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Document 62014CN0387

Causa C-387/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Krajowa Izba Odwoławcza (Polonia) il 14 agosto 2014 — Esaprojekt Sp. z o.o./Województwo Łodzkie

GU C 431 del 1.12.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Krajowa Izba Odwoławcza (Polonia) il 14 agosto 2014 — Esaprojekt Sp. z o.o./Województwo Łodzkie

(Causa C-387/14)

(2014/C 431/13)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Krajowa Izba Odwoławcza

Parti

Ricorrente: Esaprojekt Sp. z o.o.

Convenuto: Województwo Łodzkie

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 51, in combinato disposto con il principio di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori economici nonché con il principio di trasparenza, sanciti all’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (in prosieguo: la «direttiva 2004/18/CE») (1), permetta che un operatore economico, nell’integrare i documenti o fornire chiarimenti riguardo ad essi, indichi esecuzioni (ossia le prestazioni effettuate) diverse rispetto a quelle indicate nell’elenco delle forniture allegato all’offerta e, in particolare, se egli possa far riferimento alle esecuzioni di un altro soggetto sulle cui risorse non si è basato nell’offerta.

2)

Se, alla luce della pronuncia della Corte, del 10 ottobre 2013, nella causa Manova, C-336/12 — dalla quale risulta che «il principio della parità di trattamento dev’essere interpretato nel senso che non osta a che un’amministrazione aggiudicatrice chieda a un candidato, dopo la scadenza del termine stabilito per il deposito delle candidature a un appalto pubblico, di comunicare i documenti descrittivi della sua situazione, come il bilancio pubblicato, la cui esistenza prima della scadenza del termine fissato per presentare la candidatura sia oggettivamente verificabile, sempreché i documenti di detto appalto non ne abbiano esplicitamente imposto la comunicazione sotto pena di esclusione della candidatura» — l’articolo 51 della direttiva 2004/18/CE debba essere interpretato nel senso che l’integrazione di documenti è possibile solo in riferimento ai documenti la cui esistenza, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione alla procedura, sia oggettivamente verificabile oppure nel senso che la Corte ha indicato soltanto una delle ipotesi e che l’integrazione di documenti è possibile anche in altri casi, ad esempio allegando documenti che non esistevano prima di tale data ma che possono oggettivamente dimostrare il soddisfacimento della condizione.

3)

In caso di una risposta alla seconda questione che ammetta la possibilità di integrare anche documenti diversi da quelli indicati nella sentenza Manova, C-336/12, se sia possibile integrare documenti predisposti dall’operatore economico, dai subappaltatori o da altri soggetti alle cui capacità fa riferimento l’operatore economico, qualora essi non siano stati comunicati contemporaneamente all’offerta.

4)

Se l’articolo 44, in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 2, lettera a) nonché con il principio di parità di trattamento degli operatori economici sancito all’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE, consenta di far riferimento alle risorse di un soggetto da quelli di cui all’articolo 48, paragrafo 3, in modo tale che risultino sommate le conoscenze e l’esperienza di due soggetti i quali, singolarmente, non possiedono le conoscenze e l’esperienza richieste dall’amministrazione aggiudicatrice, qualora l’esperienza di cui trattasi sia indivisibile (vale a dire che la condizione per la partecipazione alla procedura deve essere soddisfatta per intero dall’operatore economico) e l’esecuzione dell’appalto sia altresì indivisibile (costituisca un tutt’uno).

5)

Se l’articolo 44, in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), nonché con il principio di parità di trattamento degli operatori economici sancito all’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE, consenta di far riferimento all’esperienza di un gruppo di operatori economici in modo tale che un operatore economico, il quale ha eseguito l’appalto come membro di un gruppo di operatori economici, possa far valere l’esecuzione effettuata da tale gruppo, indipendentemente da quale sia stata la sua partecipazione nell’esecuzione del suddetto appalto, oppure se possa far valere soltanto l’esperienza che egli ha effettivamente conseguito, maturata nell’esecuzione di quella determinata parte dell’appalto che gli è stata affidata all’interno del gruppo.

6)

Se l’articolo 45, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2004/18/CE, a norma del quale può essere escluso dal procedimento l’operatore economico che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni o che non abbia fornito le informazioni, possa essere interpretato nel senso che è escluso dal procedimento l’operatore economico che ha fornito informazioni false che hanno influenzato o che avrebbero potuto influenzare l’esito del procedimento, muovendo dall’assunto che la colpa relativa all’induzione in errore consiste nella mera comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice di informazioni che non corrispondono ai fatti e che sono rilevanti ai fini della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice in merito all’esclusione dell’operatore economico (e al rigetto della sua offerta), indipendentemente dalla circostanza se l’operatore economico l’abbia fatto consapevolmente e volontariamente oppure per colpa incosciente, o ancora a causa di imprudenza, negligenza o inosservanza della dovuta diligenza. Se possa essere considerato soggetto che «si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni o che non ha fornito le informazioni» solo un operatore economico che ha fornito informazioni false (non corrispondenti ai fatti) oppure anche un operatore economico che ha fornito informazioni vere, ma lo ha fatto in modo tale da far credere, all’amministrazione aggiudicatrice, di essere in possesso dei requisiti da quest’ultima stabiliti, pur non essendone in possesso.

7)

Se l’articolo 44, in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), nonché con il principio di parità di trattamento degli operatori economici sancito all’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE, consenta ad un operatore economico di far riferimento alla propria esperienza in modo tale da far valere cumulativamente due o più contratti come un unico appalto, anche se l’amministrazione aggiudicatrice non ha previsto una siffatta possibilità nel bando, né nel capitolato d’oneri.


(1)  GU L 134, pagg. 114-240.


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