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Dokument 62014TN0402
Case T-402/14: Action brought on 6 June 2014 — FCC Aqualia v OHIM — Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)
Causa T-402/14: Ricorso proposto il 6 giugno 2014 — FCC Aqualia/UAMI — Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)
Causa T-402/14: Ricorso proposto il 6 giugno 2014 — FCC Aqualia/UAMI — Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)
GU C 261 del 11.8.2014, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/40 |
Ricorso proposto il 6 giugno 2014 — FCC Aqualia/UAMI — Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)
(Causa T-402/14)
2014/C 261/66
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: FCC Aqualia, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa e N. González-Alberto Rodríguez, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA (Barcellona, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare parzialmente la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 13 marzo 2014 procedimento R 1209/2013-1, e negare la registrazione del marchio comunitario n. 1 0 1 22 976«AQUALOGY» per i servizi appartenenti alle classi 35, 37, 39, 40 e 42 a causa dell’impedimento relativo alla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
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in subordine, qualora la domanda di cui sopra sia respinta, annullare parzialmente, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la decisione impugnata nella misura in cui essa ha confermato il rigetto dell’opposizione al marchio comunitario n. 1 0 1 22 976«AQUALOGY» per i servizi delle classi 35, 37, 39, 40 e 42, e rinviare il ricorso alla commissione di ricorso affinché lo riesamini integralmente per quanto riguarda il divieto di cui al citato articolo; |
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condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «AQUALOGY» per prodotti e servizi delle classi 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 — Domanda di marchio comunitario n. 1 0 1 22 976
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo «AQUALIA» e marchio nazionale figurativo contenente l’elemento denominativo «AQUALIA» per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 32, 35, 36, 37, 39, 40 e 42
Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009