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Document 62010CA0244

Cause riunite C-244/10 e C-245/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10)/Bundesrepublik Deutschland (Direttiva 89/552/CEE — Attività di trasmissione televisiva — Facoltà per uno Stato membro di vietare sul suo territorio l’attività di un’emittente televisiva stabilita in un altro Stato membro — Motivo fondato su un pregiudizio alla comprensione fra i popoli)

GU C 331 del 12.11.2011, pp. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10)/Bundesrepublik Deutschland

(Cause riunite C-244/10 e C-245/10) (1)

(Direttiva 89/552/CEE - Attività di trasmissione televisiva - Facoltà per uno Stato membro di vietare sul suo territorio l’attività di un’emittente televisiva stabilita in un altro Stato membro - Motivo fondato su un pregiudizio alla comprensione fra i popoli)

2011/C 331/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10)

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione degli artt. 2 bis e 22 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60) — Divieto di un'attività per pregiudizio al principio della comprensione fra i popoli, opposto dalle autorità di uno Stato membro ad un'emittente televisiva stabilita in un altro Stato membro — Esclusione del potere dello Stato membro di ricezione di ostacolare sul suo territorio le trasmissioni televisive in provenienza da altri Stati membri per ragioni rientranti nei settori coordinati dalla direttiva 89/552/CEE — Ammissibilità del pregiudizio al principio della comprensione fra i popoli come motivo di divieto rientrante nei settori coordinati dalla direttiva stessa

Dispositivo

L’art. 22 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, deve essere interpretato nel senso che fatti come quelli di cui trattasi nelle cause principali, rientranti in una regola di diritto nazionale che vieta di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i popoli, devono considerarsi riconducibili alla nozione di «incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità». Tale articolo non osta a che uno Stato membro prenda, in applicazione di una normativa generale quale la legge sulle associazioni (Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts) 5 agosto 1964, come modificata dall’art. 6 della legge 21 dicembre 2007, misure nei confronti di un ente di radiodiffusione televisiva stabilito in un altro Stato membro, per il motivo che le attività e gli obiettivi del medesimo ente violano il divieto di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i popoli, purché le suddette misure non impediscano, il che deve essere verificato dal giudice nazionale, la ritrasmissione propriamente detta sul territorio dello Stato membro di ricezione delle trasmissioni televisive realizzate dal suddetto ente a partire dall’altro Stato membro.


(1)  GU C 234 del 28.8.2010.


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