Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0142

    Causa C-142/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Ungheria) il 23 marzo 2011 — Péter Dávid/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

    GU C 179 del 18.6.2011, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 179/10


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Ungheria) il 23 marzo 2011 — Péter Dávid/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

    (Causa C-142/11)

    2011/C 179/17

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság

    Parti

    Ricorrente: Péter Dávid

    Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se le disposizioni relative alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto di cui alla Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE (2) (in prosieguo: la «sesta direttiva»), e, per quanto riguarda l’anno 1997, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (3), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, possano essere interpretate nel senso che esse consentono all’amministrazione tributaria — fondandosi sulla responsabilità oggettiva — di limitare o di privare il soggetto passivo del diritto a detrazione che quest’ultimo intenda esercitare qualora l’emittente della fattura non sia in grado di dimostrare che si è fatto ricorso ad altri subappaltatori in modo conforme al diritto.

    2)

    Se, ove l’amministrazione tributaria non contesti l’effettiva esecuzione dell’operazione economica indicata nella fattura e quest’ultima corrisponda formalmente alle disposizioni di legge, tale autorità possa legittimamente escludere il recupero dell’IVA in quanto i subappaltatori di cui l’emittente della fattura si è avvalso non sono identificabili o l’emissione di fatture da parte dei subappaltatori non è conforme alla normativa applicabile.

    3)

    Se l’amministrazione tributaria che esclude il diritto a detrazione in applicazione del punto 2 sia tenuta a provare, nel corso del procedimento fiscale, che il soggetto passivo che ha fatto valere il suo diritto a detrazione fosse a conoscenza del comportamento illecito — diretto eventualmente all’evasione fiscale — delle imprese situate a valle nella catena dei subappalti, o che vi abbia lui stesso contribuito.


    (1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

    (2)  Direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 15, pag. 24).

    (3)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


    Top