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Document 62010TB0405

Causa T-405/10: Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2014 — Justice & Environment/Commissione («Ravvicinamento delle legislazioni — Emissione deliberata nell'ambiente di OGM — Procedura per l'autorizzazione all'immissione in commercio — Domanda di riesame interno — Annullamento delle decisioni impugnate o in questione — Venir meno dell’oggetto della controversia — Non luogo a statuire»)

GU C 431 del 1.12.2014, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/19


Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2014 — Justice & Environment/Commissione

(Causa T-405/10) (1)

((«Ravvicinamento delle legislazioni - Emissione deliberata nell'ambiente di OGM - Procedura per l'autorizzazione all'immissione in commercio - Domanda di riesame interno - Annullamento delle decisioni impugnate o in questione - Venir meno dell’oggetto della controversia - Non luogo a statuire»))

(2014/C 431/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Association/Vereniging Justice & Environment (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: P. Černý, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver e D. Bianchi, successivamente D. Bianchi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/135/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una patata (Solanum tuberosum L. linea EH92-527-1) geneticamente modificata per aumentare il tenore di amilopectina nell’amido (GU L 53, pag. 11), e della decisione 2010/136/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, che autorizza l’immissione in commercio di mangimi ottenuti dalla patata geneticamente modificata EH92-527-1 (BPS-25271-9) e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tale patata in prodotti alimentari e in altri mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 53, pag. 15), nonché della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 6 luglio 2010, che respinge la domanda di riesame interno di dette decisioni.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Association/Vereniging Justice & Environment.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


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