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Document 62013CB0027

    Causa C-27/13: Ordinanza della Corte (Grande Sezione) del 4 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht — Germania) — Flughafen Lübeck GmbH/Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG (Articolo 99 del regolamento di procedura — Aiuti di Stato — Articoli 107 TFUE e 108 TFUE — Vantaggi concessi da un’impresa pubblica che gestisce un aeroporto ad una compagnia aerea a basso costo — Decisione di avviare il procedimento di indagine formale — Obbligo dei giudici degli Stati membri di conformarsi alla valutazione operata dalla Commissione in tale decisione in merito all’esistenza di un aiuto)

    GU C 261 del 11.8.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.8.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 261/3


    Ordinanza della Corte (Grande Sezione) del 4 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht — Germania) — Flughafen Lübeck GmbH/Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG

    (Causa C-27/13) (1)

    ((Articolo 99 del regolamento di procedura - Aiuti di Stato - Articoli 107 TFUE e 108 TFUE - Vantaggi concessi da un’impresa pubblica che gestisce un aeroporto ad una compagnia aerea a basso costo - Decisione di avviare il procedimento di indagine formale - Obbligo dei giudici degli Stati membri di conformarsi alla valutazione operata dalla Commissione in tale decisione in merito all’esistenza di un aiuto))

    2014/C 261/04

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht

    Parti

    Ricorrente: Flughafen Lübeck GmbH

    Convenuta: Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG

    Dispositivo

    1)

    Qualora, a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la Commissione europea abbia avviato il procedimento di indagine formale previsto al paragrafo 2 del suddetto articolo nei confronti di una misura non notificata in corso di esecuzione, il giudice nazionale, investito di una domanda volta a ottenere la cessazione dell’esecuzione di tale misura e il recupero delle somme già versate, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di trarre le conseguenze di un’eventuale violazione dell’obbligo di sospensione dell’esecuzione della suddetta misura.

    A tal fine, il giudice nazionale può decidere vuoi di sospendere l’esecuzione della misura di cui trattasi e di ingiungere il recupero delle somme già versate, vuoi di ordinare misure provvisorie al fine di salvaguardare, da un lato, gli interessi delle parti coinvolte e, dall’altro, l’effetto utile della decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale.

    2)

    Il giudice nazionale, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, non può sospendere il procedimento fino alla chiusura del procedimento formale di esame.


    (1)  GU C 171 del 15.6.2013.


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