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Document 52013AE6414

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea COM(2013) 522 final — 2013/0248 (COD)

GU C 170 del 5.6.2014, p. 45–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 170/45


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea

COM(2013) 522 final — 2013/0248 (COD)

2014/C 170/07

Relatore: DIMITRIADIS

La Commissione europea, in data 5 settembre 2013, e il Parlamento europeo, in data 10 settembre 2013, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea

COM(2013) 522 final — 2013/0248 (COD).

La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 14 novembre 2013.

Alla sua 494a sessione plenaria, dei giorni 10 e 11 dicembre 2013, (seduta del 10 dicembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 153 voti favorevoli, 3 voti contrari e 4 astensioni.

1.   Conclusioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) esprime un giudizio complessivamente positivo sul funzionamento, a tutt'oggi, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) (1), di cui ha sostenuto la creazione fin dall'inizio (2).

1.2

Il CESE ritiene necessario intraprendere immediatamente e senza ulteriori ritardi (3) la revisione del regolamento (CE) n. 2012/2002 che riguarda il funzionamento del Fondo di solidarietà dell'UE, e sostiene gli sforzi della Commissione, benché sia dell'avviso che la nuova proposta sia particolarmente conservatrice, come sottolineato anche dal Parlamento europeo (4).

1.3

Il CESE ritiene che con il respingimento, da parte del Consiglio, della proposta avanzata dalla Commissione nel 2005 (5) si sia persa un'occasione per gettare nuove basi per il funzionamento del Fondo.

1.4

Il CESE ritiene che si debbano adottare tutte le misure necessarie per diminuire gli oneri amministrativi nel funzionamento del FSUE e accelerarne le procedure (6).

1.5

Il CESE condivide le modifiche proposte dalla Commissione nel testo in esame (7) per quanto riguarda l'introduzione di un sistema di anticipi, la precisazione dei termini «catastrofi gravi» e «catastrofi regionali straordinarie» e l'adozione di misure contro gli Stati membri che non applichino la dovuta diligenza nella prevenzione delle catastrofi.

1.6

Il CESE ritiene che, malgrado la situazione finanziaria particolarmente difficile in cui versa attualmente, l'UE dovrà stanziare importi maggiori per l'attività del FSUE qualora sventuratamente dovesse verificarsi una catastrofe molto grave.

1.7

Il CESE ritiene necessario chiarire pienamente le condizioni di intervento del FSUE, per non suscitare aspettative infondate e impedire la strumentalizzazione del Fondo per giochi politici, ma anche per non provocare delusioni nelle popolazioni duramente provate.

1.8

Il CESE reputa che strumenti come il FSUE offrano all'UE un'occasione unica per dar prova di unità e di solidarietà, purché siano utilizzati in modo appropriato e a condizione che i cittadini europei siano messi al corrente degli sforzi compiuti e degli aiuti erogati dall'UE.

1.9

Il CESE è del parere che bisognerà prevedere l'intervento del Fondo anche nelle catastrofi che si verifichino all'improvviso in conseguenza dell'effetto serra e dei cambiamenti climatici in generale, nonché nelle catastrofi dovute ad atti terroristici.

1.10

Il CESE si chiede perché mai mantenere così alti i livelli da raggiungere per considerare come evento «grave» una catastrofe, fatto che costringe il Fondo a intervenire soltanto in via eccezionale e soltanto ricorrendo alle clausole di esclusione, ed è dell'avviso che le soglie minime relative all'ordine di grandezza dei danni constatati siano eccessivamente elevate e vadano abbassate.

1.11

La clausola di sussidiarietà, utilizzata in modo rigoroso dal Consiglio, costituisce un fattore dissuasivo che ostacola fortemente gli sforzi della Commissione. Il CESE chiede che tale clausola sia applicata in modo più flessibile.

1.12

Il CESE ritiene che alcune grandi catastrofi avrebbero potuto e possano essere evitate utilizzando i meccanismi e le dotazioni europee disponibili e il know-how esistente.

1.13

Il CESE concorda con il principio secondo cui i danni devono essere pagati da chi li provoca.

1.14

Il CESE constata che purtroppo negli ultimi anni si è registrato un significativo aumento delle grandi catastrofi in Europa.

1.15

Il CESE invita gli Stati membri a migliorare le procedure e i meccanismi interni in modo da facilitare il lavoro della Commissione mettendo a disposizione tempestivamente le informazioni necessarie, che devono essere valide, affidabili e documentate.

1.16

Il CESE ritiene che il periodo di 9-12 mesi previsto per l'erogazione degli aiuti sia troppo lungo e non contribuisca all'obiettivo di prestare un soccorso urgente e immediato.

1.17

Il CESE ritiene necessario definire regole per la pubblicità e la promozione del lavoro del Fondo, in modo da renderlo noto ai cittadini.

2.   Introduzione

2.1

Il FSUE è stato istituito nel 2002 a seguito delle drammatiche inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale e settentrionale, allo scopo di fornire agli Stati membri e ai paesi in via di adesione colpiti da gravi calamità naturali un'assistenza a titolo sussidiario per la ripresa dell'attività economica e sociale nelle zone interessate.

2.2

Il Fondo è stato istituito con procedura d'urgenza allorché l'UE si è resa conto di disporre di dotazioni molto consistenti per affrontare le calamità naturali nel resto del pianeta, ma di non possedere strumenti adeguati per rispondere a catastrofi analoghe sul suo territorio o nei paesi in via di adesione.

2.3

Dalla sua istituzione il FSUE ha compiuto molti interventi soddisfacenti, ma ha anche rivelato alcune disfunzioni organizzative e amministrative, cui la Commissione ha cercato di porre rimedio con la proposta di regolamento presentata nel 2005, che però è stata respinta dal Consiglio, malgrado il parere favorevole del Parlamento europeo.

2.4

Il massimale annuo di bilancio del Fondo è pari a un miliardo di euro — importo che finora si è dimostrato sufficiente.

3.   Il regolamento in vigore

3.1

Le principali disposizioni del regolamento che disciplina attualmente il funzionamento del FSUE sono le seguenti:

3.1.1

il Fondo è stato istituito per venire in soccorso agli Stati membri e ai paesi in via di adesione colpiti da gravi catastrofi naturali e mettere l'UE in condizione di intervenire in maniera urgente ed efficace;

3.1.2

si applica agli Stati membri dell'UE e ai paesi che hanno avviato negoziati di adesione;

3.1.3

costituisce uno strumento supplementare e fornisce un'assistenza di tipo sussidiario per il rifinanziamento delle azioni di emergenza;

3.1.4

il regolamento specifica che gli aspetti principali delle catastrofi gravi su cui si concentra sono le condizioni di vita, l'ambiente naturale e l'economia;

3.1.5

precisa che per «catastrofe grave» si intende un evento che provochi danni considerevoli in termini finanziari o di percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) (8);

3.1.6

stabilisce che il Fondo deve operare in base a procedure particolarmente celeri e adottare decisioni immediate;

3.1.7

l'attuazione della sovvenzione spetta comunque allo Stato beneficiario;

3.2

il regolamento stabilisce la necessità della massima trasparenza e di una prudente gestione finanziaria.

3.3

Inoltre, dati gli importi elevati fissati per definire le grandi «catastrofi naturali», il regolamento prevede delle clausole di esclusione per le cosiddette «catastrofi regionali straordinarie» e le catastrofi «in un paese limitrofo», associate però a criteri estremamente severi e a un massimale di 75 milioni di euro. Il risultato è che, a causa degli importi particolarmente elevati previsti in origine per le catastrofi gravi, è diventata prassi corrente ricorrere a tali clausole di esclusione per gli interventi del Fondo.

3.4

In base al regolamento, le priorità fondamentali del Fondo in caso di catastrofe grave sono le seguenti:

3.4.1

ripristino immediato delle infrastrutture e delle attrezzature nei settori dell'elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'istruzione;

3.4.2

realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso;

3.4.3

adozione di misure di protezione del patrimonio culturale;

3.4.4

ripulitura immediata delle aree colpite dalla catastrofe.

3.5

Lo Stato colpito deve presentare quanto prima, e comunque non oltre dieci settimane dall'inizio della catastrofe, domanda di intervento alla Commissione, precisando anche l'importo dell'aiuto richiesto.

4.   La proposta di modifica del regolamento

4.1

La modifica del regolamento 2012/2002 attualmente all'esame prevede i seguenti cambiamenti:

4.1.1

il funzionamento del Fondo viene iscritto nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020;

4.1.2

viene definito chiaramente il campo d'applicazione del Fondo in modo da limitarlo alle catastrofi naturali, comprese quelle provocate dall'uomo;

4.1.3

viene definita la soglia dell'1,5 del PIL regionale a livello NUTS 2 (popolazione compresa tra 800 000 e 3 milioni di abitanti) per le «catastrofi regionali»;

4.1.4

viene introdotta la possibilità di erogare rapidamente acconti, su richiesta dello Stato membro colpito, fino al 10 % dell'importo dell'aiuto finanziario previsto, entro un massimale di 30 milioni di euro;

4.1.5

sono previste per la prima volta disposizioni per le catastrofi in lenta evoluzione come la siccità;

4.1.6

vengono introdotte misure che incoraggiano una più efficace prevenzione delle catastrofi e incentivano il ricorso alla legislazione UE in materia di prevenzione, consentendo al tempo stesso alla Commissione di respingere una domanda di aiuto in caso di grave negligenza da parte dello Stato membro o quando si verifichi due volte una catastrofe analoga;

4.1.7

sono previste nuove disposizioni sull'ammissibilità dell'IVA ed è esclusa l'assistenza tecnica;

4.1.8

è prevista la possibilità, in circostanze eccezionali, di derogare ad alcune disposizioni del regolamento finanziario;

4.1.9

viene fissata a 3 miliardi di euro, oppure allo 0,6 % dell'RNL, la soglia per definire una catastrofe come «grave».

5.   Il punto di vista del CESE

5.1

Il CESE ha convenuto sulla necessità di rivedere il regolamento 2012/2002 sul funzionamento del FSUE affinché quest'ultimo:

5.1.1

diventi un meccanismo di sostegno più efficace al servizio degli Stati membri, dei paesi in via di adesione e dei paesi limitrofi colpiti da catastrofi naturali;

5.1.2

acquisisca competenze per intervenire anche in caso di catastrofi dovute a incidenti industriali e tecnologici.

5.2

Il CESE ritiene che le dotazioni previste siano inadeguate nel caso di catastrofi su vasta scala che interessino gran parte dell'UE, come ad esempio incidenti nucleari, epidemie, ecc., e invita la Commissione ad adottare disposizioni specifiche.

5.3

Il CESE condivide pienamente gli sforzi della Commissione per accelerare le procedure di funzionamento del FSUE, sempre nel quadro di meccanismi affidabili, con norme operative assolutamente chiare e semplici.

5.4

Il CESE invita gli Stati membri a utilizzare con cautela i meccanismi del Fondo così da non provocare ingiuste reazioni negative nei confronti dell'UE.

5.5

Il CESE sostiene la procedura per l'erogazione di anticipi nonché l'applicazione della categoria dei «danni in lenta evoluzione» come nel caso della siccità. Ritiene inoltre che tra i lavori di risanamento previsti dopo una catastrofe naturale debba figurare anche l'imboschimento.

5.6

Il CESE ritiene che la Commissione debba essere particolarmente severa nei confronti degli Stati membri che, malgrado l'esistenza di una legislazione UE e di finanziamenti europei specifici, si rendano colpevoli di negligenza che si traduce in grandi catastrofi.

5.7

Il CESE ritiene che i cambiamenti climatici provocheranno in futuro un numero ancor maggiore di catastrofi naturali e invita pertanto la Commissione a tenerne conto anche nel regolamento in fase di revisione.

5.8

Il CESE ritiene che la società civile svolga sempre un ruolo particolarmente importante quando si verificano grandi catastrofi e chiede alla Commissione di inserire nella proposta di regolamento la possibilità di finanziare anche organizzazioni della società civile specializzate e certificate, le quali dispongono delle strutture e delle conoscenze necessarie per contribuire con i loro servizi.

5.9

Il CESE reputa che il funzionamento efficace di meccanismi come il FSUE consenta all'UE di dar prova di solidarietà efficace e concreta, e invita la Commissione a fare il necessario affinché i cittadini europei siano informati del ruolo dell'Unione.

5.10

Il CESE ritiene che il finanziamento del Fondo debba essere inglobato nel bilancio ordinario dell'UE, in modo da diminuire i ritardi dovuti alle lente procedure amministrative che coinvolgono il Consiglio, il Parlamento e la Commissione. Al tempo stesso bisognerà tuttavia prevedere un meccanismo che consenta di incrementare il finanziamento in caso di catastrofe eccezionalmente grave che richieda maggiori aiuti.

5.11

Il CESE concorda con il Parlamento europeo nel ritenere che la soglia dell'1,5 % del PIL regionale a livello NUTS2 sia particolarmente elevata ed escluda dal campo d'intervento del Fondo molte catastrofi gravi, con conseguente delusione dei cittadini. Propone pertanto di ridurre tale percentuale all'1 % per poter coprire principalmente i paesi i cui parametri demografici sono bassi.

Bruxelles, 10 dicembre 2013.

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11.11.2002, GU L 311 del 14.11.2002.

(2)  Parere CESE in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, GU C 61 del 14.3.2003, pag. 187.

(3)  Parere CESE in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, GU C 28 del 3.2.2006, pag. 69.

(4)  Relazione del Parlamento europeo sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione, C2012/2075 — A7-0398/2012, del 20.12 2012.

(5)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea, COM(2005) 108 final, del 6.4.2005.

(6)  Parere CESE in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, GU C 181 del 21.6.2012, pag. 52.

(7)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, COM(2013) 522 final, del 25.7.2013.

(8)  Viene considerata grave una catastrofe che provochi danni oltre i 3 miliardi di euro, a prezzi 2002, o superiori allo 0,6 % dell'RNL del paese interessato.


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