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Document 62009CA0288

Cause riunite C-288/09 e C-289/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 aprile 2011 [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — British Sky Broadcasting Group plc (C-288/09), Pace plc (C-289/09)/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Ricevitori e decodificatori di televisione digitale satellitare con funzione di registrazione — Codice doganale comunitario — Art. 12, nn. 5, lett. a), i), e 6 — Validità nel tempo di un’informazione tariffaria vincolante)

GU C 179 del 18.6.2011, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 aprile 2011 [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — British Sky Broadcasting Group plc (C-288/09), Pace plc (C-289/09)/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Cause riunite C-288/09 e C-289/09) (1)

(Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Ricevitori e decodificatori di televisione digitale satellitare con funzione di registrazione - Codice doganale comunitario - Art. 12, nn. 5, lett. a), i), e 6 - Validità nel tempo di un’informazione tariffaria vincolante)

2011/C 179/03

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrenti: British Sky Broadcasting Group plc (C-288/09), Pace plc (C-289/09)

Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — First-tier Tribunale (Tax Chamber) — Interpretazione della nomenclatura combinata — Voci nn. 8528 71 13 [«Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l’accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (“set-top boxes con funzione di comunicazione”)»] e n. 8521 90 00 [«Altri», comprendenti «Apparecchi senza schermo in grado di ricevere segnali televisivi, detti “set-top boxes”, incorporanti un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o di riproduzione (ad esempio, un lettore di disco rigido o di DVD)»] — «Set-top boxes» («STB») destinati a ricevere e a decodificare i segnali televisivi digitali via satellite, con funzione di comunicazione e incorporanti un disco rigido

Dispositivo

1)

La nomenclatura combinata che figura all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549, e dal regolamento (CE) della Commissione 20 settembre 2007, n. 1214, deve essere interpretata nel senso che i «set-top boxes» con funzione di comunicazione incorporanti unità di memoria a disco rigido, quali lo Sky+ box, modello DRX 280, rientrano nella sottovoce 8528 71 13 nonostante le note esplicative della suddetta nomenclatura combinata.

2)

L’art. 12, n. 5, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, e l’art. 12, nn. 1 e 2, lett. a), terzo trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 1996, n. 12/97, devono essere interpretati nel senso che le autorità doganali sono tenute a fornire informazioni tariffarie vincolanti conformi alle note esplicative della nomenclatura combinata. Se emerge un disaccordo tra tali autorità e gli operatori economici in merito alla conformità delle suddette note con la nomenclatura combinata ed alla classificazione delle merci, spetta a questi ultimi esperire un ricorso dinanzi all’autorità competente in applicazione dell’art. 243 del regolamento n. 2913/92, come modificato. Il giudice adito statuisce sulla classificazione della merce, se necessario dopo aver sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale alle condizioni previste dall’art. 267 TFUE. Peraltro, lo Stato membro da cui dipendono le suddette autorità ha la possibilità di adire il comitato previsto dall’art. 247 del regolamento n. 2913/92, come modificato, secondo il procedimento di cui all’art. 8 del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 31 gennaio 2000, n. 254.

3)

L’art. 12, n. 5, lett. a), i), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato nel senso che il regolamento n. 1549/2006 deve essere considerato un regolamento ai sensi di tale disposizione. Un’informazione tariffaria vincolante che non era più conforme alla nomenclatura combinata in seguito all’entrata in vigore del regolamento n. 1549/2006 ha cessato di essere valida dopo la data di detta entrata in vigore.

4)

L’art. 12, n. 6, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato nel senso che qualora, in applicazione dell’art. 12 del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 254/2000, venga adottato un regolamento recante modifica della nomenclatura combinata il quale non stabilisca un termine entro il quale il titolare di un’informazione tariffaria vincolante che cessa di essere valida può nondimeno continuare ad utilizzarla, tale titolare non può più avvalersi di detta informazione tariffaria vincolante.


(1)  GU C 256 del 24.10.2009.


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