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Document 62010CA0405

Causa C-405/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Bruchsal — Germania) — Procedimento penale a carico di QB (*) [Tutela dell’ambiente — Regolamenti (CE) n. 1013/2006 e n. 1418/2007 — Controllo delle spedizioni di rifiuti — Divieto di esportazione in Libano di catalizzatori esausti]

GU C 25 del 28.1.2012, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 25/14


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Bruchsal — Germania) — Procedimento penale a carico di  QB (*1)

(Causa C-405/10) (1)

(Tutela dell’ambiente - Regolamenti (CE) n. 1013/2006 e n. 1418/2007 - Controllo delle spedizioni di rifiuti - Divieto di esportazione in Libano di catalizzatori esausti)

(2012/C 25/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Bruchsal

Imputato nella causa principale

 QB (*1)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Amtsgericht Bruchsal — Interpretazione dell’art. 37 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 1013, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1) nonché del regolamento della Commissione 29 novembre 2007, n. 1418, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316, pag. 6) — Divieto di esportazione di rifiuti appartenenti al codice B1120 (catalizzatori) verso il Libano

Dispositivo

Il combinato disposto degli artt. 36, n. 1, lett. f), e 37 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 1013, relativo alle spedizioni di rifiuti, e del regolamento (CE) della Commissione 29 novembre 2007, n. 1418, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 2008, n. 740, deve essere interpretato nel senso che è vietata l’esportazione dall’Unione europea verso il Libano di rifiuti destinati al recupero che rientrano nel codice B1120 di cui all’elenco B della parte 1 dell’allegato V del regolamento n. 1013/2006.


(*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

(1)  GU C 288 del 23.10.2010.


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