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Document 52014IP0207

    Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sull'Arabia Saudita, le sue relazioni con l'UE e il suo ruolo in Medio Oriente e Nord Africa (2013/2147(INI))

    GU C 378 del 9.11.2017, p. 64–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 378/64


    P7_TA(2014)0207

    Arabia Saudita

    Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sull'Arabia Saudita, le sue relazioni con l'UE e il suo ruolo in Medio Oriente e Nord Africa (2013/2147(INI))

    (2017/C 378/07)

    Il Parlamento europeo,

    visto l'accordo di cooperazione del 25 febbraio 1989 tra l'Unione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG),

    vista la sua risoluzione del 13 luglio 1990 sul significato dell'accordo di libero scambio che verrà concluso tra la CEE e il Consiglio di cooperazione del Golfo (1),

    vista la sua risoluzione del 18 gennaio 1996 sull'Arabia Saudita (2),

    visto l'accordo economico tra gli Stati del CCG, adottato il 31 dicembre 2001 a Mascate (Oman), e la dichiarazione di Doha del CCG sull'istituzione di un'unione doganale per il Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo del 21 dicembre 2002,

    vista la ratifica, nell'ottobre 2004 da parte dell'Arabia Saudita, della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) e in particolare il suo articolo 7 sulla vita politica e pubblica,

    vista la sua risoluzione del 10 marzo 2005 sull'Arabia Saudita (3),

    vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulla libertà di espressione su Internet (4),

    vista la sua risoluzione del 10 maggio 2007 sulle riforme nel mondo arabo: quale strategia per l'Unione europea? (5),

    vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2007 sui diritti delle donne in Arabia Saudita (6),

    vista la «Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza — Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione», approvata dal Consiglio europeo nel dicembre 2008,

    visto il comunicato congiunto del 19o Consiglio congiunto e della riunione ministeriale UE-CCG del 29 aprile 2009 a Mascate,

    visto il programma d'azione congiunto (2010-2013) per l'attuazione dell'accordo di cooperazione UE-CCG del 1989,

    vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sull'Unione per il Mediterraneo (7),

    visto il comunicato congiunto del 20o Consiglio congiunto e della riunione ministeriale UE-CCG del 14 giugno 2010 a Lussemburgo,

    vista la sua risoluzione del 24 marzo 2011 sulle relazioni dell'Unione europea con il Consiglio di cooperazione del Golfo (8),

    vista la sua risoluzione del 7 aprile 2011 sulla situazione in Siria, Bahrein e Yemen (9),

    vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sulla situazione in Siria, Yemen e Bahrein nel contesto della situazione nel mondo arabo e in Nord Africa (10),

    vista la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sulla situazione in Siria (11),

    vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2011 sul Bahrein (12),

    viste le sue risoluzioni sulle riunioni annuali della commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra (2000-2012),

    vista la visita del presidente della sottocommissione per i diritti umani del Parlamento europeo a nome del Presidente Martin Schulz in Arabia Saudita dal 24 al 25 novembre 2013,

    viste le sue relazioni annuali sui diritti umani,

    visto l'articolo 48 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0125/2014),

    A.

    considerando che il Regno dell'Arabia Saudita è un soggetto politico, economico e religioso influente in Medio Oriente e nel mondo islamico, il principale produttore di petrolio al mondo nonché un fondatore e membro di primo piano del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e del gruppo G20; che il Regno dell'Arabia Saudita è un partner importante per l'Unione europea;

    B.

    considerando che l'UE è il principale partner commerciale dell'Arabia Saudita, con il 15 % degli scambi complessivi, e che il Regno dell'Arabia Saudita è l'undicesimo partner commerciale per importanza dell'Unione; che un numero rilevante di imprese dell'UE investe nell'economia saudita, specialmente nell'industria petrolifera del paese, e che il Regno dell’Arabia Saudita è un mercato importante per l'esportazione di beni industriali dell'UE in settori quali la difesa, i trasporti, l'industria automobilistica e le esportazioni di prodotti medici e chimici;

    C.

    considerando che, dal 2010 al 2012, le importazioni di beni dal Regno dell'Arabia Saudita all'UE e le esportazioni di beni dall'UE al Regno dell'Arabia Saudita sono aumentate notevolmente;

    D.

    considerando che i negoziati su un accordo di libero scambio tra l'UE e gli Stati del CCG, avviati 20 anni fa, non si sono ancora conclusi;

    E.

    considerando che l'UE e il Regno dell’Arabia Saudita affrontano sfide comuni che sono globali per origine e impatto, tra cui un'economia in rapida evoluzione, le migrazioni, la sicurezza energetica, il terrorismo internazionale, la diffusione delle armi di distruzione di massa e il degrado ambientale;

    F.

    considerando che il mutevole contesto politico e strategico nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa rende necessaria una rivalutazione delle relazioni tra l'UE e il Regno dell'Arabia Saudita;

    G.

    considerando che il Regno dell'Arabia Saudita è una monarchia assoluta ereditaria priva di un parlamento eletto; che si trova di fronte alla sfida della successione regale; che il Regno dell'Arabia Saudita ha una popolazione di 28 milioni di cittadini, tra cui 9 milioni di stranieri e 10 milioni di giovani di età inferiore a 18 anni; che, dal 2001, nel paese sono state attuate modeste e graduali riforme che non sono tuttavia state istituzionalizzate, rendendone facile l'inversione; considerando che la situazione dei diritti umani registrata nel paese è ancora grave e presenta profondi divari tra gli obblighi internazionali del paese e la loro attuazione;

    H.

    considerando che le prime elezioni comunali dell'Arabia Saudita, tenutesi nel 2005, hanno rappresentato il primo processo elettorale nella storia del paese; e che nel 2015 solo metà dei membri dei consigli comunali sarà rieletta, mentre l'altra metà sarà ancora nominata dal re;

    I.

    considerando che solo quest'anno sono state nominate, per la prima volta, 30 donne al consiglio consultivo della Shura, e che le donne potranno votare nelle elezioni comunali soltanto nel 2015;

    J.

    considerando che, secondo la relazione della Banca mondiale dal titolo «Donne, impresa e diritto 2014: eliminare gli ostacoli al rafforzamento della parità di genere» (13), l'Arabia Saudita è il paese in cui il potenziale economico delle donne è maggiormente limitato dalla legge;

    K.

    considerando che il Regno dell'Arabia Saudita è l'unico paese al mondo in cui alle donne non è consentito guidare e che, sebbene non esista una legge ufficiale che impedisca la guida alle donne, un decreto ministeriale del 1990 ha formalizzato un divieto consuetudinario esistente, e di conseguenza le donne che provano a guidare rischiano l'arresto;

    L.

    considerando che l'indice della disuguaglianza di genere (GII) del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) colloca l'Arabia Saudita al 145o posto su 148 paesi, il che lo rende uno dei paesi più iniqui al mondo; e che, secondo il rapporto mondiale sul divario di genere 2012 del Forum economico mondiale, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro nel Regno dell'Arabia Saudita è tra le più basse al mondo (133o su 135 paesi);

    M.

    considerando che il Regno dell'Arabia Saudita applica la pena di morte per una serie di reati e che, nel 2013, sono state giustiziate almeno 24 persone, numero che, nel 2011, ammontava ad almeno 80, e che il numero di giustiziati nel 2012 è stato simile, più del triplo del dato del 2010, inclusi minori e stranieri; considerando che il Regno dell'Arabia Saudita è uno dei rari paesi a tenere ancora esecuzioni pubbliche; considerando che sono state segnalate esecuzioni di donne mediante lapidazione in Arabia Saudita, in violazione degli obblighi sanciti dalla Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile, secondo la quale la lapidazione costituisce una forma di tortura barbarica;

    N.

    considerando che il Regno dell'Arabia Saudita ha intrapreso azioni forti e decise e ha attuato misure severe per contrastare il terrorismo e le attività finanziare ad esso collegate; considerando che, al contempo, il Regno dell'Arabia Saudita svolge un ruolo di primo piano nella diffusione e promozione a livello mondiale di un'interpretazione salafita/wahhabita dell'Islam particolarmente rigorosa; che le più estreme manifestazioni del salafismo/wahhabismo hanno ispirato organizzazioni terroristiche come Al-Qaeda e costituiscono una minaccia alla sicurezza globale, anche per lo stesso Regno dell'Arabia Saudita; che il Regno dell'Arabia Saudita ha elaborato un sistema di controllo delle transazioni finanziarie volto ad assicurare che nessun fondo sia destinato a organizzazioni terroristiche, e che tale sistema deve essere ulteriormente rafforzato;

    O.

    considerando che gli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani hanno ribadito le preoccupazioni di lunga data riguardanti misure antiterrorismo eccessivamente ampie, che prevedono la detenzione segreta, in base alle quali sono stati imprigionati e detenuti con accuse di terrorismo anche dissidenti pacifici; e che le organizzazioni internazionali per i diritti umani hanno esortato il re Abdullah a respingere la legge antiterrorismo adottata dal consiglio dei ministri il 16 dicembre 2013 in ragione della definizione eccessivamente ampia di terrorismo, che impone restrizioni inique alla libertà di espressione facendo sì che qualunque discorso critico nei confronti del governo o della società dell'Arabia Saudita possa essere considerato reato;

    P.

    considerando che la libertà di espressione e la libertà della stampa e dei media, sia online che offline, sono prerequisiti e catalizzatori cruciali della democratizzazione e della riforma, e costituiscono controlli essenziali sul potere;

    Q.

    considerando che il Regno dell'Arabia Saudita vanta una vivace comunità di attivisti online e il più alto numero di utenti di Twitter in Medio Oriente;

    R.

    considerando che nel Regno dell'Arabia Saudita il lavoro delle organizzazioni per i diritti umani è fortemente limitato, come dimostrato dal rifiuto delle autorità di registrare il Centro Adala per i diritti umani o l'Unione per i diritti umani; che gli enti di beneficienza sono ancora l'unico tipo di organizzazione della società civile ammesso nel Regno;

    S.

    considerando che il Regno dell'Arabia Saudita deve assicurare una reale libertà di religione, in particolare riguardo alla pratica pubblica delle confessioni e alle minoranze religiose, in linea con l'importante ruolo che il Regno dell'Arabia Saudita svolge come custode delle due sacre moschee dell'Islam di La Mecca e Medina;

    T.

    considerando che il Regno dell'Arabia Saudita continua a commettere diffuse violazioni dei diritti umani di base nonostante abbia apertamente accettato numerose raccomandazioni della revisione periodica universale del 2009 dinanzi al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani; considerando che queste raccomandazioni comprendono la riforma del suo sistema penale, che non rispetta le più essenziali norme internazionali e che viola sistematicamente il diritto dei detenuti a un giusto processo, dal momento che non esiste un codice penale scritto che definisca chiaramente in cosa consista un reato penale e che i giudici sono liberi di pronunciarsi in base alle loro interpretazioni della legge islamica e delle tradizioni profetiche; che l'attuale ministro della Giustizia ha sottolineato la sua intenzione di codificare la Shari'a e di emanare orientamenti sulle condanne;

    U.

    considerando che nel 2007 il re Abdullah ha avviato una serie di graduali riforme giudiziarie approvando il piano per un nuovo sistema giudiziario, che prevede tra l'altro la creazione di una Corte suprema e di tribunali speciali commerciali, amministrativi e del lavoro;

    V.

    considerando che negli ultimi mesi oltre un milione di etiopi, bangladesi, indiani, filippini, pakistani e yemeniti sono stati rinviati nei rispettivi paesi a seguito di una riforma del diritto del lavoro introdotta per ridurre l'elevato numero di lavoratori migranti e contrastare così la disoccupazione dei cittadini sauditi, e che l'afflusso accelerato di un ingente numero di rimpatriati ha sottoposto a una pressione straordinaria i paesi di origine, spesso poveri e fragili;

    W.

    considerando che il 12 novembre 2013 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha eletto il Regno dell'Arabia Saudita a membro del Consiglio per i diritti umani per un periodo di tre anni, con decorrenza dal 1o gennaio 2014;

    X.

    considerando che l'apertura di un dialogo tra il Regno dell'Arabia Saudita e l'UE sui diritti umani potrebbe offrire un'opportunità molto utile per migliorare la comprensione reciproca e promuovere ulteriori riforme nel paese;

    1.

    riconosce l'interdipendenza tra l'UE e il Regno dell'Arabia Saudita in termini di stabilità regionale, relazioni con il mondo islamico, esito delle transizioni nei paesi della primavera araba, processo di pace israelo-palestinese, guerra in Siria, miglioramento delle relazioni con l'Iran, lotta al terrorismo, stabilità dei mercati mondiali petroliferi e finanziari, commercio, investimenti nonché questioni di governance globale, in particolare nel quadro della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale e del G20; sottolinea che, in virtù del loro contesto geopolitico, il Regno dell'Arabia Saudita e gli altri Stati membri del CCG sono il fulcro di sfide in materia di sicurezza aventi implicazioni regionali e globali;

    2.

    condivide alcune delle preoccupazioni espresse dal Regno dell'Arabia Saudita, ma esorta il governo a collaborare in modo attivo e costruttivo con la comunità internazionale; plaude segnatamente, in tale contesto, all'accordo tra gli Stati Uniti e la Russia volto a eliminare le armi chimiche in Siria evitando nel contempo uno scontro militare;

    3.

    fa ugualmente appello al Regno dell'Arabia Saudita affinché sostenga attivamente il recente accordo interinale tra il gruppo E3+3 e l'Iran e affinché contribuisca a garantire una risoluzione diplomatica delle questioni nucleari in sospeso nel quadro di un accordo più esaustivo entro i prossimi sei mesi, nell'interesse della pace e della sicurezza dell'intera regione;

    4.

    sottolinea l'interesse europeo per uno sviluppo pacifico e ordinato e per un processo di riforma politica nel Regno dell'Arabia Saudita visti come fattore chiave per una pace, una stabilità e uno sviluppo di lungo termine nella regione;

    5.

    chiede alle autorità del Regno dell'Arabia Saudita di avviare un dialogo sui diritti umani con l'UE, al fine di consentire una migliore comprensione e individuazione dei cambiamenti necessari;

    6.

    invita le autorità del Regno dell'Arabia Saudita a consentire alle organizzazioni dei diritti umani di svolgere il loro lavoro, facilitando la procedura di registrazione delle licenze; si rammarica per le vessazioni subite dagli attivisti dei diritti umani e per la loro detenzione senza capi d'accusa;

    7.

    invita le autorità del Regno dell'Arabia Saudita a consentire all'Associazione nazionale per i diritti umani di operare con indipendenza e a rispettare le norme delle Nazioni Unite sulle istituzioni nazionali per i diritti umani (i principi di Parigi);

    8.

    ricorda che la situazione dei diritti umani nel Regno dell'Arabia Saudita è stata valutata nella revisione periodica universale (UPR) del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite del febbraio 2009 e che le autorità del Regno dell'Arabia Saudita hanno formalmente accettato un importante numero di raccomandazioni avanzate dagli Stati membri dell'UE nel corso della revisione, comprese, per esempio, quelle che chiedono l'abolizione della tutela maschile e quelle volte a limitare l'applicazione della pena di morte e delle punizioni corporali; auspica progressi più sostanziali nell'attuazione di tali raccomandazioni ed esorta il Regno dell'Arabia Saudita ad adottare un approccio costruttivo relativamente alle raccomandazioni presentate nel contesto della revisione periodica universale del 2013 attualmente in corso;

    9.

    esprime grave preoccupazione per il fatto che violazioni dei diritti umani come gli arresti e le detenzioni arbitrari, la tortura, i divieti di viaggio, le persecuzioni giudiziarie e i processi iniqui continuino ad essere diffusi; è particolarmente preoccupato per le presunte misure antiterrorismo, utilizzate sempre di più come strumento per arrestare i difensori dei diritti umani, e per il fatto che l'impunità per le violazioni dei diritti umani sarebbe in aumento; invita il governo saudita ad agire urgentemente sulla base delle raccomandazioni della revisione periodica universale del 2009, anche portando avanti e intensificando la sua riforma del sistema giudiziario;

    10.

    plaude alla partecipazione del Regno dell'Arabia Saudita al sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite attraverso il Consiglio per i diritti umani e le convenzioni universali in materia finora ratificate; invita tuttavia il Regno dell'Arabia Saudita a sottoscrivere e ratificare altri accordi e trattati fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani come il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione sulla protezione di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;

    11.

    ritiene che lo status di membro del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani crei aspettative mondiali quanto alla dimostrazione di un particolare rispetto per i diritti umani e la democrazia, e sollecita il Regno dell'Arabia Saudita a intensificare i propri sforzi di riforma; si attende che i membri del Consiglio per i diritti umani collaborino pienamente con le sue procedure speciali e che consentano visite senza ostacoli da parte di tutti i relatori speciali dell'ONU, e in particolare che accettino la visita del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

    12.

    constata che il Regno dell'Arabia Saudita avrebbe la più elevata percentuale di utenti di Twitter al mondo, a riprova del ruolo decisivo svolto nel paese dalle reti sociali online e del crescente utilizzo di Internet e dei social network fra le donne; invita le autorità del Regno dell'Arabia Saudita a consentire l'indipendenza della stampa e dei media e a garantire la libertà di espressione, associazione e riunione pacifica per tutti i cittadini del paese; lamenta la repressione degli attivisti e dei dimostranti che manifestano pacificamente; ed evidenzia che il sostegno pacifico dei diritti legali fondamentali o la formulazione di osservazioni critiche tramite i social media sono espressioni di un diritto indispensabile, come sottolineato dal Parlamento nella sua relazione sulla libertà digitale; sottolinea che la libertà di stampa e dei mezzi di comunicazione, sia online che offline, è fondamentale per una società libera e funge da controllo essenziale sul potere;

    13.

    esorta il governo del Regno dell'Arabia Saudita a onorare gli impegni assunti in relazione a diversi strumenti per i diritti umani, incluse la Carta araba dei diritti umani, la Convenzione sui diritti del fanciullo, la Convenzione contro la tortura e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna;

    14.

    chiede al Regno dell'Arabia Saudita di firmare e ratificare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI);

    15.

    invita le autorità del Regno dell'Arabia Saudita a migliorare il sistema penale basato sulla Shari'a affinché soddisfi le norme internazionali che disciplinano le procedure per l'arresto, la detenzione e i processi, nonché i diritti dei detenuti;

    16.

    chiede alle autorità Regno dell'Arabia Saudita di rilasciare i prigionieri di coscienza, di porre fine alle persecuzioni giudiziarie ed extra-giudiziarie dei difensori dei diritti umani e di accelerare l'attuazione della nuova normativa sulle ONG che ne garantisca la registrazione, la libertà operativa e la possibilità di operare legalmente;

    17.

    invita il SEAE a sostenere attivamente i gruppi della società civile che lavorano per migliorare la situazione dei diritti umani e la democrazia in Arabia Saudita, e chiede alla delegazione dell'UE a Riyadh di perseguire un'agenda attiva in materia di diritti umani seguendo le cause come osservatori ed effettuando visite presso le carceri;

    18.

    ribadisce il suo invito all'abolizione universale della tortura, delle punizioni corporali e della pena capitale e chiede una moratoria immediata dell'esecuzione delle condanne a morte nel Regno dell'Arabia Saudita; si rammarica del fatto che il Regno dell'Arabia Saudita continui ad applicare la pena di morte per un'ampia gamma di reati; invita altresì le autorità saudite a riformare il sistema della giustizia al fine di eliminare qualunque forma di punizione corporale; plaude in tal senso alla recente approvazione, da parte del Regno dell'Arabia Saudita, di una legge che introduce il reato di abusi domestici;

    19.

    deplora che lo scorso gennaio una lavoratrice domestica dello Sri Lanka, Rizana Nafeek, sia stata decapitata nel Regno dell’Arabia Saudita per un reato che avrebbe commesso quando era ancora minorenne, il costituisce una chiara violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo che vieta specificamente la pena capitale per le persone che all'epoca del reato avevano meno di 18 anni;

    20.

    invita le autorità saudite a garantire che tutte le accuse di tortura e di altri maltrattamenti siano oggetto di indagini approfondite e imparziali, che tutti i presunti responsabili siano perseguiti e che qualunque dichiarazione che possa essere stata estorta sotto tortura non sia utilizzata come elemento probatorio nei procedimenti penali;

    21.

    deplora che, nonostante la ratifica della Convenzione internazionale contro la tortura, le confessioni estorte con la forza o con la tortura siano comuni; esorta le autorità del Regno dell'Arabia Saudita a garantire la totale eliminazione della tortura dal sistema giudiziario e carcerario saudita;

    22.

    manifesta profonda costernazione per il fatto che il Regno dell'Arabia Saudita sia uno dei paesi che ancora praticano le esecuzioni pubbliche, le amputazioni e la fustigazione; invita le autorità del Regno dell'Arabia Saudita ad approvare una legislazione che vieti tali pratiche, che costituiscono una grave violazione di diversi strumenti internazionali in materia di diritti umani di cui il Regno dell'Arabia Saudita è parte;

    23.

    si rammarica del fatto che le autorità del Regno dell'Arabia Saudita non abbiano invitato nel paese il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e il relatore speciale delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, nonostante l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo abbia raccomandato a tutti gli Stati di rivolgere inviti ufficiali ai relatori speciali delle Nazioni Unite;

    24.

    invita le autorità del Regno dell’Arabia Saudita a rispettare l’esercizio pubblico di qualsiasi culto; plaude all'istituzione, a Vienna, del Centro internazionale per il dialogo interreligioso e interculturale «Re Abdullah Bin Abdulaziz» (KAICIID), teso a favorire il dialogo tra persone di diverse religioni e culture di tutto il mondo; incoraggia le autorità a promuovere la moderazione e la tolleranza della diversità religiosa a tutti i livelli del sistema d'istruzione, anche nelle istituzioni religiose, nonché nei discorsi pubblici dei funzionari pubblici;

    25.

    sottolinea l'esigenza di rispettare i diritti fondamentali di tutte le minoranze religiose; chiede alle autorità di compiere maggiori sforzi per assicurare la tolleranza e la coesistenza di tutti i gruppi religiosi; invita le autorità a continuare a rivedere il sistema d'istruzione, così da eliminare ogni riferimento discriminatorio esistente nei confronti di fedeli di altre confessioni o credi;

    26.

    invita le autorità del Regno dell'Arabia Saudita a stabilire un'età minima per contrarre matrimonio e ad adottare misure per vietare il matrimonio di minori, in linea con la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, entrambe ratificate dal Regno dell'Arabia Saudita;

    27.

    prende atto della nomina, da parte del re nel 2013, delle prime donne all'Assemblea consultiva (Consiglio della Shura) del Regno dell'Arabia Saudita, le quali occupano ora 30 seggi su 150, e auspica un ulteriore sviluppo dei contatti e dei legami istituzionali tra il Parlamento europeo e il Consiglio della Shura; attende che sia attuata la dichiarazione del re secondo cui le donne avranno il diritto di voto e potranno candidarsi alle prossime elezioni municipali, che si terranno nel 2015, e avranno successivamente il diritto di votare e di candidarsi a tutte le altre elezioni;

    28.

    esorta le autorità del Regno dell'Arabia Saudita a revocare il sistema di tutela maschile e avverte che l’attuazione della legge per la protezione delle donne dalle violenze domestiche, adottata il 26 agosto 2013, resterà inefficace fintantoché in Arabia Saudita sarà di fatto applicabile il sistema di tutela maschile, che impedisce alle donne di denunciare gli abusi domestici o sessuali subiti; sollecita le autorità del Regno dell'Arabia Saudita ad eliminare altresì tutte le limitazioni ai diritti delle donne, compresi il diritto di circolazione, i diritti in materia di sanità, istruzione, matrimonio, opportunità occupazionali, personalità giuridica e rappresentanza nei processi giudiziari, nonché qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne nel diritto di famiglia e nella vita pubblica e privata, al fine di promuovere la loro partecipazione nelle sfere economica, sociale, culturale, civica e politica; plaude alla campagna globale a favore della soppressione del divieto di guida per le donne; chiede alle autorità di porre fine alle pressioni esercitate su chi manifesta per il diritto delle donne di guidare; ricorda inoltre al governo saudita gli impegni assunti nel quadro della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e della Convenzione sui diritti del fanciullo, come pure gli obblighi cui è soggetto in forza della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 53/144 che adotta la Dichiarazione sui difensori dei diritti umani; richiama l'attenzione sulla necessità di promuovere campagne di sensibilizzazione che si rivolgano anche agli uomini, affinché questi siano a loro volta coscienti dei diritti delle donne e delle conseguenze globali per la società in caso di mancato rispetto di tali diritti; insiste sulla necessità che la campagna di informazione raggiunga anche le zone rurali e isolate di tutto il paese;

    29.

    accoglie con favore le norme introdotte di recente che autorizzano le ragazze saudite delle scuole private a praticare sport, ma si rammarica che queste norme non si applichino anche alle ragazze delle scuole pubbliche; plaude al numero elevato di laureate, attualmente superiore a quello dei laureati, e incoraggia il governo ad intensificare gli sforzi volti a promuovere l'istruzione femminile; sottolinea tuttavia che, sebbene le donne rappresentino il 57 % dei laureati del paese, soltanto il 18 % delle donne saudite di età superiore ai 15 anni ha un impiego, uno dei tassi più ridotti al mondo; invita pertanto il governo saudita a rivedere e a riformare il sistema di istruzione femminile al fine di aumentare la partecipazione delle donne nell'economia, di porre maggiormente l'accento sulla promozione delle competenze imprenditoriali e di affrontare le sfide specificamente legate al genere nel contesto normativo, così da migliorare l'accesso delle donne ai servizi pubblici di concessione di licenze commerciali; accoglie con favore il programma di formazione istituito con l'Organizzazione nazionale per la formazione comune, volto a preparare le ragazze all'inserimento nel mercato del lavoro, e sottolinea gli sforzi delle autorità saudite per migliorare la condizione delle ragazze nell'ambito della formazione e ampliare le loro opportunità in nuovi settori, solitamente maschili;

    30.

    incoraggia gli sforzi profusi dal Regno dell'Arabia Saudita a favore della promozione dell'istruzione superiore per le donne, in virtù dei quali nel Regno stanno emergendo nuove tendenze nel settore dell'istruzione; constata che nel 2011 il numero di donne iscritte agli istituti di istruzione superiore era pari a 473 725 (contro 429 842 uomini), mentre nel 1961 le donne erano solo 4, e che le donne laureate presso tali istituti sono state 59 948 (contro 55 842 uomini); rileva altresì che la percentuale delle studentesse a tutti i livelli scolastici è passata dal 33 % nel 1974-75 all'81 % nel 2013; accoglie favorevolmente il programma di borse di studio internazionali che ha consentito a 24 581 studentesse di beneficiare di una borsa di studio all'estero;

    31.

    accoglie con favore le prime licenze rilasciate ad avvocati donna, ma deplora il fatto che il sistema giudiziario sia nelle mani di giudici uomini con una formazione religiosa; prende atto della graduale codifica della Sharia, attualmente in corso, e invita ad accelerarla, dal momento che la mancanza di codificazione e la tradizione basata su precedenti giudiziari comportano spesso una forte incertezza per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il contenuto delle leggi del paese nonché errori giudiziari; sostiene l'importanza fondamentale di garantire l'indipendenza giuridica e un'adeguata formazione giuridica dei giudici;

    32.

    si compiace del fatto che il Regno dell'Arabia Saudita abbia ratificato quattro trattati delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, ossia la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW, ratificata nel 2000), la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT, 1997), la Convenzione sui diritti del fanciullo (1996) e la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1997);

    33.

    sottolinea l'importanza del dibattito aperto tra le studiose dell'Islam volto all'interpretazione dei testi religiosi in una prospettiva di diritti delle donne e di parità;

    34.

    sottolinea che qualsiasi negoziato per la conclusione di un accordo di libero scambio dell'UE che includa l'Arabia Saudita deve innanzitutto prevedere obblighi rigorosi che garantiscano la protezione di donne e ragazze;

    35.

    accoglie con favore la recente decisione del ministero del Lavoro di accelerare l'assunzione di donne in diversi ambiti del settore privato, che ha comportato un incremento del numero di donne saudite impiegate nel settore privato da 55 600 nel 2010 a circa 100 000 nel 2011 e a 215 840 alla fine del 2012; plaude alla decisione del ministero del Lavoro, in collaborazione con il Fondo di sviluppo umano, di introdurre programmi per la promozione dell'occupazione femminile;

    36.

    chiede alle autorità di migliorare le condizioni di lavoro e il trattamento dei lavoratori immigrati, prestando particolare attenzione alla condizione delle donne che lavorano come collaboratrici domestiche, che sono particolarmente esposte al rischio di violenza sessuale e che si trovano spesso in condizioni di semischiavitù; incoraggia il governo saudita a portare avanti la riforma del diritto del lavoro, e in particolare a eliminare completamente il sistema del patrocinio («Kafala»), e si compiace del recente appello che la Società nazionale per i diritti umani ha rivolto al governo per esortarlo ad assumere piuttosto i lavoratori stranieri attraverso un'agenzia del ministero del Lavoro; plaude ai recenti sforzi volti a introdurre un diritto nazionale del lavoro al fine di garantire la protezione generale delle collaboratrici domestiche e di assicurare la persecuzione dei datori di lavoro responsabili di abusi sessuali e fisici nonché di violazione dei diritti dei lavoratori;

    37.

    invita le autorità saudite a porre fine ai recenti attacchi violenti contro i lavoratori migranti e a rilasciare le migliaia di persone che sono state arrestate e che vengono trattenute in centri improvvisati, apparentemente senza un alloggio adeguato o cure mediche appropriate; esorta i paesi d'origine a collaborare con le autorità saudite per organizzare il rimpatrio dei lavoratori nella maniera più umana possibile; deplora che l'applicazione del diritto del lavoro spesso non sia in linea con le norme internazionali e che si utilizzi contro i migranti irregolari una violenza ingiustificata, come nel caso della repressione del novembre 2013, che si è conclusa con l'uccisione di tre cittadini etiopi, l'arresto di 33 000 persone e la deportazione di circa 200 000 migranti irregolari;

    38.

    accoglie con favore la ratifica, da parte del Regno dell'Arabia Saudita, di alcune delle principali convenzioni dell'OIL, in particolare la Convenzione n. 182 sull'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile; plaude all'adesione del paese al Protocollo delle Nazioni Unite inteso a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Protocollo di Palermo); si attende che siano attuate le riforme giuridiche e politiche necessarie onde garantire l'esecutività di tutti i suddetti trattati internazionali;

    39.

    prende nota del fatto che il Regno dell'Arabia Saudita ha recentemente rifiutato un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

    40.

    ritiene che la soluzione ai crescenti problemi di sicurezza sociale della regione si trovi nell'istituzione di un quadro di sicurezza comune, dal quale non è escluso alcun paese e in cui sono presi in considerazione i legittimi interessi di sicurezza di tutti i paesi;

    41.

    sottolinea l'importanza critica della cooperazione tra l'UE e il Regno dell'Arabia Saudita nella lotta al terrorismo e all’estremismo violento, e sottolinea che, per essere efficace, deve rispettare i diritti umani e le libertà civili di base; invita le autorità del Regno dell'Arabia Saudita a rafforzare il controllo esercitato sul finanziamento dei gruppi militanti radicali all'estero da parte dei cittadini sauditi e delle organizzazioni benefiche del paese; plaude all'accordo relativo al contributo per l'istituzione del centro antiterrorismo delle Nazioni Unite, sottoscritto dalle Nazioni Unite e dal Regno dell'Arabia Saudita il 19 settembre 2011, e alla decisione del Regno dell'Arabia Saudita di finanziare tale centro per tre anni;

    42.

    manifesta preoccupazione per il fatto che il sostegno finanziario e politico offerto da alcuni cittadini del Regno dell'Arabia Saudita ad alcuni gruppi religiosi e politici nel Nord Africa, in Medio Oriente, in Asia e in particolare in Asia meridionale (segnatamente in Pakistan e in Afghanistan), in Cecenia e in Daghestan, possa portare a un potenziamento delle forze fondamentaliste e oscurantiste che minano gli sforzi volti a incentivare un governo democratico e che si oppongono alla partecipazione delle donne alla vita pubblica;

    43.

    chiede alle autorità del Regno dell'Arabia Saudita di collaborare con l'UE e a livello internazionale per porre fine al sostegno offerto dai movimenti salafiti alle attività contro lo Stato dei ribelli militari in Mali che stanno portando alla destabilizzazione dell'intera regione;

    44.

    sottolinea che il Regno dell'Arabia Saudita è un membro chiave del gruppo «Amici della Siria»; chiede al Regno dell'Arabia Saudita di contribuire a una soluzione pacifica e inclusiva del conflitto siriano, in particolare mediante il sostegno dei colloqui di Ginevra II, senza precondizioni; sollecita inoltre un sostegno più attivo e la fornitura di tutta l'assistenza umanitaria possibile al popolo siriano, colpito dalla guerra civile in Siria; invita il Regno dell'Arabia Saudita a interrompere qualsiasi sostegno finanziario, militare e politico ai gruppi estremisti siriani e a incoraggiare altri paesi a fare lo stesso;

    45.

    ribadisce il suo invito al Regno dell'Arabia Saudita affinché contribuisca in modo costruttivo e agisca da mediatore nell’interesse delle riforme pacifiche e del dialogo nazionale nel Bahrein;

    46.

    chiede alle autorità del Regno dell'Arabia Saudita di avviare un dialogo pacifico con l'Iran sulle relazioni bilaterali e sul futuro della regione; plaude altresì alla dichiarazione del 24 novembre 2013 del governo del Regno dell'Arabia Saudita sull’esito dell'accordo di Ginevra con l'Iran;

    47.

    chiede all'UE e al Regno dell'Arabia Saudita di collaborare efficacemente al fine di propiziare una soluzione equa e sostenibile per porre fine al conflitto israelo-palestinese;

    48.

    esorta le istituzioni dell'UE a potenziare la loro presenza nella regione e a rafforzare le relazioni operative con il Regno dell'Arabia Saudita, incrementando le risorse a disposizione della delegazione a Riyadh e pianificando visite regolari nel Regno, in particolare da parte dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

    49.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, a sua maestà Abdullah Ibn Abdul Aziz, al governo del Regno dell'Arabia Saudita e al segretario generale del Centro per il dialogo nazionale del Regno dell'Arabia Saudita.


    (1)  GU C 231 del 17.9.1990, pag. 216.

    (2)  GU C 032 del 5.2.1996, pag. 98.

    (3)  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 281.

    (4)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 879 .

    (5)  GU C 76 E del 27.3.2008, pag. 100.

    (6)  GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 529.

    (7)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 126.

    (8)  GU C 247 E del 17.8.2012, pag. 1.

    (9)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 81.

    (10)  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 158.

    (11)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 118.

    (12)  GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 125.

    (13)  http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf


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