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Document 62013TN0634

    Causa T-634/13: Ricorso proposto il 29 novembre 2013 — Arctic Paper Mochenwangen/Commissione

    GU C 31 del 1.2.2014, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 31/17


    Ricorso proposto il 29 novembre 2013 — Arctic Paper Mochenwangen/Commissione

    (Causa T-634/13)

    2014/C 31/29

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Arctic Paper Mochenwangen GmbH (Wolpertswende, Germania) (rappresentante: S. Kobes, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2013/448/UE della convenuta, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2013) 5666] (GU L 240, pag. 27), nella parte in cui rifiuta la registrazione dell’impianto menzionato nell’allegato I, lettera A), con il codice identificativo DE000000000000563, nell’elenco di impianti compresi nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, presentato dalla Germania alla Commissione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva, nonché i quantitativi annui provvisori corrispondenti di quote di emissione che devono essere assegnate a titolo gratuito a tali impianti;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sostanzialmente quanto segue:

    La decisione per la parte relativa alla ricorrente, viola la direttiva 2003/87/CE e la decisione 2011/278/UE (2). Inoltre, essa è incompatibile con il principio di proporzionalità e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    La decisione impugnata 2011/278/UE non osta a un’assegnazione supplementare transitoria di quote a titolo gratuito per compensare difficoltà eccessive. In ogni caso, le garanzie della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare i diritti fondamentali alla libertà di impresa e di proprietà, nonché il principio di proporzionalità, richiedono un’assegnazione speciale in casi di difficoltà eccessive per compensare oneri inaccettabili conseguenti al sistema di scambio di quote di emissione.

    Infine, la ricorrente eccepisce una violazione dei requisiti di buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Prima di adottare la decisione, non è stata data alla ricorrente la possibilità di manifestare la propria posizione.


    (1)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

    (2)  2011/278/UE: decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (notificata con il numero C(2011) 2772) (GU L 130, pag. 1).


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