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Document 62013CN0602

    Causa C-602/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander (Spagna) il 25 novembre 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Fernando Quintano Ujeta y María Isabel Sánchez García

    GU C 31 del 1.2.2014, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 31/4


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander (Spagna) il 25 novembre 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Fernando Quintano Ujeta y María Isabel Sánchez García

    (Causa C-602/13)

    2014/C 31/06

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander

    Parti

    Ricorrente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

    Convenuti: Fernando Quintano Ujeta e María Isabel Sánchez García

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se, conformemente alla direttiva 93/13/CE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e, segnatamente, ai suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di assicurare la tutela dei consumatori ed utenti in conformità dei principi di equivalenza ed effettività, il giudice nazionale, qualora accerti il carattere abusivo di una clausola contrattuale relativa all’interesse moratorio, debba dichiarare l’inapplicabilità di qualunque tasso di interesse moratorio, incluso quello che possa risultare dall’applicazione suppletiva di una norma nazionale, quale, ad esempio, l’articolo 1108 del Código Civil, la seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013, in combinazione con l’articolo 114 della Ley Hipotecaria, o l’articolo 4 del RDL 6/2012, e ciò senza essere vincolato al ricalcolo effettuato dal professionista in conformità della seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013.

    2)

    Se la seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013 debba essere interpretata nel senso che essa non può configurare un ostacolo alla tutela del consumatore.

    3)

    Se, ai sensi della direttiva 93/13/CE (…) e, segnatamente, dei suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di assicurare la tutela dei consumatori ed utenti in conformità dei principi di equivalenza e di effettività, quando un giudice nazionale accerti la sussistenza di una clausola abusiva relativa all’esigibilità anticipata esso debba considerarla non apposta e trarne le relative conseguenze, anche allorché il professionista abbia atteso il decorrere del periodo minimo previsto dalla norma nazionale.


    (1)  GU L 95, pag. 29.


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