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Document 62017TN0101

Causa T-101/17: Ricorso proposto il 15 febbraio 2017 — Apple Distribution International/Commissione

GU C 121 del 18.4.2017, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 121/39


Ricorso proposto il 15 febbraio 2017 — Apple Distribution International/Commissione

(Causa T-101/17)

(2017/C 121/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Apple Distribution International (Cork, Irlanda) (rappresentanti: S. Schwiddessen, H. Lutz, N. Niejahr, e A. Patsa, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione (EU) 2016/2042, del 1o settembre 2016;

condannare la Commissione europea a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nel contesto di questo procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi:

1.

Primo motivo, vertente su una presunta violazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi.

In primo luogo, la Commissione europea ha violato gli articoli 2, paragrafo 1, 2, paragrafo 2, e 3 della direttiva sui servizi di media audiovisivi, laddove ha dichiarato che il principio del paese di origine non si applica al prelievo per il sostegno alla produzione cinematografica. In secondo luogo, la Commissione ha violato l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, considerando che tale articolo consenta agli Stati membri di imporre contributi finanziari per la promozione di opere europee a fornitori di video a richiesta stabiliti in altri Stati membri.

2.

Secondo motivo, vertente su una presunta violazione dell’articolo 110 TFUE.

La Commissione europea ha violato l’articolo 110 TFUE dichiarando che l’applicazione del prelievo per il sostegno alla produzione cinematografica a fornitori di video a richiesta stabiliti in altri Stati membri non è discriminatoria.

3.

Terzo motivo, vertente sulla presunta violazione dell’articolo 56 TFUE.

La Commissione europea ha omesso di esaminare se l’applicazione del prelievo per il sostegno alla produzione cinematografica a fornitori di video a richiesta stabiliti in altri Stati membri violi l’articolo 56 TFUE.

4.

Quarto motivo, vertente su una presunta violazione della direttiva 98/34/CE.

La Commissione europea ha omesso di esaminare se l’applicazione del prelievo per il sostegno alla produzione cinematografica a fornitori di video a richiesta stabiliti in altri Stati membri richiedesse una notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE.


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