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Document 62014CN0397

Causa C-397/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 20 agosto 2014 — Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

GU C 431 del 1.12.2014, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 20 agosto 2014 — Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Causa C-397/14)

(2014/C 431/14)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Polkomtel sp. z o.o.

Convenuto: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Con l’intervento di: Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie (attualmente Orange Polska S.A. w Warszawie)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 28 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (1), nella sua versione originaria, debba essere interpretato nel senso che l’accesso ai numeri non geografici deve essere garantito non solo agli utenti finali di altri Stati membri, ma anche agli utenti finali dello Stato membro di un determinato operatore di rete pubblica di comunicazioni, con la conseguenza che la valutazione dell’attuazione di tale obbligo da parte di un’autorità nazionale di regolamentazione verrebbe assoggettata ai requisiti derivanti dal principio di effettività del diritto dell’Unione nonché dal principio di interpretazione conforme all’ordinamento dell’Unione del diritto nazionale.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 28 della direttiva 2002/22, in combinato disposto con l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che, per assolvere all’obbligo di cui alla prima delle suddette disposizioni, può essere applicata la procedura prevista per le autorità nazionali di regolamentazione all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (2).

3)

Se l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19, in combinato disposto con l’articolo 28 della direttiva 2002/22 e l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali o l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/19 e con l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che, al fine di garantire agli utenti finali di un operatore nazionale di una rete pubblica di comunicazioni l’accesso ai servizi forniti sulla rete di un altro operatore nazionale con il ricorso a numeri non geografici, l’autorità nazionale di regolamentazione può determinare i principi che disciplinano i pagamenti tra gli operatori della raccolta delle chiamate mediante l’introduzione delle tariffe per la terminazione delle chiamate stabilite per uno di tali operatori, tariffe orientate ai costi sostenuti ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2002/19, nel caso in cui l’operatore abbia proposto l’applicazione di una siffatta tariffa nel corso delle trattative fallite che sono state condotte in adempimento all’obbligo di cui all’articolo 4 della direttiva 2002/19.


(1)  GU L 108, pag. 51.

(2)  GU L 108, pag. 7.


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