Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0054

    Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (COM(2009)0539 – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS))

    GU C 265E del 30.9.2010, p. 69–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 265/69


    Giovedì 22 ottobre 2009
    Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) *

    P7_TA(2009)0054

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (COM(2009)0539 – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS))

    2010/C 265 E/32

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0539),

    visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0223/2009),

    visti gli articoli 55 e 142 del suo regolamento,

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    invita la Commissione a modificare, di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO DELLA COMMISSIONE

    EMENDAMENTO

    Emendamento 2

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Articolo 1 – punto 3

    Regolamento (CE) n. 1234/2007

    Articolo 186 – lettera a)

    3.

    All'articolo 186, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo, delle carni bovine , del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente;».

    3.

    All'articolo 186, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo, delle carni bovine e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente;

    a bis)

    per quanto riguarda il latte e i prodotti lattiero-caseari, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente nei periodi di dodici mesi che iniziano il 1o aprile 2009 e il 1o aprile 2010; ».

    Emendamento 8

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

    Regolamento (CE) n. 1234/2007

    Articolo 188 – lettera a bis) (nuova)

     

    3 bis)

    All'articolo 188 è aggiunto il seguente paragrafo :

    «2 bis.     Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione sui lavori del comitato di cui all'articolo 195. A tale scopo, riceve gli ordini del giorno delle riunioni del comitato, i progetti di misure sottoposti al comitato, nonché i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni, come pure gli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli. Il Parlamento europeo è parimenti tenuto informato ogni qualvolta la Commissione trasmette al Consiglio misure o proposte relative alle misure da adottare.»


    Top