi di trasporto ; [Em. 40]

    2)

    «pacchetto turistico», la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se:

    a)

    tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o in base a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto per tutti i servizi, oppure

    b)

    indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:

    i)

    acquistati presso un unico punto vendita nell'ambito dello stesso processo di prenotazione , con scelta di tutti i servizi da parte del viaggiatore prima della manifestazione del consenso al pagamento da parte di quest'ultimo; oppure [Em. 41]

    ii)

    offerti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; oppure [Em. 42]

    iii)

    pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto turistico» o denominazione analoga; oppure [Em. 43]

    iv)

    combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure

    v)

    acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove in cui il nome o le generalità e altri dati personali del viaggiatore necessarie necessari per concludere la prenotazione , ad esempio quelli riguardanti i recapiti, la carta di credito o il passaporto, sono trasferiti da un professionista all'altro al più tardi al momento della 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio; [Em. 44]

    3)

    «contratto di pacchetto turistico», il contratto relativo all'intero pacchetto turistico oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, tutti i contratti riguardanti i servizi inclusi nel pacchetto turistico;

    4)

    «inizio dell'esecuzione del contratto», l'inizio dell'esecuzione del contratto di pacchetto turistico;

    5)

    «servizio turistico assistito collegato '», la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituisce un pacchetto turistico e che comporta la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se uno dei fornitori coinvolti o un venditore agevola la combinazione: [Em. 45. Tale modifica si applica all'intero testo]

    a)

    sulla base di prenotazioni separate al momento di un'unica visita o un unico contatto con il punto vendita nell'ambito dei quali il viaggiatore sceglie i singoli servizi turistici acconsentendo separatamente al pagamento di ognuno di essi , oppure [Em. 46]

    b)

    mediante l'acquisto mirato di servizi turistici aggiuntivi presso un altro professionista attraverso processi collegati di prenotazione online, al più tardi al , con trasferimento all'altro professionista di, almeno, nome e recapiti del viaggiatore, nonché acquisizione dei servizi aggiuntivi stessi entro 24 ore momento della conferma della prenotazione del primo servizio; [Em. 47]

    6)

    «viaggiatore», chiunque intende concludere un contratto o è autorizzato a viaggiare in base ad un contratto concluso nell'ambito di applicazione della presente direttiva, compreso chi viaggia per scopi professionali purché il viaggio non avvenga sulla base di un contratto quadro stipulato tra un'impresa, per conto della quale sono effettuati i viaggi stessi, e un professionista;

    7)

    «professionista», chiunque agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

    8)

    «organizzatore», il professionista che combina pacchetti turistici e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un altro professionista oppure che agevola la combinazione e l'acquisizione di tali pacchetti turistici ; qualora più di un professionista soddisfi uno dei criteri di cui al punto 2, lettera b), tutti i professionisti sono considerati organizzatori, salvo che uno di loro sia designato come tale e il viaggiatore ne sia informato; [Em. 48]

    9)

    «venditore», il professionista diverso dall'organizzatore che:

    a)

    vende o offre in vendita pacchetti turistici proposti dall'organizzatore , oppure [Em. 49]

    b)

    agevola l'acquisto di servizi turistici che fanno parte di un servizio turistico assistito collegato , prestando assistenza al viaggiatore nella conclusione di contratti distinti aventi ad oggetto servizi turistici con singoli fornitori di servizi , uno dei quali può essere il venditore stesso ; [Em. 50]

    10)

    «supporto durevole», ogni strumento che permetta al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

    11)

    «circostanze eccezionali e inevitabili», una situazione fuori imprevedibile che esula dal controllo del professionista le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno prendendo tutte le ragionevoli misure applicando la massima diligenza ; [Em. 51]

    12)

    «difetto di conformità», il mancato o inesatto adempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto turistico; [Em. 52]

    12 bis)

    «servizio accessorio», un servizio turistico non indipendente nell'ambito della prestazione o dell'integrazione di servizi turistici come ad esempio, in particolare, l'assicurazione viaggio, i trasferimenti dalla stazione ferroviaria all'alloggio, verso l'aeroporto di partenza e nell'ambito di escursioni, il trasporto bagagli, i pasti e i servizi di lavanderia forniti con l'alloggio; [Em. 53]

    Capo II

    Obbligo d'informazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico

    Articolo 4

    Informazioni precontrattuali

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto di pacchetto turistico o da un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, comunichino comunichi al viaggiatore le seguenti informazioni, se applicabili al pacchetto turistico: [Em. 54]

    a)

    le caratteristiche essenziali del servizio turistico:

    i)

    destinazione o destinazioni del viaggio, itinerario e periodi di soggiorno con relative date , nonché numero di notti incluse, [Em. 55]

    ii)

    mezzi, caratteristiche e categorie di trasporto, luoghi, date e orari di partenza e ritorno oppure, ove l'orario esatto non sia ancora determinato, orario approssimativo di partenza e ritorno, nonché durata e località di sosta intermedia e coincidenze,

    Nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, il professionista informa il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno. Laddove non sia possibile stabilire un orario indicativo, il venditore ne informa il viaggiatore; [Em. 56]

    iii)

    ubicazione, caratteristiche principali e categoria turistica dell'alloggio assegnata ufficialmente dall'autorità competente del luogo in cui è situato l'alloggio stesso ; [Em. 57]

    iv)

    eventuali pasti e relativa pianificazione,

    v)

    visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto turistico,

    v bis)

    eventuale fornitura al viaggiatore di uno qualunque dei servizi turistici in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, numero previsto di partecipanti; [Em. 58]

    vi)

    lingua o lingue in cui si svolgeranno le attività e [Em. 59]

    vii)

    su richiesta del viaggiatore, se è garantito l'accesso a persone con una particolare forma di mobilità ridotta durante l'intero viaggio o l'intera vacanza; [Em. 60]

    b)

    la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove applicabile, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;

    c)

    il prezzo totale del pacchetto turistico comprensivo di tasse e, ove applicabili, tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili in anticipo, il fatto che il viaggiatore debba eventualmente sostenerli e la natura di tali costi ; il prezzo totale deve essere presentato sotto forma di fattura dettagliata, con indicazione trasparente di tutti i costi del servizio turistico; [Em. 61]

    d)

    le modalità di pagamento e, se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

    e)

    se del caso il numero minimo di persone richiesto per effettuare il pacchetto turistico e il termine di almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto preavviso di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a) per l'eventuale annullamento in caso di mancato raggiungimento del numero; [Em. 62]

    f)

    le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per il loro rilascio, applicabili ai cittadini dello Stato o degli Stati membri in questione, e le formalità sanitarie;

    f bis)

    informazioni sulla sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione che copra le spese di annullamento da parte del viaggiatore o di una polizza a copertura delle spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie; [Em. 63]

    g)

    la conferma che i servizi costituiscono un pacchetto turistico;

    g bis)

    l'esistenza della possibilità per il viaggiatore o l'organizzatore, in base all'articolo 10, di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio dell'esecuzione del pacchetto turistico dietro pagamento della penale di recesso eventualmente applicabile, purché standardizzata e di entità ragionevole; [Em. 64]

    g ter)

    la possibilità di cedere il pacchetto a un altro viaggiatore e le eventuali limitazioni o conseguenze di tale cessione. [Em. 65]

    1 bis.     Se la vendita di un pacchetto avviene con l'intermediazione di un venditore, quest'ultimo è tenuto a fornire immediatamente al viaggiatore tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. [Em. 66]

    2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in modo chiaro ed evidente , comprensibile e ben visibile . [Em. 67]

    2 bis.     In caso di contratto di viaggio concluso con mezzi elettronici l'organizzatore fornisce al viaggiatore le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lettera a), punti i), ii), iii), iv), v), nonché lettere c) e d), in forma chiara ed ben visibile, immediatamente prima che sia effettuata la prenotazione. Si applica di conseguenza l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE. [Em. 68]

    2 ter.     L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui al presente capo incombe sul professionista. [Em. 69]

    Articolo 5

    Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del contratto

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'organizzatore non possa modificare le informazioni rese note al viaggiatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) , f), e g) e g bis) , salvo qualora l'organizzatore si riservi il diritto di modificare tali informazioni e comunichi le modifiche ovvero una parte integrante del contratto di pacchetto turistico che può essere modificata solo previo espresso accordo tra le parti . Tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali sono comunicate al viaggiatore in modo chiaro ed evidente e ben visibile prima della conclusione del contratto. [Em. 70]

    2.   Il viaggiatore non è tenuto al pagamento dei diritti, delle imposte e altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), di cui non abbia avuto informazione prima della conclusione del contratto. [Em. 71]

    3.   Al momento della conclusione del contratto o immediatamente poco dopo, l'organizzatore fornisce al viaggiatore copia del contratto o la conferma di quest'ultimo su un supporto durevole. [Em. 72]

    Articolo 6

    Contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti da fornire prima dell'inizio dell'esecuzione

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di pacchetto turistico siano formulati in un linguaggio semplice e comprensibile e, ove abbiano forma scritta, leggibile.

    2.   Il testo del contratto o la sua conferma contengono tutte riportano l'intero contenuto del contratto e in particolare le informazioni di cui all'articolo 4 divenute parte integrante del contratto stesso , nonché le seguenti informazioni aggiuntive: [Em. 74]

    a)

    le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall'organizzatore;

    b)

    l'informazione che l'organizzatore:

    i)

    è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto;

    ii)

    è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell'articolo 14;

    iii)

    è tenuto a disporre di una protezione in caso d'insolvenza tale da garantire il rimborso e il rimpatrio ai sensi dell'articolo 15 e a fornire il nome e i recapiti, compreso l'indirizzo geografico, dell'organismo che fornisce tale protezione;

    c)

    i recapiti di un punto di contatto a cui il viaggiatore può rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità rinvenuti sul posto; [Em. 75]

    d)

    il nome, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del rappresentante locale o del punto di contatto dell'organizzatore cui il viaggiatore in difficoltà potrebbe chiedere assistenza, oppure, ove non esistano tali referenti, un numero di telefono di emergenza o l'indicazione di qualunque altro modo per contattare l'organizzatore; [Em. 76]

    e)

    il fatto che il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio della sua esecuzione, contro pagamento di un adeguato indennizzo o di spese di recesso standard ragionevoli, ove specificato dal contratto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1; [Em. 77]

    f)

    nel caso di minori che viaggiano nell'ambito di un pacchetto turistico che include l'alloggio e che non sono accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci , le informazioni che consentano a un genitore o a chi ne fa le veci di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile locale del suo soggiorno; [Em. 78]

    g)

    informazioni riguardo agli alle possibilità esistenti in termini di procedure interne di trattamento dei reclami, di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (14) e di meccanismi di risoluzione alternativa e online delle controversie ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (15) . [Em. 79]

    3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono presentate in modo chiaro ed evidente , comprensibile e ben visibile . [Em. 80]

    4.   In tempo utile prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni o i biglietti necessari, comprese le seguenti informazioni precise sull'orario della partenza, le località di sosta intermedie, le coincidenze e l'arrivo.:

    a)

    le ricevute, i buoni o i biglietti necessari, comprese le informazioni precise sull'orario della partenza, le fermate intermedie, le coincidenze e l'arrivo;

    b)

    tutti i recapiti da utilizzare nel caso in cui il viaggiatore rilevi un difetto di conformità, e le informazioni riguardanti la procedura che il viaggiatore è tenuto a seguire;

    c)

    il nome, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del rappresentante locale o del punto di contatto dell'organizzatore cui il viaggiatore in difficoltà potrebbe chiedere assistenza, oppure, ove non esistano tali rappresentanti o punti di contatto, un numero di telefono di emergenza o l'indicazione di altri modi per contattare l'organizzatore. [Em. 81]

    Capo III

    Modifiche del contratto prima dell'inizio della sua esecuzione

    Articolo 7

    Cessione del contratto a un altro viaggiatore

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché il viaggiatore, previo ragionevole preavviso dato all'organizzatore o al venditore su un supporto durevole al più tardi sette giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, possa cedere quest'ultimo a una persona che soddisfa tutte le condizioni ad esso applicabili. [Em. 82]

    2.   Il cedente e il cessionario del contratto sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti di qualunque diritto , imposte imposta e altri costi aggiuntivi risultanti altro costo aggiuntivo eventualmente risultante da detta cessione. Tali oneri non sono irragionevoli e non possono L'organizzatore informa il cedente e il cessionario in merito ai costi che possono derivare dalla cessione; questi ultimi non sono in alcun caso eccedere irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore. [Em. 83]

    L'onore della prova in merito a diritti, imposte e costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto spetta all'organizzatore. [Em. 84]

    Articolo 8

    Revisione del prezzo

    1.   Gli Stati membri assicurano che i prezzi non siano soggetti a revisione, salvo qualora il contratto riservi espressamente la possibilità di un aumento e obblighi l'organizzatore a ridurre il prezzo nella stessa misura in conseguenza di modifiche:

    a)

    del prezzo dei servizi di trasporto passeggeri derivanti dal costo del carburante per il trasporto di passeggeri; [Em. 85]

    b)

    del livello di tasse o diritti sui servizi turistici imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del contratto, comprese le tasse di soggiorno, le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e aeroporti; oppure

    c)

    dei tassi di cambio pertinenti per il pacchetto turistico.

    1 bis.     Le riduzioni del prezzo ai sensi del paragrafo 1 superiori o uguali al 3 % sono trasferite al viaggiatore. Gli aumenti di prezzo ai sensi del paragrafo 1 possono essere trasferiti al viaggiatore solo in caso di modifica del prezzo superiore o uguale al 3 %. In caso di riduzione del prezzo superiore o uguale al 3 % l'organizzatore ha la facoltà di applicare un costo forfettario di 10 euro a viaggiatore per le spese amministrative. [Em. 86]

    2.    Se l'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 non può eccedere il 10 % supera l'8 % del prezzo del pacchetto , si applica l'articolo 9, paragrafo 2 . [Em. 87]

    3.   L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 è valido solo se l'organizzatore , senza indebiti ritardi, lo comunica in modo chiaro e comprensibile al viaggiatore, unitamente alla giustificazione e al calcolo, su un supporto durevole almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto. [Em. 88]

    Articolo 9

    Modifica di altre condizioni contrattuali

    1.   Gli Stati membri assicurano che, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore non possa unilateralmente modificare le condizioni contrattuali diverse dal prezzo conformemente all'articolo 8 , salvo che: [Em. 89]

    a)

    l'organizzatore si sia riservato tale diritto nel contratto;

    b)

    la modifica sia di scarsa importanza , in particolare per quanto riguarda gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e d); e [Em. 90]

    c)

    l'organizzatore ne dia notizia al viaggiatore in modo chiaro ed evidente su un supporto durevole.

    1 bis.     Una modifica delle condizioni di un contratto è considerata significativa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo in particolare se l'orario di partenza e ritorno indicato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii) si discosta di oltre tre ore da quello effettivo di partenza o ritorno oppure se è spostato a una parte della giornata diversa da quella indicata nelle informazioni precontrattuali. [Em. 91]

    2.   Qualora, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore sia costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o le richieste specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), ovvero ad aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 % rispetto al prezzo pattuito nel contratto conformemente all'articolo 8, paragrafo2, l'organizzatore informa senza indebito ritardo il viaggiatore, in modo chiaro ed evidente su un supporto durevole: [Em. 92]

    a)

    delle modifiche proposte e dei relativi effetti sul prezzo del pacchetto ; [Em. 93]

    b)

    del fatto che il viaggiatore può risolvere il contratto senza penalità entro un termine ragionevole previsto e che, in caso contrario, la modifica proposta sarà considerata accettata o accettare un'offerta alternativa di viaggio «tutto compreso» di pari valore proposta dall'organizzatore ; e [Em. 94]

    b bis)

    del fatto che la modifica contrattuale proposta è considerata accettata se il viaggiatore non si avvale del diritto di recesso o se non ha accettato un'offerta alternativa equivalente di viaggio «tutto compreso» proposta dall'organizzatore. [Em. 95]

    3.   Qualora le modifiche del contratto o l'offerta alternativa equivalente di viaggio «tutto compreso» di cui al paragrafo 2 comportino un pacchetto turistico di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo. [Em. 96]

    4.   In caso di risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, l'organizzatore rimborsa entro 14 giorni dalla risoluzione tutte le somme ricevute dal viaggiatore , inclusi i pagamenti per i servizi accessori prenotati per suo tramite, come ad esempio un'assicurazione viaggio o una polizza che copra le spese di annullamento oppure attività aggiuntive in loco prenotate in precedenza . Se del caso, il viaggiatore è autorizzato a chiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 12. [Em. 97]

    Articolo 10

    Recesso dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione

    1.   Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione contro pagamento all'organizzatore di un adeguato indennizzo. Il contratto può specificare spese di recesso standard ragionevoli, calcolate in base al momento del recesso e ai risparmi e agli introiti che di norma derivano dalla rivendita dei servizi turistici. In assenza di spese di recesso standard, l'importo dell'indennizzo corrisponde al prezzo del pacchetto turistico diminuito delle spese che si dimostri siano state risparmiate dall'organizzatore e che non possono essere recuperate dai fornitori di servizi di turistici ovvero mediante la rivendita dei servizi . Le spese di recesso dal contratto, incluse quelle amministrative, non sono sproporzionate o eccessive. L'organizzatore fornisce una motivazione del calcolo dell'importo dell'indennizzo o delle spese di recesso standard. L'onere della prova in relazione alla congruità dell'indennizzo ricade sull'organizzatore. [Em. 98]

    2.    Una volta concluso il contratto di viaggio, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione senza alcun indennizzo in caso di circostanze eccezionali e inevitabili verificatesi nel luogo di destinazione , lungo il tragitto, o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sul pacchetto , vale a dire quando l'organizzatore deve modificare sostanzialmente gli elementi essenziali del contratto di pacchetto turistico . Tali circostanze eccezionali e inevitabili sono da considerarsi tali, ad esempio, se il pacchetto è notevolmente compromesso a causa di conflitti armati o calamità naturali. In particolare, si considerano circostanze eccezionali e inevitabili quelle in cui informazioni affidabili e accessibili al pubblico, quali raccomandazioni formulate dalle autorità degli Stati membri, consigliano di non recarsi nella destinazione in questione. [Em. 99]

    3.   L'organizzatore può recedere dal contratto senza pagare alcun indennizzo al viaggiatore se soltanto nei casi seguenti : [Em. 101]

    a)

    il numero di persone registrate per il pacchetto turistico è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso al viaggiatore entro il termine fissato dal contratto e comunque almeno 20 giorni prima dell'inizio della sua esecuzione, oppure:

    i)

    entro 20 prima dell'inizio della sua esecuzione per i viaggi di più di sei giorni,

    ii)

    entro il settimo giorno prima dell'inizio della sua esecuzione per i viaggi da due a sei giorni,

    iii)

    entro 48 ore prima dell'inizio della sua esecuzione nel caso di viaggi della durata di un giorno, oppure [Em. 102]

    b)

    l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze eccezionali e inevitabili e comunica il recesso al viaggiatore senza indebito ritardo prima dell'inizio dell'esecuzione.

    4.   Nei casi di recesso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, l'organizzatore rimborsa entro 14 giorni qualunque somma non dovuta pagata dal viaggiatore.

    Capo IV

    Esecuzione del contratto di pacchetto turistico

    Articolo 11

    Responsabilità dell'esecuzione del contratto di pacchetto turistico

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché sia ritenuto responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto l'organizzatore, indipendentemente dal fatto che detti servizi debbano essere prestati dall'organizzatore o da altri fornitori.

    2.   Ove uno dei servizi non sia eseguito secondo quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, salvo che ciò a condizione che tale difetto sia stato segnalato dal viaggiatore all'organizzatore ovvero che detto difetto sia evidente per l'organizzatore e che il rimedio non sia sproporzionato e a meno che il difetto non sia imputabile al viaggiatore . [Em. 103]

    3.   Qualora una parte sostanziale dei servizi non possa essere fornita secondo quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore predispone soluzioni alternative adeguate senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, affinché l'esecuzione del contratto di pacchetto turistico possa continuare, con una qualità del servizio almeno equivalente a quella indicata nel contratto, anche quando il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non è svolto come concordato. [Em. 104]

    4.   Qualora sia impossibile all'organizzatore offrire soluzioni alternative adeguate, o il viaggiatore non accetti le soluzioni alternative proposte perché non sono comparabili a quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore senza supplemento di prezzo, nella misura in cui il pacchetto turistico include il trasporto passeggeri, un trasporto equivalente al luogo di partenza o a un altro luogo convenuto con il viaggiatore e, se del caso, risarcisce il viaggiatore conformemente all'articolo 12 , in caso di mancata fornitura dei servizi concordati . Il risarcimento è effettuato entro 14 giorni . [Em. 105]

    4 bis.     Nel caso in cui si applichi il paragrafo 4, il viaggiatore può recedere dal contratto qualora il difetto di conformità sia sostanziale e l'esecuzione delle prestazioni non sia possibile o sia inefficace. [Em. 106]

    5.   Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a causa di circostanze eccezionali e inevitabili, l'organizzatore non sostiene costi del soggiorno prolungato che superino l'importo di 100 EUR per notte e tre superi cinque notti per viaggiatore. L'organizzatore provvede a una sistemazione che corrisponda alla categoria di albergo prenotato in origine. Il viaggiatore può prenotare autonomamente la sistemazione solamente se l'organizzatore ha espressamente dichiarato di non essere disposto o in grado di procedere in tal senso. Nei casi summenzionati, l'organizzatore può limitare le spese d'alloggio a 125 EUR a notte per ciascun viaggiatore. [Em. 107]

    6.   La limitazione dei costi di cui al paragrafo 5 del presente articolo non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, né ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolare esigenze contestualmente alla conclusione del contratto di pacchetto turistico oppure, qualora non fosse possibile, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto. L'organizzatore non può invocare circostanze eccezionali e inevitabili per limitare i costi di cui al paragrafo 5 del presente articolo qualora il pertinente fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi delle norme dell'Unione applicabili. [Em. 108]

    7.   Qualora le soluzioni alternative comportino un pacchetto turistico di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo e, se del caso, al risarcimento dei danni conformemente all'articolo 12.

    7 bis.     Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che prevedano anche la responsabilità dei venditori per l'esecuzione del contratto di pacchetto turistico e, di conseguenza, il loro assoggettamento agli obblighi derivanti dal presente articolo, dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 12, dall'articolo 15, paragrafo 1, e dall'articolo 16. [Em. 109]

    7 ter.     Qualsiasi diritto al risarcimento del viaggiatore ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 è indipendente da qualsiasi diritto al risarcimento del viaggiatore ai sensi della presente direttiva. Qualora il viaggiatore sia autorizzato a chiedere il risarcimento ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 e della presente direttiva, questi ha diritto di presentare denuncia a norma di entrambi gli atti giuridici, ma non può, in relazione agli stessi fatti, cumulare i diritti sanciti da entrambi gli atti giuridici se tali diritti tutelano il medesimo interesse o hanno lo stesso obiettivo. [Em. 110]

    Articolo 12

    Riduzione del prezzo e risarcimento del danno

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché il viaggiatore abbia diritto a un'adeguata riduzione del prezzo:

    a)

    per ogni periodo in cui si è riscontrato un difetto di conformità, oppure

    b)

    nel caso in cui le soluzioni alternative di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, comportano un pacchetto turistico di qualità o costo inferiore.

    2.   Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore il risarcimento per qualunque danno, anche morale, che possa aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.

    3.   Al viaggiatore non è riconosciuta una riduzione del prezzo né il risarcimento dei danni se:

    a)

    l'organizzatore prova che il difetto di conformità

    i)

    è imputabile al viaggiatore,

    ii)

    è imputabile a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto e presenta un carattere imprevedibile o insormontabile; oppure

    iii)

    è dovuto a circostanze eccezionali e inevitabili, oppure

    b)

    il viaggiatore non ha informato l'organizzatore entro tempi ragionevoli dell'eventuale difetto di conformità rilevato sul posto, quando tale obbligo d'informazione era chiaramente ed espressamente stabilito nel contratto ed è ragionevole, tenuto conto delle circostanze del caso.

    4.   Nella misura in cui convenzioni internazionali che vincolano l'Unione limitano la portata del risarcimento o le condizioni a cui è dovuto dal fornitore che presta un servizio incluso in un pacchetto turistico, all'organizzatore si applicano le stesse limitazioni. Nella misura in cui convenzioni internazionali che non vincolano l'Unione limitano il risarcimento dovuto dal fornitore di servizi, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare di conseguenza il risarcimento dovuto dall'organizzatore. In altri casi, il contratto può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, purché tale limitazione non si applichi ai danni alla persona e o a quelli causati intenzionalmente o per colpa grave, e non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto turistico. [Em. 111]

    5.   Qualunque diritto al risarcimento dei danni o alla riduzione del prezzo ai sensi della presente direttiva non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dai regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1371/2007, (UE) n. 1177/2010 e (UE) n. 181/2011. Il viaggiatore ha diritto di presentare denuncia a norma della presente direttiva e dei citati regolamenti ma non può, in relazione agli stessi fatti, cumulare , con particolare riferimento alle domande di risarcimento complementare. I diritti sanciti da diversi atti giuridici se tali diritti tutelano il medesimo interesse o hanno lo stesso obiettivo che riguardano gli stessi fatti non possono essere cumulati . [Em. 112]

    6.   Il periodo di prescrizione per presentare denuncia ai sensi del presente articolo non può essere inferiore a un anno tre anni . [Em. 113]

    Articolo 13

    Possibilità di contattare l'organizzatore tramite il venditore

    Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa indirizzare messaggi, reclami o denunce relativi all'esecuzione del contratto di pacchetto turistico direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato. Il venditore inoltra senza indebito ritardo detti messaggi, reclami o denunce all'organizzatore. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve le comunicazioni è considerata data di ricevimento anche per l'organizzatore.

    Articolo 14

    Obbligo di prestare assistenza

    Gli Stati membri assicurano che l'organizzatore presti sollecita , senza indebito ritardo, opportuna assistenza al viaggiatore che si trovi in difficoltà, in particolare: [Em. 114]

    a)

    fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare; e

    b)

    assistendo il viaggiatore nell' al fine di effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a procurarsi servizi turistici alternativi. [Em. 115]

    L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora la situazione sia causata dal viaggiatore per colpa o intenzionalmente. Il predetto costo non supera in alcun caso le spese effettivamente sostenute dall'organizzatore. [Em. 116]

    Capo V

    Protezione in caso d'insolvenza

    Articolo 15

    Efficacia e portata della protezione in caso d'insolvenza

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organizzatori dei pacchetti turistici e i venditori di servizi turistici collegati che agevolano l'acquisto di servizi turistici assistiti collegati , stabiliti sul loro territorio, ottengano in caso d'insolvenza una garanzia per il rimborso effettivo e tempestivo immediato di tutte le somme pagate dai viaggiatori e, nella misura in cui è incluso il trasporto di passeggeri, per l'effettivo e tempestivo rimpatrio dei viaggiatori. Ove possibile, è offerta la possibilità di proseguire il viaggio. [Em. 117]

    2.   La protezione in caso d'insolvenza di cui al paragrafo 1 tiene conto del reale rischio finanziario rappresentato dalle attività del professionista in questione e si applica ai viaggiatori indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita dei pacchetti turistici o servizi turistici collegati .

    Articolo 16

    Riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza e cooperazione amministrativa

    1.   Gli Stati membri riconoscono conforme alle loro norme nazionali di recepimento dell'articolo 15 qualunque protezione in caso d'insolvenza ottenuta da un organizzatore o venditore che agevola l'acquisto di servizi turistici collegati in conformità delle norme del suo Stato membro di stabilimento che recepiscono l'articolo 15.

    1 bis.     Gli Stati membri consentono agli organizzatori di pacchetti turistici, ai venditori che agevolano l'acquisto di servizi turistici collegati e ai vettori che trasportano passeggeri stabiliti al di fuori del loro territorio o al di fuori dell'Unione di ottenere una protezione in caso d'insolvenza in base ai loro regimi nazionali in materia di protezione in caso d'insolvenza. [Em. 118]

    2.   Gli Stati membri designano punti di contatto centrali per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori e dei venditori che agevolano l'acquisto di servizi turistici collegati , operanti in Stati membri diversi. Essi comunicano i recapiti di tali punti di contatto a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione.

    3.   I punti di contatto centrali mettono a disposizione dei loro omologhi tutte le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi sistemi di protezione e all'identità dell'organismo o degli organismi che forniscono tale protezione per un determinato professionista stabilito sul loro territorio. Essi si autorizzano reciprocamente l'accesso ai rispettivi registri degli organizzatori e dei venditori che agevolano l'acquisto di servizi turistici collegati che si conformano all'obbligo di protezione in caso d'insolvenza.

    4.   Lo Stato membro che nutra dubbi sulle misure di protezione in caso d'insolvenza di un organizzatore o venditore che agevola l'acquisto di servizi turistici assistiti collegati stabilito in un altro Stato membro e operante sul suo territorio chiede chiarimenti allo Stato membro di stabilimento. Gli Stati membri rispondono alle richieste di altri Stati membri entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. [Em. 119]

    Capo VI

    Servizi turistici collegati

    Articolo 17

    Obbligo d'informazione in relazione ai servizi turistici collegati

    Gli Stai membri provvedono affinché, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o corrispondente offerta di servizi turistici collegati , il professionista che agevola l'acquisto di tali servizi dichiari in modo chiaro ed evidente che:

    a)

    ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell'esatta esecuzione contrattuale del proprio servizio;

    b)

    il viaggiatore non potrà invocare nessuno dei diritti che la presente direttiva conferisce esclusivamente a chi viaggia nell'ambito di un pacchetto turistico, ma godrà del diritto al rimborso delle somme anticipate e, se è incluso il trasporto passeggeri, del rimpatrio in caso d'insolvenza del venditore stesso o di uno qualunque dei fornitori di servizi; e

    b bis)

    il viaggiatore godrà tuttavia dei diritti concessi dalla direttiva 2011/83/UE, salvo nel caso in cui tale direttiva disponga diversamente. [Em. 120]

    Nel caso in cui il professionista che agevola l'acquisto di servizi turistici collegati non abbia rispettato le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), il viaggiatore gode di tutte le garanzie e di tutti i diritti previsti dalla presente direttiva in relazione al pacchetto turistico. [Em. 121]

    Articolo 17 bis

    Informazioni al venditore in merito a servizi turistici aggiuntivi prenotati nell'ambito di servizi turistici collegati mediante processi collegati di prenotazione online

    I professionisti che forniscono servizi turistici aggiuntivi nell'ambito dei servizi turistici collegati garantiscono che il venditore in questione sia correttamente informato in merito alla conferma di prenotazione relativa a servizi turistici aggiuntivi, che costituiscono, assieme al primo servizio turistico prenotato, un servizio turistico collegato, facendo in tal modo sorgere responsabilità e obblighi incombenti al venditore ai sensi della presente direttiva. [Em. 122]

    Articolo 17 ter

    Professionisti che agevolano l'acquisto online di servizi turistici collegati

    I professionisti che agevolano l'acquisto online di servizi turistici collegati non celano o non forniscono in modo nebuloso, inintelligibile o ambiguo l'opzione di non prenotare eventuali servizi aggiuntivi o accessori. Tale opzione è sempre preselezionata per default. [Em. 123]

    Capo VII

    Disposizioni generali

    Articolo 18

    Obblighi specifici del venditore quando l'organizzatore è stabilito fuori dal SEE

    Qualora l'organizzatore sia stabilito al di fuori del SEE, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori ai capi IV e V, salvo qualora il venditore fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme ivi contenute. Nel caso in cui un organizzatore, stabilito al di fuori del SEE, agisca in qualità di venditore, le responsabilità esistenti relative al risarcimento in caso di violazione di ulteriori obblighi contrattuali di diligenza non decadono. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicate le altre norme nazionali in materia di responsabilità del venditore. [Em. 124]

    Articolo 18 bis

    Obblighi degli organizzatori o dei venditori stabiliti al di fuori del SEE

    Gli Stati membri provvedono affinché un organizzatore di pacchetti turistici o un venditore che agevola l'acquisto di servizi turistici collegati, stabilito al di fuori del SEE e che vende direttamente nel territorio di uno Stato membro, sia soggetto agli obblighi sanciti dalla presente direttiva. [Em. 125]

    Articolo 18 ter

    Requisiti formali per i contratti

    1.     Gli Stati membri provvedono affinché i contratti contemplati dalla presente direttiva siano formulati in un linguaggio semplice e comprensibile e, ove abbiano forma scritta, leggibile. La lingua del contratto è la stessa delle informazioni precontrattuali.

    2.     Il contratto è redatto su un supporto durevole. Per quanto riguarda i contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, il contratto è fornito anche su supporto cartaceo.

    3.     Se il contratto è concluso per telefono, il professionista conferma l'offerta al viaggiatore su un supporto durevole e il viaggiatore è vincolato solo al momento della firma del contratto o dell'invio del suo accordo scritto su un supporto durevole. [Em. 126]

    Articolo 19

    Responsabilità in caso di errore di prenotazione

    Gli Stati membri provvedono affinché sia ritenuto responsabile degli errori che intervengono durante il processo di prenotazione il venditore che abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto turistico o di servizi turistici assistiti collegati o che agevoli la prenotazione di tali servizi sia ritenuto responsabile per la mancata trasmissione delle informazioni fornite dall'organizzatore conformemente all'articolo 4 , paragrafo 1, per la trasmissione di informazioni incomplete o per errori commessi durante la prenotazione, , salvo qualora detti essi si siano effettivamente verificati nel corso del processo di prenotazione. Il venditore non è responsabile se gli errori siano di prenotazione sono imputabili al viaggiatore o a circostanze eccezionali e inevitabili. Nell'ambito di un servizio turistico collegato basato sull'acquisto mirato di servizi turistici aggiuntivi da un altro professionista mediante un processo collegato di prenotazione online di cui all'articolo 3, punto 5, lettera b), il venditore non è responsabile degli errori di prenotazione derivanti da errori commessi dal professionista in parola. In tal caso, gli Stati membri provvedono a che il professionista che fornisce i servizi turistici aggiuntivi sia responsabile degli errori verificatisi nel processo di prenotazione di tali servizi. [Em. 127]

    Articolo 20

    Diritto ad azioni di regresso

    1.    Qualora l'organizzatore, o il venditore a norma dell'articolo 15 o dell'articolo 18, versi una compensazione pecuniaria, conceda una riduzione di prezzo od ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi della presente direttiva, nessuna disposizione della stessa né del diritto nazionale può essere interpretata come limitazione al suo gli Stati membri garantiscono che l'organizzatore o il venditore abbia il diritto di regresso nei confronti di terzi che abbiano contribuito all'evento da cui sono derivati la compensazione, la riduzione del prezzo o gli altri obblighi in questione.

    2.     Il diritto di regresso di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende anche il diritto di organizzatori e venditori di rivalersi nei confronti dei fornitori di servizi turistici, laddove un organizzatore o venditore sia tenuto a pagare un risarcimento a un viaggiatore ai sensi della presente direttiva e il viaggiatore abbia al contempo diritto a un risarcimento a norma di altre disposizioni legislative dell'Unione applicabili, tra cui ma non solo il regolamento (CE) n. 261/2004 e il regolamento (CE) n. 1371/2007. Il diritto di regresso può non essere limitato in un contratto.

    3.     Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi restrizione al diritto di regresso di cui al paragrafo 1 sia ragionevole e proporzionata, in conformità del diritto nazionale applicabile. [Em. 128]

    Articolo 21

    Carattere imperativo della direttiva

    1.   La dichiarazione che l'organizzatore agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d'intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto turistico ai sensi della presente direttiva non costituisce pacchetto turistico non esonera l'organizzatore dagli obblighi imposti agli organizzatori dalla presente direttiva.

    2.   I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle norme nazionali che recepiscono la presente direttiva.

    3.   Eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva o il cui scopo sia eludere l'applicazione della presente direttiva non vincolano il viaggiatore.

    Articolo 22

    Applicazione

    Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

    Gli Stati membri garantiscono inoltre l'istituzione di meccanismi adeguati al fine di assicurare l'assenza di pratiche ingannevoli da parte di professionisti o organizzatori, in particolare delle pratiche che creano nel consumatore l'aspettativa di godere di diritti e garanzie non previsti nel relativo contratto. [Em. 129]

    Articolo 23

    Sanzioni

    Gli Stati membri determinano le disposizioni relative alle sanzioni che le autorità di controllo possono irrogare nei confronti dei professionisti in caso di violazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    Articolo 24

    Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame

    Entro … (*2) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Se del caso, la relazione è corredata di proposte legislative per adeguare la presente direttiva agli sviluppi nel settore dei diritti del viaggiatore.

    Articolo 25

    Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2011/83/UE

    1.   Il punto 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) è sostituito dal testo seguente:

    «5.

    Direttiva …/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

    2.   L'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2011/83/UE è sostituito dal seguente:

    «g)

    di pacchetto turistico definiti all'articolo 3, punto 2, della direttiva …/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), fatta eccezione per l'articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 19, 21 e 22.

    Capo VIII

    Disposizioni finali

    Articolo 26

    Abrogazioni

    La direttiva 90/314/CEE è abrogata con effetto dal … (*5) [Em. 130]

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 27

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro … (*5), le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni misure . [Em. 131. Tale emendamento non concerne tutte le lingue]

    2.   Essi applicano tali disposizioni misure a decorrere da … (*6). [Em. 133]

    3.   Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 28

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il [ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].

    Articolo 29

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a …, il

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  GU C 170 del 5.6.2014, pag. 73.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014.

    (3)  Direttiva 90/314/CEE, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).

    (4)  Si veda la sentenza del 30 aprile 2012 nella causa C-400/00, Club-Tour, Viagens e Turismo SA contro Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, in presenza di Club Med Viagens Ld, raccolta 2002, pag. I-04051.

    (5)  Si vedano la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1) e la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36), nonché il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15), il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1), il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14), il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

    (6)  Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38).

    (7)  Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

    (8)  Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 1).

    (9)  Regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli (GU L …).

    (*1)  Numero del regolamento (2013/0072(COD)) nel considerando e il numero, la data di adozione e gli estremi di pubblicazione del regolamento nella nota a piè di pagina 4.

    (10)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

    (11)   Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

    (12)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

    (13)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

    (14)   Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

    (15)   Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

    (*2)  Cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

    (16)  Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

    (+)  Numero, data di adozione ed estremi di pubblicazione della presente direttiva.

    (++)  GU: inserire il numero, la data di adozione e gli estremi di pubblicazione della presente direttiva.

    (*5)  18 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

    (*6)  18 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

    ALLEGATO

    Tavola di concordanza

    Direttiva 90/314/CEE

    La presente direttiva

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 3, punto 2 e articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 3, punto 8

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 3, punto 9

    Articolo 2, paragrafo 4

    Articolo 3, punto 6

    Articolo 2, paragrafo 5

    Articolo 3, punto 3

    Articolo 3, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 2

    Articoli 4 e 5

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 2 e articolo 6, paragrafo 4

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto iv)

    Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

    Articolo 6, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

    Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 6, paragrafi 1 e 3

    Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 7

    Articolo 4, paragrafo 4

    Articolo 8

    Articolo 4, paragrafo 5

    Articolo 9, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 6

    Articolo 9, paragrafi 3 e 4 e articolo 10, paragrafi 3 e 4

    Articolo 4, paragrafo 7

    Articolo 11, paragrafi 3, 4 e 7

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 11, paragrafo 1

    Articolo 5, paragrafo 2

    Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 e articolo 14

    Articolo 5, paragrafo 3

    Articolo 21, paragrafo 3

    Articolo 5, paragrafo 4

    Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) e articolo 12, paragrafo 3, lettera b)

    Articolo 6

    Articolo 11, paragrafo 2

    Articolo 7

    Articolo 15 e articolo 16

    Articolo 8

    Articolo 9, paragrafo 1

    Articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 9, paragrafo 2

    Articolo 27, paragrafo 4

    Articolo 10

    Articolo 29


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