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Document 62008TA0107

Causa T-107/08: Sentenza del Tribunale 30 novembre 2011 — Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing/Consiglio e Commissione ( «Dumping — Importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan — Ricorso di annullamento — Prezzo all’esportazione — Confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale — Calcolo del margine di sotto-quotazione — Responsabilità non contrattuale» )

GU C 25 del 28.1.2012, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 25/48


Sentenza del Tribunale 30 novembre 2011 — Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing/Consiglio e Commissione

(Causa T-107/08) (1)

(Dumping - Importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan - Ricorso di annullamento - Prezzo all’esportazione - Confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale - Calcolo del margine di sotto-quotazione - Responsabilità non contrattuale)

(2012/C 25/91)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Transnational Company «Kazchrome» AO (Aktioubé, Kazakstan); ed ENRC Marketing AG (Kloten, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente L. Ruessmann e A. Willems, successivamente A. Willems e S. De Knop, avocats)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch e G. Wolf, avocats, successivamente J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch, avocat); e Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, agenti)

Interveniente a sostegno dei convenuti: Euroalliages (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Bourgeois, Y. van Gerven e N. McNelis, avocats)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 4 dicembre 2007, n. 1420, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell’Ucraina (GU L 317, pag. 5), nella parte in cui verte sulle importazioni di silico-manganese prodotto dalla Transnational Company «Kazchrome» AO, e, dall’altro lato, una domanda risarcimento danni

Dispositivo

1)

L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 4 dicembre 2007, n. 1420, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell’Ucraina, è annullato nella misura in cui si applica alle importazioni di silico-manganese prodotto dalla Transnational Company «Kazchrome» AO.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing AG sopporteranno la metà delle loro proprie spese nonché le spese della Commissione europea.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà la metà delle spese della Transnational Company «Kazchrome» e della ENRC Marketing nonché le sue proprie spese.

5)

La Euroalliages sopporterà le sue proprie spese.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008.


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