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Document 62013CA0678

    Causa C-678/13: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 giugno 2015 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Allegato III — Applicazione di un’aliquota IVA ridotta agli apparecchi medici, al materiale ausiliario e agli altri strumenti medici nonché ai prodotti farmaceutici)

    GU C 236 del 20.7.2015, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 236/11


    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 giugno 2015 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

    (Causa C-678/13) (1)

    ((Inadempimento di uno Stato - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Allegato III - Applicazione di un’aliquota IVA ridotta agli apparecchi medici, al materiale ausiliario e agli altri strumenti medici nonché ai prodotti farmaceutici))

    (2015/C 236/15)

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e D. Milanowska, agenti)

    Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

    Dispositivo

    1)

    Avendo applicato un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto alle cessioni di:

    apparecchi medici, materiale ausiliario e altri strumenti medici non esclusivamente destinati all’uso personale degli invalidi o non normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità; nonché di

    prodotti che non siano prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie o per trattamenti medici e veterinari, inclusi i prodotti utilizzati per fini di contraccezione e di protezione dell’igiene femminile;

    di cui alle voci 82, 92 e 103 dell’allegato 3 della legge relativa all’imposta sui beni e servizi (ustawa o podatku od towarów i usług), dell’11 marzo 2004, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 96 a 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’allegato III della stessa.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La Commissione europea e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese.


    (1)  GU C 61 dell’1.3.2014.


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