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Document 62013CB0089

    Causa C-89/13: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli) — Luigi D’Aniello e a./Poste Italiane SpA (Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Principio di non discriminazione — Normativa nazionale che prevede un regime di risarcimento del danno in caso di illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro diverso da quello applicabile all’illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato — Conseguenze economiche — Comparabilità delle domande)

    GU C 261 del 11.8.2014, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.8.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 261/4


    Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli) — Luigi D’Aniello e a./Poste Italiane SpA

    (Causa C-89/13) (1)

    ((Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Principio di non discriminazione - Normativa nazionale che prevede un regime di risarcimento del danno in caso di illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro diverso da quello applicabile all’illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato - Conseguenze economiche - Comparabilità delle domande))

    2014/C 261/05

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale di Napoli

    Parti

    Ricorrente: Luigi D’Aniello, Ester Di Vaio, Anna Di Benedetto, Antonella Camelio, Angela Leva, Alessia Romano, Emilia Aloia, Cira Oligo, Ottavio Russo, Giuseppe D’Ambra, Stefano Caputo, Ilaria Pappagallo, Maurizio De Rosa, Gianluca Liguori, Dario Puzone, Vincenzo De Luca, Guido Gorbari, Raffaella D’Ambrosio

    Convenuta: Poste Italiane SpA

    Dispositivo

    Salvo la facoltà offerta agli Stati membri in forza della clausola 8 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, inserito in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, la clausola 4, punto 1, di tale accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non impone di trattare in maniera identica le conseguenze economiche riconosciute in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quelle versate in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.


    (1)  GU C 156 del 1.6.2013.


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