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Document 62015CN0208

    Causa C-208/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 5 maggio 2015 — Stock ’94 Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

    GU C 236 del 20.7.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 236/27


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 5 maggio 2015 — Stock ’94 Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

    (Causa C-208/15)

    (2015/C 236/37)

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Kúria

    Parti

    Ricorrente: Stock ’94 Szolgáltató Zrt.

    Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se gli articoli 1, paragrafo 2, 2, paragrafo 1, lettere a) e c), 14, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, 73, 78, lettera b), e 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1), del 28 novembre 2006 (in prosieguo: la «direttiva IVA»), debbano essere interpretati nel senso che la cessione di beni e la concessione di un prestito effettuate in base ad un contrattato stipulato fra l’integratore e l’integrato costituiscono operazioni indipendenti (distinct and independent) ai fini dell’IVA, oppure nel senso che viene posta in essere un’operazione unica (single) la cui base imponibile comprende, oltre al corrispettivo per i beni ceduti, gli interessi del prestito concesso.

    2)

    Ove l’ultima interpretazione sia conforme alla direttiva IVA, se la suddetta direttiva possa essere interpretata, in relazione all’operazione unica (single) comprendente la cessione di beni soggetta ad IVA e la prestazione di servizi esente da IVA, nel senso che l’operazione costituisce una deroga al principio della generalità dell’IVA. In caso di risposta affermativa, quali criteri debbano essere soddisfatti.

    3)

    Se sulla risposta alle questioni precedenti, e, in caso affermativo, in che misura, influisca la circostanza che l’integratore, in base al contratto, e su richiesta di questi, possa effettuare nuove prestazioni di servizi a favore dell’integrato, oppure possa acquistare i beni agricoli prodotti dall’integrato.


    (1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


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