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Document 62010CA0259

Cause riunite C-259/10 e C-260/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 novembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) — Regno Unito] — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Rank Group PLC [Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Art. 13, parte B, lett. f) — Scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo con poste di denaro — Principio di neutralità fiscale — Bingo meccanici con vincite versate in contanti ( «mechanised cash bingo» ) — Slot machines — Prassi amministrativa che diverge dalle disposizioni legislative — Argomento in difesa basato sulla dovuta diligenza ( «due diligence» )]

GU C 25 del 28.1.2012, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 25/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 novembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) — Regno Unito] — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Rank Group PLC

(Cause riunite C-259/10 e C-260/10) (1)

(Fiscalità - Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Art. 13, parte B, lett. f) - Scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo con poste di denaro - Principio di neutralità fiscale - Bingo meccanici con vincite versate in contanti («mechanised cash bingo») - Slot machines - Prassi amministrativa che diverge dalle disposizioni legislative - Argomento in difesa basato sulla dovuta diligenza («due diligence»))

(2012/C 25/14)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito)

Parti

Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Convenuta: The Rank Group PLC

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione dell’art 13, parte B, lett. f) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione delle scommesse, delle lotterie e degli altri giochi d’azzardo — Bingo meccanico per contanti («mechanised cash bingo») — Legislazione nazionale che prevede una differenza di trattamento ai fini IVA tra prestazioni e servizi identici dal punto di vista del consumatore o che soddisfano le medesime esigenze dei consumatori — Differenza di trattamento a seconda dell’importo della puntata e dell’importo del premio — Violazione del principio di neutralità fiscale?

Dispositivo

1)

Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che una differenza di trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di due prestazioni di servizi identiche o simili dal punto di vista del consumatore e che soddisfano le medesime esigenze di quest’ultimo è sufficiente a dimostrare una violazione di tale principio. Una violazione siffatta non esige che sia dimostrata anche l’effettiva esistenza di una concorrenza tra i servizi di cui trattasi o una distorsione della concorrenza a causa di tale differenza di trattamento.

2)

In presenza di una differenza di trattamento di due giochi d’azzardo per quanto riguarda la concessione di un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che non va tenuto conto del fatto che i due giochi in questione rientrino in categorie di licenza diverse e siano assoggettati a regimi giuridici diversi per quanto riguarda il controllo e la regolamentazione.

3)

Per valutare, alla luce del principio di neutralità fiscale, se due tipi di slot machines siano simili e richiedano il medesimo trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, occorre verificare se l’utilizzo di detti tipi sia comparabile dal punto di vista del consumatore medio e risponda alle medesime esigenze di quest’ultimo, e in proposito gli elementi che possono essere presi in considerazione sono, in particolare, i limiti minimi e massimi di puntata e di vincita nonché le probabilità di vincita.

4)

Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo non può richiedere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata relativamente a talune prestazioni di servizi, adducendo una violazione di detto principio allorché le autorità fiscali dello Stato membro interessato hanno trattato, in pratica, come prestazioni esenti prestazioni di servizi simili, benché, secondo la normativa nazionale pertinente, non fossero esenti dall’imposta sul valore aggiunto.

5)

Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che si sia avvalso del potere discrezionale conferito dall’art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388 ed abbia esentato dall’imposta sul valore aggiunto la messa a disposizione di qualunque mezzo per giocare a giochi d’azzardo, escludendo nel contempo da tale esenzione una categoria di apparecchi rispondenti a determinati criteri, non può addurre in risposta ad una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, basata su una violazione di detto principio, il fatto di aver agito con la dovuta diligenza all’apparizione sul mercato di un nuovo tipo di apparecchio non rispondente a tali criteri.


(1)  GU C 209 del 31.7.2010.


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