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Document 62010CA0378

Causa C-378/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Legfelsőbb Bíróság — Ungheria) — domanda di iscrizione nel registro delle imprese presentata dalla VALE Építési Kft (Articoli 49 TFUE e 54 TFUE — Libertà di stabilimento — Principi di equivalenza e di effettività — Trasformazione transfrontaliera — Diniego di iscrizione nel registro)

GU C 287 del 22.9.2012, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Legfelsőbb Bíróság — Ungheria) — domanda di iscrizione nel registro delle imprese presentata dalla VALE Építési Kft

(Causa C-378/10) (1)

(Articoli 49 TFUE e 54 TFUE - Libertà di stabilimento - Principi di equivalenza e di effettività - Trasformazione transfrontaliera - Diniego di iscrizione nel registro)

2012/C 287/04

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Legfelsőbb Bíróság

Parti nel procedimento principale

VALE Építési Kft.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Interpretazione degli articoli 43 e 48 CE — Trasferimento di una società appartenente ad uno Stato membro in un altro Stato membro con cambiamento del diritto nazionale applicabile — Normativa nazionale che non consente di menzionare nel registro nazionale delle società, in quanto dante causa di una società, una società costituita in un altro Stato membro

Dispositivo

1)

Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo per le società di diritto interno la facoltà di trasformarsi, non consente, in generale, la trasformazione di una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro in società di diritto nazionale mediante la costituzione di quest’ultima.

2)

Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati, nel contesto di una trasformazione transfrontaliera di una società, nel senso che lo Stato membro ospitante è legittimato a determinare il diritto interno relativo a un’operazione di questo tipo e ad applicare quindi le disposizioni del proprio diritto nazionale relative alle trasformazioni interne che disciplinano la costituzione e il funzionamento di una società, come le regole concernenti la preparazione del bilancio e dell’inventario del patrimonio. Tuttavia, i principi di equivalenza e di effettività ostano, rispettivamente, a che lo Stato membro ospitante

rifiuti, per le trasformazioni transfrontaliere, di ammettere la menzione della società che ha chiesto la trasformazione in quanto «dante causa», se tale menzione della società dante causa nel registro delle imprese è prevista per le trasformazioni interne, e

rifiuti di tenere debitamente conto dei documenti che promanano dalle autorità dello Stato membro d’origine nel corso del procedimento di registrazione della società.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010.


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