Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0242

    Causa C-242/15 P: Impugnazione proposta il 27 maggio 2015 dal Land Hessen avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 marzo 2015, causa T-89/09, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG/Commissione europea

    GU C 236 del 20.7.2015, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 236/30


    Impugnazione proposta il 27 maggio 2015 dal Land Hessen avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 marzo 2015, causa T-89/09, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG/Commissione europea

    (Causa C-242/15 P)

    (2015/C 236/41)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Land Hessen (rappresentanti: U. Soltész, A. Richter, avvocati)

    Altre parti nel procedimento: Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Commissione europea

    Conclusioni del ricorrente

    Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 marzo 2015, causa T-89/09, nella parte in cui annulla la decisione C(2008)6017 definitiva della Commissione, del 21 ottobre 2008, Aiuto di Stato N 512/2007 — Germania, Abalon Hardwood Hessen GmbH;

    respingere integralmente il ricorso proposto in primo grado;

    condannare la Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG alle spese sostenute dal ricorrente per il procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte.

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorrente deduce complessivamente quattro motivi:

    1.

    Con il primo motivo il ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel disconoscere il margine di valutazione discrezionale della Commissione. La determinazione dell’importo dell’aiuto sotto forma di garanzie costituisce una questione complessa sotto il profilo economico, riguardo alla quale la Commissione dispone di un margine discrezionale. Nel corso della sua lunga prassi decisionale, quest’ultima ha esercitato tale discrezionalità nel calcolare l’importo dell’aiuto sotto forma di garanzie dei Länder federali tedeschi secondo i criteri forniti dalle autorità tedesche, fissandolo allo 0,5 % dell’importo della garanzia. La successiva pubblicazione della comunicazione sulle garanzie del 2000 non potrebbe modificare nulla al riguardo.

    2.

    Inoltre, il Tribunale non ha tenuto conto (secondo motivo) del fatto che la nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE è una nozione oggettiva, che non può essere influenzata da un’autorizzazione della Commissione. L’importo di una garanzia non può essere modificato da un’autorizzazione del regime di aiuti. Ciò vale, in particolare, nel caso di aiuti de minimis, dato che questi ultimi non sono contemplati dall’articolo 107 TFUE e quindi non possono essere oggetto di una decisione di autorizzazione da parte della Commissione.

    3.

    Con il terzo motivo il ricorrente fa valere una violazione del principio di uguaglianza. Nel calcolo dell’importo degli aiuti sotto forma di garanzie sulla base di regimi di aiuti autorizzati e non autorizzati, situazioni che, di fatto, sono uguali vengono trattate in modo diverso senza alcuna giustificazione oggettiva. Inoltre, nell’applicazione del metodo dello 0,5 %, il Tribunale effettua ingiustamente una distinzione tra le garanzie che sono concesse prima della pubblicazione della comunicazione sulle garanzie del 2000 e quelle concesse successivamente a questa. Tuttavia, nella fattispecie, la prassi adottata dalla Commissione nei confronti della Germania è più specifica rispetto alla comunicazione generale sulle garanzie e il metodo di calcolo controverso nel caso di specie sarebbe inoltre esso stesso consentito, se fosse valutato alla luce della comunicazione sulle garanzie del 2000.

    4.

    Con il quarto motivo, infine, il ricorrente fa valere un errore di valutazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. Da un lato, è necessario tutelare la legittima aspettativa del Land Hessen riposta nel fatto che la Commissione abbia accettato il metodo dello 0,5 % nel corso della sua lunga prassi decisionale e lo abbia inoltre espressamente confermato nella propria comunicazione del 1998. Dall’altro, nell’ambito dell’esaustivo procedimento di valutazione delle direttive del Land Hessen sulle garanzie, la Commissione non si è opposta al metodo dello 0,5 %.


    Top