This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62014CA0005
Case C-5/14: Judgment of the Court (Third Chamber) of 4 June 2015 (request for a preliminary ruling from the Finanzgericht Hamburg — Germany) — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH v Hauptzollamt Osnabrück (Reference for a preliminary ruling — Article 267 TFEU — Interlocutory procedure for review of constitutionality — Examination of whether a national law complies with both EU law and with the Constitution of the Member State concerned — Discretion enjoyed by a national court to refer questions to the Court of Justice for a preliminary ruling — National legislation levying a duty on the use of nuclear fuel — Directives 2003/96/EC and 2008/118/EC — Article 107 TFEU — Articles 93 EA, 191 EA and 192 EA)
Causa C-5/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt Osnabrück (Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Procedimento incidentale di controllo di costituzionalità — Verifica della conformità di una legge nazionale tanto al diritto dell’Unione quanto alla Costituzione dello Stato membro interessato — Facoltà di un giudice nazionale di adire la Corte di giustizia mediante un rinvio pregiudiziale — Normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare — Direttive 2003/96/CE e 2008/118/CE — Articolo 107 TFUE — Articoli 93 EA, 191 EA e 192 EA)
Causa C-5/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt Osnabrück (Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Procedimento incidentale di controllo di costituzionalità — Verifica della conformità di una legge nazionale tanto al diritto dell’Unione quanto alla Costituzione dello Stato membro interessato — Facoltà di un giudice nazionale di adire la Corte di giustizia mediante un rinvio pregiudiziale — Normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare — Direttive 2003/96/CE e 2008/118/CE — Articolo 107 TFUE — Articoli 93 EA, 191 EA e 192 EA)
GU C 236 del 20.7.2015, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 236/13 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt Osnabrück
(Causa C-5/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Procedimento incidentale di controllo di costituzionalità - Verifica della conformità di una legge nazionale tanto al diritto dell’Unione quanto alla Costituzione dello Stato membro interessato - Facoltà di un giudice nazionale di adire la Corte di giustizia mediante un rinvio pregiudiziale - Normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare - Direttive 2003/96/CE e 2008/118/CE - Articolo 107 TFUE - Articoli 93 EA, 191 EA e 192 EA))
(2015/C 236/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Osnabrück
Dispositivo
1) |
L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, il quale nutra dei dubbi riguardo alla compatibilità di una normativa nazionale tanto con il diritto dell’Unione quanto con la Costituzione dello Stato membro interessato, non è privato della facoltà, né è, eventualmente, dispensato dall’obbligo di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea questioni riguardanti l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione per il fatto che un procedimento incidentale di controllo della costituzionalità di questa medesima normativa è pendente dinanzi al giudice nazionale incaricato di esercitare tale controllo. |
2) |
L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, e l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda la riscossione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità. |
3) |
L’articolo 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda la riscossione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità. |
4) |
L’articolo 93, paragrafo 1, EA, l’articolo 191 EA, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, nonché l’articolo 192, paragrafo 2, EA, letto in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, EA e l’articolo 2, lettera d), EA, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda la riscossione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità. |