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Document 62011TN0572

Causa T-572/11: Ricorso proposto il 4 novembre 2011 — Hassan/Consiglio

GU C 25 del 28.1.2012, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 25/54


Ricorso proposto il 4 novembre 2011 — Hassan/Consiglio

(Causa T-572/11)

(2012/C 25/106)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Samir Hassan (Damasco, Siria) (rappresentante: avv.ti E. Morgan de Rivery e E. Lagathu)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, sul fondamento dell’art. 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE):

la decisione di esecuzione del Consiglio 23 agosto 2011, 2011/515/PESC, che attua la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui iscrive il sig. Samir Hassan nell’elenco figurante nell’allegato di detta decisione del Consiglio 9 maggio 2011, 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;

il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 agosto 2011, n. 843, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, là dove iscrive il sig. Samir Hassan nell’elenco figurante nell’allegato II del regolamento (UE) del Consiglio 9 maggio 2001, n. 442, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;

risarcire, in base agli artt. 268 e 340 TFUE, il danno cagionato al sig. Hassan dall’adozione delle misure restrittive summenzionate nei suoi confronti e, a tale titolo:

riconoscere la responsabilità extra contrattuale del Consiglio dell’Unione europea per il pregiudizio materiale patito e futuro e per il pregiudizio morale;

assegnare al sig. Hassan una somma mensile di EUR 250 000, a decorrere dal 1o settembre, al fine di riparare il danno materiale subito;

assegnare al sig. Hassan simbolicamente la somma di un (1) euro per il danno morale subito, e

condannare il Consiglio dell’Unione europea a riparare il danno materiale futuro;

in ogni caso, condannare il Consiglio dell’Unione europea a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un errore manifesto del Consiglio nella valutazione dei fatti e su un errore di diritto che ne discende.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione della presunzione d’innocenza del ricorrente.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio dei propri orientamenti sull’attuazione e la valutazione di misure restrittive nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune.

6)

Sesto motivo, vertente su uno sviamento del potere commesso dal Consiglio.

7)

Settimo motivo, vertente sul risarcimento del danno causato dalle misure illegittime adottate dal Consiglio.


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