Elija las funciones experimentales que desea probar

Este documento es un extracto de la web EUR-Lex

Documento 62014CA0322

    Causa C-322/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 maggio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Krefeld — Germania) — Jaouad El Majdoub/CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH (Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 23 — Clausola attributiva di competenza — Requisiti di forma — Comunicazione elettronica che consente una registrazione durevole della clausola — Nozione — Condizioni generali di vendita che possono essere consultate e stampate a partire da un collegamento che consente di visualizzarle in una nuova finestra — Procedura di accettazione mediante «clic»)

    GU C 236 del 20.7.2015, p. 19/19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 236/19


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 maggio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Krefeld — Germania) — Jaouad El Majdoub/CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

    (Causa C-322/14) (1)

    ((Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 23 - Clausola attributiva di competenza - Requisiti di forma - Comunicazione elettronica che consente una registrazione durevole della clausola - Nozione - Condizioni generali di vendita che possono essere consultate e stampate a partire da un collegamento che consente di visualizzarle in una nuova finestra - Procedura di accettazione mediante «clic»))

    (2015/C 236/26)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landgericht Krefeld

    Parti

    Ricorrente: Jaouad El Majdoub

    Convenuta: CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

    Dispositivo

    L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che la procedura di accettazione mediante «clic» delle condizioni generali di un contratto di vendita, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso elettronicamente, che contengano una clausola attributiva di competenza, costituisce una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto.


    (1)  GU C 315 del 15.9.2014.


    Arriba