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Document 62013TN0222

Causa T-222/13: Ricorso proposto il 15 aprile 2013 — B&S Europe/Commissione

GU C 164 del 8.6.2013, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/24


Ricorso proposto il 15 aprile 2013 — B&S Europe/Commissione

(Causa T-222/13)

2013/C 164/40

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Business and Strategies in Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Bihain, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile e fondato il ricorso di annullamento e, di conseguenza, annullare l’atto impugnato;

inoltre, imporre alla Commissione europea di ammettere la ricorrente nell’elenco ristretto dei candidati destinati a partecipare alle gare d’appalto nell’ambito del contratto EuropeAid/132633/C/SER/multi, lot 7: Governance and home affaires (Governance e affari interni);

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, del principio di buona amministrazione, in particolare nei limiti in cui impone un obbligo di coerenza, del principio di rispetto del contraddittorio, nonché sulla violazione del legittimo affidamento della ricorrente e del principio di equità, commessa dalla Commissione per la prima volta, nella sua lettera del 2 aprile 2013 successiva alla sua decisione del 15 febbraio 2013, nell’escludere in quanto inammissibile il progetto n. 25, proposto dalla ricorrente per soddisfare il criterio della capacità tecnica, rendendo quindi il numero di progetti ammissibili in quanto progetti di riferimento inferiore al numero minimo necessario.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione del punto 2.4.11.1.3, secondo comma, della Guida pratica sulle procedure contrattuali nel quadro delle azioni esterne dell’Unione europea, nonché del chiarimento A 47 fornito per il bando di gara, in quanto la Commissione avrebbe interpretato in modo errato la nozione di progetti di riferimento ammissibili per soddisfare il criterio di selezione relativo alla capacità tecnica del candidato.


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