This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011CN0135
Case C-135/11 P: Appeal brought on 18 March 2011 by IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH against the judgment of the General Court (Eighth Chamber) delivered on 13 January 2011 in Case T-362/08: IFAW v European Commission
Causa C-135/11 P: Impugnazione proposta il 18 marzo 2011 dalla IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 gennaio 2011 , causa T-362/08, IFAW/Commissione europea
Causa C-135/11 P: Impugnazione proposta il 18 marzo 2011 dalla IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 gennaio 2011 , causa T-362/08, IFAW/Commissione europea
GU C 179 del 18.6.2011, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 179/8 |
Impugnazione proposta il 18 marzo 2011 dalla IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 gennaio 2011, causa T-362/08, IFAW/Commissione europea
(Causa C-135/11 P)
2011/C 179/14
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH (rappresentanti: S. Crosby, Advocaat, S. Santoro, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare che la sentenza impugnata è viziata da errori di diritto e, di conseguenza, annullarla; |
— |
annullare la decisione della Commissione che nega l’accesso alla lettera del sig. Schröder e |
— |
condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente in entrambi i procedimenti, ai sensi dell’art. 69 del regolamento di procedura della Corte di giustizia. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che nella sentenza impugnata il Tribunale è incorso in errore di diritto in quanto:
— |
non ha riconosciuto che la Commissione deve effettuare un controllo completo per verificare se i motivi invocati dallo Stato membro per impedire la divulgazione del documento rientrino nell’ambito di applicazione delle eccezioni di cui all’art. 4 del regolamento n. 1049/2001 (1), confrontando tali eccezioni con il contenuto del documento; e |
— |
ha dichiarato che era legittimo effettuare un controllo completo del rifiuto di divulgazione senza prendere visione del documento in questione. |
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).