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Document 62014TB0383(01)

Causa T-383/14: Ordinanza del Tribunale del 1° dicembre 2016 — Europower/Commissione («Appalti pubblici di lavori — Gara d’appalto — Costruzione di un impianto di tri-generazione a turbogas e relativa manutenzione — Esclusione dell’offerta di un partecipante alla gara — Ritiro dell’atto impugnato — Non luogo a statuire»)

GU C 22 del 23.1.2017, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 22/33


Ordinanza del Tribunale del 1o dicembre 2016 — Europower/Commissione

(Causa T-383/14) (1)

((«Appalti pubblici di lavori - Gara d’appalto - Costruzione di un impianto di tri-generazione a turbogas e relativa manutenzione - Esclusione dell’offerta di un partecipante alla gara - Ritiro dell’atto impugnato - Non luogo a statuire»))

(2017/C 022/45)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Europower SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: G. Cocco e L. Salomoni, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Cappelletti, F. Moro e L. Di Paolo, successivamente L. Di Paolo e F. Moro, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Italia) (rappresentante: A. Penta, avvocato)

Oggetto

Da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione del 3 aprile 2014, che ha respinto l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto JRC IPR 2013 C04 0031 OC, relativa alla costruzione di un impianto di tri-generazione a turbogas ed alla sua manutenzione (GU 2013/S 137-237146) sul sito del Centro comune di ricerca (JRC) a Ispra (Italia), l’annullamento della decisione della Commissione che ha aggiudicato l’appalto alla CPL Concordia, l’annullamento di ogni altro atto conseguente, preordinato o connesso, inclusi l’eventuale provvedimento di approvazione del contratto e il contratto stesso, nonché l’annullamento della decisione della Commissione che ha respinto la domanda della ricorrente di accesso ai documenti di gara, e, dall’altro lato, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e intesa ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subìto.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

Le conclusioni della CPL Concordia Soc. coop. intese al rigetto della domanda di non luogo a statuire sono respinte in quanto manifestamente irricevibili.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Europower SpA, ivi comprese quelle relative al procedimento cautelare.

4)

La CPL Concordia sopporterà le proprie spese, relative al presente procedimento nonché al procedimento cautelare.


(1)  GU C 235 del 21.7.2014.


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