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Document 62014TN0405
Case T-405/14: Action brought on 31 May 2014 — Yavorskaya v Council and Others
Causa T-405/14: Ricorso proposto il 31 maggio 2014 — Yavorskaya/Consiglio e altri
Causa T-405/14: Ricorso proposto il 31 maggio 2014 — Yavorskaya/Consiglio e altri
GU C 261 del 11.8.2014, p. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/41 |
Ricorso proposto il 31 maggio 2014 — Yavorskaya/Consiglio e altri
(Causa T-405/14)
2014/C 261/67
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Elena Yavorskaya (Mosca, Russia) (rappresentanti: avv.ti D. Grisay, C. Hartman e Y. G. Georgiades)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea ed Eurogruppo, rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare ricevibile il presente ricorso per responsabilità extracontrattuale fondato sull’articolo 340 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; |
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dichiarare il ricorso fondato in quanto le misure imposte dalle diverse Istituzioni dell’Unione europea alla Repubblica di Cipro in materia di sequestro conservativo di depositi bancari violano in maniera sufficientemente grave principi fondamentali del diritto dell’Unione europea, che conferisce diritti ai singoli, il che integra un’infrazione alla luce dell’articolo 340 del TFUE; |
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dichiarare che il comportamento dell’Unione europea costituisce un errore grave e manifesto, che implica un danno alla ricorrente stimato, con tutte le riserve, nella somma di EUR 3 2 99 855,45 EUR, fatta salva la diminuzione o l’aumento nel corso del procedimento, in particolare alla luce degli interessi e delle spese che, all’occorrenza, saranno dovuti; |
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condannare l’Unione europea al pagamento delle suddette somme; |
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condannare inoltre l’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente su un errore di carattere extracontrattuale da parte dell’Unione europea e, più precisamente, su una violazione del diritto di proprietà e del divieto di discriminazione.
Le misure imposte dall’Unione Europea alla Repubblica di Cipro, infatti, avrebbero comportato il blocco dei depositi della ricorrente presso la Laïki Bank, senza che le sia stata previamente versata alcuna equa indennità.
In tal modo, l’Unione europea avrebbe violato in maniera manifesta e irragionevole il diritto di proprietà della ricorrente e, dato che solo i depositi inferiori a 1 00 000 EUR presso la Laïki Bank sono stati garantiti in forza delle misure europee imposte alle autorità cipriote, il divieto di discriminazione.