Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2015J0007

    Sentenza della Corte, del 2 ottobre 2015, nella causa E-7/15 — Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia (Inadempimento di uno Stato EFTA — Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa — Valori limite per taluni inquinanti nell’aria ambiente — Piano per la qualità dell’aria)

    GU C 467 del 15.12.2016, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 467/22


    SENTENZA DELLA CORTE

    del 2 ottobre 2015

    nella causa E-7/15

    Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia

    (Inadempimento di uno Stato EFTA — Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa — Valori limite per taluni inquinanti nell’aria ambiente — Piano per la qualità dell’aria)

    (2016/C 467/09)

    Nella causa E-7/15, Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia — ISTANZA di dichiarazione secondo cui il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi previsti all’atto di cui al punto 14c dell’allegato XX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa), avendo superato i valori limite per il biossido di zolfo (SO2), le particelle (PM10) e il biossido di azoto (NO2) nell’aria ambiente in certe zone della Norvegia, a seconda dei casi, per gli anni dal 2008 al 2012, e non avendo adempiuto all’obbligo derivante dal piano per la qualità dell’aria ivi indicato — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente (giudice relatore), Per Christiansen e Páll Hreinsson, giudici, ha pronunciato il 2 ottobre 2015 la propria sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

    La Corte

    1.

    Dichiara che:

    i)

    superando i valori limite nell’aria ambiente per il biossido di zolfo (SO2) e le particelle (PM10) durante il periodo 2009-2012, a seconda dei casi, nelle zone NO3, NO4 e NO6, di cui agli articoli da 3 a 5 della direttiva 1999/30/CE, ora articolo 13 della direttiva 2008/50;

    ii)

    superando i valori limite nell’aria ambiente per il biossido d’azoto (NO2) durante il periodo 2010-2012, a seconda dei casi, nelle zone NO1, NO3 e NO5, di cui all’articolo 4 della direttiva 1999/30, ora articolo 13 della direttiva 2008/50; e

    iii)

    non avendo adempiuto all’obbligo derivante dal piano per la qualità dell’aria quale stabilito all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE, ora articolo 23 della direttiva 2008/50, a seconda dei casi, per quanto riguarda le zone NO1, NO2, NO3, NO4 e NO5;

    il Regno di Norvegia non ha ottemperato agli obblighi previsti all’atto di cui al punto 14c dell’allegato XX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa).

    2.

    Condanna la Norvegia al pagamento delle spese processuali.


    Top