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Document 52009DP0359

Revisione generale del regolamento del Parlamento Decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo (2007/2124(REG))

GU C 212E del 5.8.2010, p. 145–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/145


Mercoledì 6 maggio 2009
Revisione generale del regolamento del Parlamento

P6_TA(2009)0359

Decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo (2007/2124(REG))

2010/C 212 E/26

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0273/2009),

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.

decide di inserire nel regolamento come allegato XVI sexies il Codice di condotta per la negoziazione dei fascicoli di codecisione, quale approvato dalla Conferenza dei presidenti il 18 settembre 2008;

3.

decide che le modifiche entrano in vigore il primo giorno della settima legislatura;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

Emendamento1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

1.

Il Parlamento può stabilire norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri, che sono allegate al presente regolamento.

1.

Il Parlamento stabilisce norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri, che sono allegate al presente regolamento.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 10 bis (nuovo)

 

Articolo 10 bis

Osservatori

1.

In seguito alla firma di un trattato relativo all'adesione di uno Stato all'Unione europea, il Presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può invitare il parlamento dello Stato aderente a designare fra i suoi membri un numero di osservatori pari al numero dei futuri seggi assegnati a tale Stato nel Parlamento europeo.

2.

Tali osservatori prendono parte ai lavori del Parlamento in attesa dell'entrata in vigore del trattato di adesione e hanno diritto di parola in seno alle commissioni e ai gruppi politici. Non hanno diritto di voto né possono candidarsi per l'elezione a cariche in seno al Parlamento. La loro partecipazione non ha alcun effetto giuridico sulle deliberazioni del Parlamento.

3.

Il loro trattamento è assimilato a quello dei deputati al Parlamento europeo per quanto riguarda l'uso delle strutture e dei servizi del Parlamento e il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro attività di osservatori.

Emendamento 51

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11

Presidente decano

Presidente provvisorio

1.

Nella seduta di cui all'articolo 127, paragrafo 2, così come in ogni altra seduta dedicata all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, il più anziano dei deputati presenti assume , in qualità di decano d'età, le funzioni di Presidente fino alla proclamazione dell'elezione del Presidente.

1.

Nella seduta di cui all'articolo 127, paragrafo 2, così come in ogni altra seduta dedicata all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, il Presidente uscente o, in sua assenza, un vicepresidente uscente nell'ordine di precedenza o, in sua assenza, il deputato che ha esercitato il mandato per il periodo più lungo assume le funzioni di Presidente fino alla proclamazione dell'elezione del Presidente.

2.

Sotto la presidenza del decano d'età non può aver luogo alcuna discussione il cui oggetto sia estraneo all'elezione del Presidente o alla verifica dei poteri.

2.

Sotto la presidenza del deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma del paragrafo 1 non può aver luogo alcuna discussione il cui oggetto sia estraneo all'elezione del Presidente o alla verifica dei poteri.

Il decano d'età esercita i poteri del Presidente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma. Qualsiasi altra questione attinente alla verifica dei poteri che venga sollevata durante la presidenza del Presidente decano è rinviata alla commissione incaricata della verifica dei poteri.

Il deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma del paragrafo 1 esercita i poteri del Presidente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma. Qualsiasi altra questione attinente alla verifica dei poteri che venga sollevata durante la sua presidenza è rinviata alla commissione incaricata della verifica dei poteri.

Emendamento 52

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 13

1.

Si procede innanzitutto all'elezione del Presidente. Le candidature devono essere presentate, prima di ogni scrutinio, al decano d'età , il quale ne informa il Parlamento. Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, possono essere candidati al quarto scrutinio soltanto i due deputati che, al precedente scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.

1.

Si procede innanzitutto all'elezione del Presidente. Le candidature devono essere presentate, prima di ogni scrutinio, al deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma dell'articolo 11 , il quale ne informa il Parlamento. Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, possono essere candidati al quarto scrutinio soltanto i due deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.

2.

Non appena il Presidente è stato eletto, il decano d'età gli cede il seggio presidenziale. Solo il Presidente eletto può pronunciare un'allocuzione inaugurale.

2.

Non appena il Presidente è stato eletto, il deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma dell'articolo 11 gli cede il seggio presidenziale. Solo il Presidente eletto può pronunciare un'allocuzione inaugurale.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.

La Conferenza dei presidenti è responsabile dell'organizzazione di consultazioni strutturate con la società civile europea su argomenti di rilievo. Ciò può includere l'organizzazione di dibattiti pubblici su argomenti d'interesse generale europeo, aperti alla partecipazione dei cittadini interessati. L'Ufficio di presidenza nomina un vicepresidente competente per l'attuazione di queste consultazioni, il quale riferisce alla Conferenza dei presidenti.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 28 – paragrafo 2

2.

Ogni deputato può presentare interrogazioni attinenti all'attività dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti e dei Questori. Tali interrogazioni devono essere presentate per iscritto al Presidente ; le interrogazioni e le risposte sono pubblicate sul bollettino del Parlamento entro il termine di 30 giorni dalla presentazione.

2.

Ogni deputato può presentare interrogazioni attinenti all'attività dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti e dei Questori. Tali interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente, notificate ai deputati , e pubblicate sul sito web del Parlamento entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 30 bis (nuovo)

 

Articolo 30 bis

Intergruppi

I singoli deputati possono costituire intergruppi o altri raggruppamenti non ufficiali di deputati per svolgere scambi informali di opinioni su argomenti specifici tra diversi gruppi politici, con la partecipazione di membri di commissioni parlamentari diverse, e per promuovere i contatti fra i deputati e la società civile.

Questi raggruppamenti non possono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi. Nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme a disciplina della loro costituzione adottate dall'Ufficio di presidenza, i gruppi politici possono agevolarne le attività fornendo loro supporto logistico. I raggruppamenti in questione dichiarano l'eventuale sostegno esterno conformemente all'allegato I.

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 36 – paragrafo 1

1.

Fatto salvo l'articolo 40, per ogni proposta della Commissione o per ogni altro documento di carattere legislativo, la commissione competente verifica la compatibilità finanziaria dell'atto con le prospettive finanziarie .

1.

Fatto salvo l'articolo 40, per ogni proposta della Commissione o altro documento di carattere legislativo, la commissione competente verifica la compatibilità finanziaria dell'atto con il quadro finanziario pluriennale .

 

(Emendamento orizzontale: i termini «prospettive finanziarie» sono sostituiti in tutto il testo del regolamento dai termini «quadro finanziario pluriennale».)

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 39 – paragrafo 1

1.

Il Parlamento può chiedere alla Commissione, ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del trattato CE, di presentargli, per l'adozione di nuovi atti o la modifica di atti esistenti, ogni adeguata proposta, approvando una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. Il Parlamento può nel contempo stabilire un termine per la presentazione di tale proposta.

1.

Il Parlamento può chiedere alla Commissione, ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del trattato CE, di presentargli, per l'adozione di nuovi atti o la modifica di atti esistenti, ogni adeguata proposta, approvando una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento nella votazione finale . Il Parlamento può nel contempo stabilire un termine per la presentazione di tale proposta.

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 45 – paragrafo 2

2.

Le proposte di risoluzione contenute nelle relazioni d'iniziativa sono esaminate dal Parlamento conformemente alla procedura di breve presentazione di cui all'articolo 131 bis. Gli emendamenti a tali proposte di risoluzione non sono ricevibili in Aula , a meno che non siano presentati dal relatore affinché si tenga conto di nuove informazioni , possono tuttavia essere presentate proposte di risoluzione alternative a norma dell'articolo 151, paragrafo 4. Il suddetto paragrafo non si applica se l'oggetto della relazione può essere tema di una discussione prioritaria in Aula, se la relazione è redatta conformemente al diritto d'iniziativa di cui all'articolo 38 bis o all'articolo 39 o se la relazione può essere considerata strategica conformemente ai criteri definiti dalla Conferenza dei presidenti.

2.

Le proposte di risoluzione contenute nelle relazioni d'iniziativa sono esaminate dal Parlamento conformemente alla procedura di breve presentazione di cui all'articolo 131 bis. Gli emendamenti a tali proposte di risoluzione sono ricevibili in Aula soltanto se presentati dal relatore per tenere conto di nuove informazioni o da almeno un decimo dei membri del Parlamento. I gruppi politici possono presentare proposte di risoluzione alternative a norma dell'articolo 151, paragrafo 4. Il presente paragrafo non si applica se l'oggetto della relazione può essere tema di una discussione prioritaria in Aula, se la relazione è redatta conformemente al diritto d'iniziativa di cui all'articolo 38 bis o all'articolo 39 o se la relazione può essere considerata strategica secondo i criteri definiti dalla Conferenza dei presidenti.

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 47 – trattino 3

i presidenti, i relatori e i relatori per parere si adoperano per determinare insieme le parti del testo che rientrano nelle loro competenze sulle modalità precise della loro cooperazione;

i presidenti, i relatori e i relatori per parere interessati determinano insieme le parti del testo che rientrano nelle loro competenze esclusive o congiunte e convengono le modalità precise della loro cooperazione . In caso di disaccordo sulla delimitazione delle competenze, la questione è sottoposta, su richiesta di una delle commissioni interessate, alla Conferenza dei presidenti, che può decidere sulla questione delle rispettive competenze oppure decidere di applicare la procedura con riunioni congiunte delle commissioni a norma dell'articolo 47 bis; si applica mutatis mutandis l'articolo 179, paragrafo 2, seconda e terza frase ;

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 47 – trattino 4

la commissione competente per il merito accoglie senza votazione gli emendamenti di una commissione associata, qualora riguardino questioni che il presidente della commissione competente per il merito ritenga rientrare nell'ambito di competenza esclusiva della commissione competente per parere, sulla base dell'allegato VI e previa consultazione del presidente di quest'ultima commissione associata , e qualora essi non siano in contraddizione con altri elementi della relazione . Il presidente della commissione competente per il merito tiene conto di ogni accordo raggiunto a norma del terzo trattino ;

la commissione competente per il merito accoglie senza votazione gli emendamenti di una commissione associata qualora riguardino questioni che rientrano nell'ambito di competenza esclusiva della commissione associata. Nel caso in cui degli emendamenti su questioni che rientrano nella competenza congiunta della commissione competente per il merito e di una commissione associata sono respinti dalla prima commissione, la seconda li può presentare direttamente in Aula ;

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 47 bis (nuovo)

 

Articolo 47 bis

Procedura con riunioni congiunte delle commissioni

Ove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, e all'articolo 47, la Conferenza dei presidenti, purché convinta che si tratti di una questione di grande rilevanza, può decidere di applicare una procedura con riunioni congiunte delle commissioni e con votazione congiunta. In tal caso i rispettivi relatori elaborano un unico progetto di relazione, che è esaminato e votato dalle commissioni interessate nel corso di riunioni congiunte tenute sotto la presidenza congiunta dei presidenti delle commissioni interessate. Queste ultime possono costituire gruppi di lavoro intercommissione per preparare le riunioni e le votazioni congiunte.

Emendamento 12

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 2

In caso di approvazione del progetto di risoluzione legislativa, la procedura di consultazione è conclusa. Qualora il Parlamento non approvi la risoluzione legislativa, la proposta è rinviata alla commissione competente.

In caso di approvazione del progetto di risoluzione legislativa, la prima lettura è conclusa. Qualora il Parlamento non approvi la risoluzione legislativa, la proposta è rinviata alla commissione competente.

Emendamento 13

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 51 – paragrafo 3

3.

Il testo della proposta, nella versione approvata dal Parlamento, e la relativa risoluzione sono trasmessi dal Presidente al Consiglio e alla Commissione come parere del Parlamento.

3.

Il testo della proposta, nella versione approvata dal Parlamento, e la relativa risoluzione sono trasmessi dal Presidente al Consiglio e alla Commissione come posizione del Parlamento.

 

(Emendamento orizzontale: in tutte le disposizioni inerenti alla procedura legislativa ordinaria, i termini «parere del Parlamento» sono sostituiti nell'intero testo del regolamento dai termini «posizione del Parlamento».)

Emendamento 14

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 52 – paragrafo 1

1.

Qualora una proposta della Commissione non ottenga la maggioranza dei voti espressi, il Presidente, prima che il Parlamento voti sul progetto di risoluzione legislativa, invita la Commissione a ritirarla.

1.

Qualora una proposta della Commissione non ottenga la maggioranza dei voti espressi o qualora sia approvata una proposta di reiezione, che può essere presentata dalla commissione competente o da almeno quaranta deputati, il Presidente, prima che il Parlamento voti sul progetto di risoluzione legislativa, invita la Commissione a ritirare la proposta.

Emendamento 15

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 52 – paragrafo 2

2.

Se la Commissione aderisce alla richiesta, il Presidente constata che la procedura di consultazione è divenuta priva di oggetto e ne dà comunicazione al Consiglio.

2.

Se la Commissione aderisce alla richiesta, il Presidente dichiara conclusa la procedura e ne dà comunicazione al Consiglio.

Emendamento 16

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 52 – paragrafo 3

3.

Se la Commissione non ritira la sua proposta, il Parlamento rinvia la questione alla commissione competente senza votare sul progetto di risoluzione legislativa.

3.

Se la Commissione non ritira la proposta, il Parlamento rinvia la questione alla commissione competente senza votare sul progetto di risoluzione legislativa , a meno che il Parlamento, su proposta del presidente o del relatore della commissione competente o di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, non proceda alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa .

In tal caso, la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro il termine fissato dal Parlamento, termine che non può essere superiore a due mesi.

In caso di rinvio in commissione , la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro il termine fissato dal Parlamento, termine che non può essere superiore a due mesi.

Emendamento 59

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 65 bis (nuovo) (da introdursi nel Capitolo 6: Conclusione della procedura legislativa)

 

Articolo 65 bis

Negoziati interistituzionali nel quadro delle procedure legislative

1.

I negoziati intrapresi con le altre istituzioni al fine di pervenire ad un accordo nel corso di una procedura legislativa sono condotti sulla base del Codice di condotta per la negoziazione nel contesto delle procedure di codecisione (Allegato XVI sexies).

2.

Prima dell'avvio di detti negoziati la commissione competente dovrebbe, in linea di principio, prendere una decisione a maggioranza dei suoi membri e adottare un mandato, orientamenti o priorità.

3.

Se i negoziati sfociano in un compromesso con il Consiglio dopo l'approvazione della relazione da parte della commissione, quest'ultima è in ogni caso nuovamente consultata prima della votazione in Aula.

Emendamento 18

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 66

1.

Qualora, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, il Consiglio informi il Parlamento di averne approvato gli emendamenti, ma di non aver ulteriormente modificato la proposta della Commissione o qualora nessuna delle due istituzioni abbia modificato la proposta della Commissione, il Presidente annuncia in Aula che la proposta è definitivamente approvata.

Qualora, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, il Consiglio informi il Parlamento di avere approvato la posizione del Parlamento , il Presidente , previa messa a punto a norma dell'articolo 172 bis, annuncia in Aula che la proposta è approvata nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento .

2.

Prima di procedere a tale annuncio, il Presidente verifica che gli eventuali adeguamenti tecnici apportati dal Consiglio alla proposta non riguardino il merito della proposta stessa. In caso di dubbio, il Presidente consulta la commissione competente. Qualora risulti che talune modifiche siano sostanziali, il Presidente comunica al Consiglio che il Parlamento procederà a una seconda lettura non appena siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 57.

 

3.

Dopo aver proceduto all'annuncio di cui al paragrafo 1, il Presidente, congiuntamente al Presidente del Consiglio, procede alla firma dell'atto proposto e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a norma dell'articolo 68.

 

Emendamento 19

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 68 – titolo

Emendamento 20

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 68 – paragrafo 1

1.

In calce al testo degli atti adottati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio vengono apposte la firma del Presidente e quella del segretario generale, dopo aver verificato che tutte le procedure siano state debitamente espletate.

soppresso

Emendamento 21

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 68 – paragrafo 7

7.

Gli atti di cui sopra sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura dei Segretari generali del Parlamento e del Consiglio.

soppresso

Emendamento 22

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 68 bis (nuovo) (da introdursi nel Capitolo 6: Conclusione della procedura legislativa)

 

Articolo 68 bis

Firma degli atti adottati

Dopo aver messo a punto il testo approvato a norma dell'articolo 172 bis e verificato che tutte le procedure siano state debitamente espletate, il Presidente e il Segretario generale appongono la firma in calce agli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE, che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura dei Segretari generali del Parlamento e del Consiglio.

Emendamento 68

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 80 bis – paragrafo 3 – comma 3

Gli emendamenti alle disposizioni rimaste immutate possono tuttavia essere autorizzati, a titolo eccezionale e su base individuale, dal presidente di tale commissione qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni vanno indicate nella motivazione dell'emendamento.

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta della Commissione, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 50, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione.

Emendamento 23

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 83 – paragrafo 1

1.

Qualora si intendano aprire negoziati sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale, ivi compresi accordi in settori specifici come gli affari monetari e il commercio, la commissione competente si assicura che il Parlamento venga esaurientemente informato dalla Commissione in merito alle sue raccomandazioni sul mandato a negoziare, se necessario in forma riservata.

1.

Qualora si intendano aprire negoziati sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale, ivi compresi accordi in settori specifici come gli affari monetari e il commercio, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione o di seguire in altro modo la procedura e informa di tale decisione la Conferenza dei presidenti di commissione. Laddove opportuno, altre commissioni possono essere invitate ad esprimere un parere a norma dell'articolo 46, paragrafo 1. Se del caso, si applicano l'articolo 179, paragrafo 2, e gli articoli 47 o 47 bis.

 

I presidenti e i relatori della commissione competente ed eventualmente delle commissioni associate adottano congiuntamente le misure opportune per garantire che la Commissione informi esaurientemente il Parlamento in merito alle raccomandazioni sul mandato a negoziare, se necessario in forma riservata , e gli fornisca le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 .

Emendamento 24

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 83 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis.

Prima della votazione sul parere conforme, la commissione competente, un gruppo politico o almeno un decimo dei deputati possono proporre che il Parlamento chieda il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. Se il Parlamento approva la proposta, la votazione sul parere conforme è rinviata fino a quando la Corte si sarà pronunciata.

Emendamento 25

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 97 – paragrafo 3

3.

Il Parlamento istituisce un registro dei documenti del Parlamento. I documenti legislativi e gli altri documenti indicati in allegato al presente regolamento sono resi direttamente accessibili, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, attraverso il registro del Parlamento. Riferimenti ad altri documenti del Parlamento sono inseriti, per quanto possibile, nel registro.

3.

Il Parlamento istituisce un registro dei documenti del Parlamento. I documenti legislativi e alcune altre categorie di documenti sono resi direttamente accessibili, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, attraverso il registro del Parlamento. Riferimenti ad altri documenti del Parlamento sono inseriti, per quanto possibile, nel registro.

Le categorie di documenti direttamente accessibili sono indicate in un elenco adottato dal Parlamento ed allegato al presente regolamento . Tale elenco non limita il diritto d'accesso ai documenti che non rientrano nelle categorie elencate.

Le categorie di documenti direttamente accessibili sono indicate in un elenco adottato dal l'Ufficio di presidenza e pubblicato sul sito web del Parlamento . Tale elenco non limita il diritto d'accesso ai documenti che non rientrano nelle categorie elencate ; tali documenti sono resi accessibili su richiesta scritta .

I documenti del Parlamento non direttamente accessibili attraverso il registro sono resi accessibili su richiesta scritta .

 

L'Ufficio di presidenza può adottare norme, conformi al regolamento (CE) n. 1049/2001, che disciplinano le modalità di accesso e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

L'Ufficio di presidenza può adottare norme, conformi al regolamento (CE) n. 1049/2001, che disciplinano le modalità di accesso e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

 

(L'allegato XV è soppresso)

Emendamento 26

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 103 – paragrafo 1

1.

I membri della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo possono in qualsiasi momento chiedere la parola al Presidente per rilasciare una dichiarazione. Il Presidente decide quando tale dichiarazione possa aver luogo e se possa essere seguita da una discussione approfondita o da trenta minuti in cui i deputati possono porre domande brevi e precise.

1.

I membri della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo possono in qualsiasi momento chiedere la parola al Presidente del Parlamento per rilasciare una dichiarazione. Il Presidente del Consiglio europeo rende una dichiarazione al termine di ogni riunione dello stesso. Il Presidente del Parlamento decide quando tale dichiarazione possa essere fatta e se possa essere seguita da una discussione approfondita o da trenta minuti in cui i deputati possono porre domande brevi e precise.

Emendamento 60

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 116 – paragrafo 1

1.

Cinque deputati al massimo possono presentare una dichiarazione scritta non superiore a 200 parole su un argomento attinente alle attività dell'Unione europea. Tali dichiarazioni scritte sono stampate nelle lingue ufficiali e sono distribuite. Esse figurano con il nome dei firmatari in un registro. Tale registro è pubblico e tenuto, durante le tornate, all'ingresso dell'Aula e, tra una tornata e l'altra, in un luogo appropriato determinato dal Collegio dei Questori.

1.

Cinque deputati al massimo possono presentare una dichiarazione scritta non superiore a 200 parole su un argomento che rientri fra le competenze dell'Unione europea e che non riguarda questioni che sono oggetto di una procedura legislativa in corso . Il Presidente concede un'autorizzazione caso per caso. Tali dichiarazioni scritte sono stampate nelle lingue ufficiali e sono distribuite. Esse figurano con il nome dei firmatari in un registro. Tale registro è pubblico e tenuto, durante le tornate, all'ingresso dell'Aula e, tra una tornata e l'altra, in un luogo appropriato determinato dal Collegio dei Questori.

Emendamento 27

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 116 – paragrafo 3

3.

Qualora una dichiarazione raccolga la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il Presidente ne informa il Parlamento e pubblica i nomi dei firmatari nel processo verbale.

3.

Qualora una dichiarazione raccolga la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il Presidente ne informa il Parlamento e pubblica i nomi dei firmatari nel processo verbale e la dichiarazione come testo approvato .

Emendamento 28

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 116 – paragrafo 4

4.

Tale dichiarazione è trasmessa , al termine della tornata, alle istituzioni in essa menzionate, con l'indicazione dei nomi dei firmatari. Essa figura nel processo verbale della seduta nella quale è comunicata. La pubblicazione segna la chiusura della procedura.

4.

La procedura si conclude con la trasmissione ai destinatari , al termine della tornata, della dichiarazione con l'indicazione dei nomi dei firmatari.

Emendamento 29

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 131 bis

Su richiesta del relatore o su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può altresì decidere che un punto che non richiede discussione approfondita sia trattato mediante una breve presentazione del relatore in Aula. In tal caso, la Commissione ha la possibilità di intervenire e ciascun deputato ha il diritto di pronunciarsi mediante una dichiarazione scritta complementare a norma dell'articolo 142, paragrafo 7 .

Su richiesta del relatore o su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può altresì decidere che un punto che non richiede discussione approfondita sia trattato mediante una breve presentazione del relatore in Aula. In tal caso, la Commissione ha la possibilità di replicare, cui può far seguito una discussione della durata massima di dieci minuti nel corso della quale il Presidente può dare la parola per un minuto ciascuno ai deputati che chiedano di intervenire .

Emendamento 30 e 66

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 142

Ripartizione del tempo di parola

Ripartizione del tempo di parola ed elenco degli oratori

1.

La Conferenza dei presidenti può proporre di ripartire il tempo di parola in vista dello svolgimento di una discussione. Il Parlamento decide in merito senza discussione.

1.

La Conferenza dei presidenti può proporre al Parlamento di ripartire il tempo di parola in vista dello svolgimento di una discussione. Il Parlamento decide in merito senza discussione.

 

1 bis.

I deputati non possono intervenire se non vi sono invitati dal Presidente. L'oratore parla dal suo posto e si rivolge al Presidente. Se un oratore si allontana dall'argomento, il Presidente ve lo richiama.

 

1 ter.

Il Presidente stabilisce, per la prima parte di una determinata discussione, un elenco degli oratori che include uno o più turni di intervento per ciascun gruppo politico che desideri prendere la parola, secondo un ordine basato sulle dimensioni del gruppo stesso, e un turno per un deputato non iscritto.

2.

Il tempo di parola è ripartito sulla base dei seguenti criteri:

2.

Il tempo di parola per questa parte della discussione è ripartito sulla base dei seguenti criteri:

a)

una prima frazione del tempo di parola viene ripartita in parti uguali fra tutti i gruppi;

a)

una prima frazione del tempo di parola è ripartita in parti uguali fra tutti i gruppi;

b)

una seconda frazione è ripartita tra i gruppi proporzionalmente al numero totale dei loro membri;

b)

una seconda frazione è ripartita tra i gruppi proporzionalmente al numero totale dei loro membri;

c)

ai deputati non iscritti è attribuito globalmente un tempo di parola calcolato secondo le frazioni accordate a ciascun gruppo in conformità delle precedenti lettere a) e b).

c)

ai deputati non iscritti è attribuito globalmente un tempo di parola calcolato secondo le frazioni accordate a ciascun gruppo in conformità delle precedenti lettere a) e b).

3.

Qualora per più punti all'ordine del giorno si stabilisca un'unica ripartizione del tempo di parola, i gruppi comunicano al Presidente quale frazione del tempo loro assegnato sarà utilizzata per ogni singolo punto. Il Presidente vigila affinché tali tempi di parola siano rispettati.

3.

Qualora per più punti all'ordine del giorno si stabilisca un'unica ripartizione del tempo di parola, i gruppi comunicano al Presidente quale frazione del tempo loro assegnato sarà utilizzata per ogni singolo punto. Il Presidente vigila affinché tali tempi di parola siano rispettati.

 

3 bis.

Il resto del tempo riservato alla discussione non è preventivamente ripartito in modo specifico. Per contro, il Presidente invita i deputati a intervenire, come regola generale, per non più di un minuto assicurando, per quanto possibile, che intervengano alternativamente oratori di tendenze politiche diverse e di diversi Stati membri.

 

3 ter.

Su richiesta, può essere data precedenza d'intervento al presidente o al relatore della commissione competente e ai presidenti dei gruppi politici che prendono la parola a nome dei loro gruppi ovvero ai loro sostituti.

 

3 quater.

Il Presidente può concedere la parola ai deputati che indichino, mostrando un cartellino blu, che desiderano rivolgere ad un altro deputato, durante il suo intervento, un'interrogazione di durata non superiore a mezzo minuto, sempreché l'oratore sia d'accordo e sempreché il Presidente ritenga che ciò non perturbi lo sviluppo della discussione.

4.

La durata del tempo di parola è limitata a un minuto per gli interventi sul processo verbale, sulle mozioni di procedura, sulle modifiche al progetto di ordine del giorno definitivo o all'ordine del giorno.

4.

La durata del tempo di parola è limitata a un minuto per gli interventi sul processo verbale dei lavori , sulle mozioni procedurali e sulle modifiche al progetto definitivo di ordine del giorno o all'ordine del giorno.

 

4 bis.

Il Presidente, senza pregiudizio degli altri suoi poteri disciplinari, può far espungere dal resoconto integrale delle sedute gli interventi dei deputati che non hanno preliminarmente ottenuto la parola o che continuano a parlare oltre il tempo loro assegnato.

5.

Nella discussione su una relazione, alla Commissione e al Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l'intervento illustrativo del relatore. Alla Commissione, al Consiglio e al relatore può essere data nuovamente la parola, in particolare per replicare alle dichiarazioni dei deputati al Parlamento.

5.

Nella discussione su una relazione, alla Commissione e al Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l'intervento illustrativo del relatore. Alla Commissione, al Consiglio e al relatore può essere data nuovamente la parola, in particolare per replicare alle dichiarazioni dei deputati.

6.

Fatto salvo l'articolo 197 del trattato CE, il Presidente cerca di concordare con la Commissione e il Consiglio l'assegnazione alle due istituzioni di un tempo di parola adeguato.

6.

Fatto salvo l'articolo 197 del trattato CE, il Presidente cerca di concordare con la Commissione e il Consiglio l'assegnazione alle due istituzioni di un tempo di parola adeguato.

7.

I deputati che non hanno preso la parola nella discussione possono, al massimo una volta in ogni tornata, presentare una dichiarazione scritta che non superi le 200 parole e che sarà allegata al resoconto integrale della discussione.

7.

I deputati che non hanno preso la parola nella discussione possono, al massimo una volta in ogni tornata, presentare una dichiarazione scritta che non superi le 200 parole e che sarà allegata al resoconto integrale della discussione.

 

(Gli articoli 141 e 143 decadono)

Emendamento 32

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 150 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

 

Qualora siano presenti meno di cento deputati, il Parlamento non può decidere altrimenti quando vi sia obiezione di almeno un decimo dei deputati presenti.

Emendamento 33

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 156

Qualora gli emendamenti presentati a una relazione che dovrà essere esaminata in Aula siano più di 50, il Presidente, dopo aver consultato il presidente della commissione competente, può chiedere a quest'ultima di riunirsi per esaminarli . Gli emendamenti che in questa fase non siano approvati da un decimo dei deputati che compongono la commissione non possono essere posti in votazione in Aula.

1.

Qualora gli emendamenti e le richieste di votazione distinta o per parti separate presentati a una relazione che dovrà essere esaminata in Aula siano più di cinquanta, il Presidente, dopo aver consultato il presidente della commissione competente, può chiedere a quest'ultima di riunirsi per esaminare detti emendamenti o richieste . Gli emendamenti o le richieste di votazione distinta o per parti separate che in questa fase non siano approvati da un decimo dei deputati che compongono la commissione non sono posti in votazione in Aula.

Emendamento 34

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 157 – paragrafo 1

1.

Quando il testo da porre in votazione contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere la votazione per parti separate.

1.

Qualora il testo da porre in votazione contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi un proprio significato e/o un proprio valore normativo, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere la votazione per parti separate.

Emendamento 35

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 159 bis (nuovo)

 

Articolo 159 bis

Votazione finale

In sede di votazione su una proposta legislativa, che si tratti di una votazione unica e/o finale, il Parlamento vota per appello nominale ricorrendo al sistema di votazione elettronica.

Emendamento 36

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 160 – paragrafo 1

1.

Oltre ai casi previsti agli articoli 99, paragrafo 4, e 100, paragrafo 5, la votazione per appello nominale ha luogo qualora un gruppo politico o almeno quaranta deputati lo chiedano per iscritto la sera prima della votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza.

1.

Oltre ai casi previsti agli articoli 99, paragrafo 4, 100, paragrafo 5 e 159 bis , la votazione per appello nominale ha luogo qualora un gruppo politico o almeno quaranta deputati lo chiedano per iscritto la sera prima della votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza.

Emendamento 37

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 160 – paragrafo 2 – comma 1

2.

Si procede all'appello nominale per ordine alfabetico, cominciando con il nome del deputato designato dalla sorte. Il Presidente è chiamato a votare per ultimo.

2.

La votazione per appello nominale si svolge utilizzando il sistema di votazione elettronica. Qualora quest'ultimo non possa essere utilizzato per motivi tecnici, si procede all'appello nominale per ordine alfabetico, cominciando con il nome del deputato estratto a sorte. Il Presidente è chiamato a votare per ultimo.

Emendamento 38

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 162 – paragrafo 4 – comma 1

4.

Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da due a sei scrutatori estratti a sorte tra i deputati.

4.

Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da due a otto scrutatori estratti a sorte tra i deputati , salvo in caso di votazione elettronica .

Emendamento 39

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 172

1.

Il processo verbale di ogni seduta, contenente le decisioni del Parlamento e i nomi degli oratori, è distribuito almeno mezz'ora prima dell'inizio della parte pomeridiana della seduta successiva.

1.

Il processo verbale di ogni seduta, che illustra nei dettagli i lavori e le decisioni del Parlamento e i nomi degli oratori, è distribuito almeno mezz'ora prima dell'inizio della parte pomeridiana della seduta successiva.

Sono considerate decisioni, nell'ambito delle procedure legislative, ai sensi del presente paragrafo, anche tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento, anche in caso di reiezione finale della proposta della Commissione a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, o della posizione comune del Consiglio a norma dell'articolo 61, paragrafo 3.

Nell'ambito delle procedure legislative, sono considerate decisioni, ai sensi del presente articolo, anche tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento, anche in caso di reiezione finale della proposta della Commissione a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, o della posizione del Consiglio a norma dell'articolo 61, paragrafo 3.

I testi adottati dal Parlamento sono distribuiti separatamente. Se i testi di carattere legislativo adottati dal Parlamento contengono emendamenti, essi sono pubblicati in versione consolidata.

 

2.

All'inizio della parte pomeridiana di ogni seduta il Presidente sottopone all'approvazione del Parlamento il processo verbale della seduta precedente.

2.

All'inizio della parte pomeridiana di ogni seduta il Presidente sottopone all'approvazione del Parlamento il processo verbale della seduta precedente.

3.

Quando il processo verbale è oggetto di contestazione, il Parlamento decide, se del caso, circa la presa in considerazione delle modifiche richieste. Nessun deputato può intervenire sul processo verbale per più di un minuto.

3.

Quando il processo verbale è oggetto di contestazione, il Parlamento decide, se del caso, circa la presa in considerazione delle modifiche richieste. Nessun deputato può intervenire sul tema per più di un minuto.

4.

Il processo verbale, munito delle firme del Presidente e del segretario generale, viene depositato negli archivi del Parlamento. Deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il termine di un mese .

4.

Il processo verbale, munito delle firme del Presidente e del segretario generale, viene depositato negli archivi del Parlamento. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 40

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 172 bis (nuovo)

 

Articolo 172 bis

Testi approvati

1.

I testi approvati dal Parlamento sono pubblicati immediatamente dopo la votazione. Essi sono presentati al Parlamento unitamente al processo verbale della rispettiva seduta e sono conservati negli archivi del Parlamento.

2.

I testi approvati dal Parlamento sono oggetto di una messa a punto giuridico-linguistica sotto la responsabilità del Presidente. Qualora i testi in questione siano approvati in base ad un accordo raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio, tale messa a punto è effettuata dalle due istituzioni in stretta cooperazione e di comune accordo.

3.

Si applica la procedura di cui all'articolo 204 bis qualora, onde garantire la coerenza e la qualità del testo conformemente alla volontà espressa dal Parlamento, siano necessari adeguamenti che vadano al di là della correzione di errori tipografici o delle correzioni necessarie per assicurare la concordanza di tutte le versioni linguistiche, come pure la loro correttezza linguistica e coerenza terminologica.

4.

I testi adottati dal Parlamento ai sensi della procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE si presentano sotto forma di un testo consolidato. Qualora la votazione del Parlamento non sia basata su un accordo con il Consiglio, il testo consolidato individua tutti gli emendamenti approvati.

5.

Dopo la messa a punto, il Presidente e il Segretario generale appongono la firma in calce ai testi approvati, che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 41

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 175

Costituzione delle commissioni temporanee

Costituzione delle commissioni speciali

Su proposta della Conferenza dei presidenti il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni temporanee le cui attribuzioni, la cui composizione e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione; il mandato di tali commissioni non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza.

Su proposta della Conferenza dei presidenti il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni speciali le cui attribuzioni, la cui composizione e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione; il mandato di tali commissioni non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza.

Poiché ai sensi del presente regolamento le attribuzioni, la composizione e il mandato delle commissioni temporanee sono fissati contemporaneamente alla decisione con la quale dette commissioni sono costituite, il Parlamento non può in seguito decidere di modificare le loro attribuzioni, né per limitarle né per ampliarle.

Poiché ai sensi del presente regolamento le attribuzioni, la composizione e il mandato delle commissioni speciali sono fissati contemporaneamente alla decisione con la quale dette commissioni sono costituite, il Parlamento non può in seguito decidere di modificare le loro attribuzioni, né per limitarle né per ampliarle.

Emendamento 42

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 177 – paragrafo 1 – interpretazione (nuova)

 

La proporzionalità tra i gruppi politici non deve discostarsi dal numero intero più appropriato. Se un gruppo decide di non occupare seggi in seno a una commissione, i seggi in questione restano vacanti e le dimensioni della commissione sono ridotte del numero corrispondente. Non è ammesso lo scambio di seggi tra i gruppi politici.

Emendamento 43

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 179 – paragrafo 2

2.

Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, il problema della competenza viene sottoposto alla Conferenza dei presidenti entro quattro settimane lavorative dalla comunicazione in Aula del suo deferimento alla commissione. La Conferenza dei presidenti di commissione è informata e può formulare una raccomandazione alla Conferenza dei presidenti. Quest'ultima adotta una decisione entro sei settimane lavorative dalla sua consultazione. In caso contrario, la questione è iscritta all'ordine del giorno della tornata successiva affinché sia presa una decisione in merito .

2.

Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, il problema della competenza è sottoposto alla Conferenza dei presidenti entro quattro settimane lavorative dalla comunicazione in Aula del deferimento alla commissione. La Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro sei settimane in base a una raccomandazione formulata dalla Conferenza dei presidenti di commissione o, in assenza di questa, dal presidente di quest'ultima . Se la Conferenza dei presidenti non adotta una decisione entro il suddetto termine , la raccomandazione si considera approvata .

Emendamento 44

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 179 – paragrafo 2 – interpretazione (nuova)

 

I presidenti di commissione possono stringere accordi con altri presidenti di commissione per quanto riguarda l'assegnazione di un argomento a una determinata commissione, fatta salva, ove necessario, l'autorizzazione di una procedura con le commissioni associate di cui all'articolo 47.

Emendamento 45

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 182 bis (nuovo)

 

Articolo 182 bis

Coordinatori di commissione e relatori ombra

1.

I gruppi politici possono designare uno dei loro membri come coordinatore.

2.

I coordinatori di commissione sono convocati, se necessario, dal presidente della commissione per preparare le decisioni che quest'ultima dovrà adottare, segnatamente quelle relative alla procedura e alla nomina dei relatori. La commissione può delegare ai coordinatori il potere di adottare alcune decisioni, ad eccezione di quelle relative all'approvazione di relazioni, pareri o emendamenti. I vicepresidenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei coordinatori di commissione a titolo consultivo. I coordinatori si impegnano a trovare un consenso. Quando non sia possibile ottenerlo, essi possono decidere soltanto se dispongono di una maggioranza chiaramente rappresentativa di un'ampia maggioranza dei membri della commissione, tenendo conto delle rispettive dimensioni dei vari gruppi.

3.

I gruppi politici possono nominare, per ogni relazione, un relatore ombra per seguire i progressi della relazione in questione e trovare compromessi in seno alla commissione, a nome del gruppo. I loro nominativi sono comunicati al presidente della commissione. La commissione, su proposta dei coordinatori, può in particolare decidere di coinvolgere i relatori ombra nella ricerca di un accordo con il Consiglio nelle procedure di codecisione.

Emendamento 46

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 184

Il processo verbale di ogni riunione di commissione è distribuito a tutti i membri della commissione e sottoposto all'approvazione di questa in occasione della riunione successiva .

Il processo verbale di ogni riunione di commissione è distribuito a tutti i membri della commissione e sottoposto all'approvazione di questa.

Emendamento 47

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 186

Si applicano mutatis mutandis alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 143, paragrafo 1, 146, 148, da 150 a 153, 155, 157, paragrafo 1, 158, 159, 161, 162, da 164 a 167, 170, e 171.

Si applicano mutatis mutandis alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 16, 17, da 34 a 41, 140, 141, 143, paragrafo 1, 146, 148, da 150 a 153, 155, 157, paragrafo 1, 158, 159, 161, 162, da 164 a 167, 170, e 171.

Emendamento 48

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 188 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis.

Il presidente di una delegazione ha la possibilità di intervenire dinanzi ad una commissione quando nell'ordine del giorno di quest'ultima figuri una questione rientrante nell'ambito di competenza della delegazione. Ciò vale, in occasione delle riunioni di una delegazione, anche per il presidente o il relatore di tale commissione.

Emendamento 49

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 192 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.

Qualora la relazione tratti, in particolare, dell'applicazione o dell'interpretazione del diritto dell'Unione europea o di modifiche proposte al diritto vigente, la commissione competente per la materia trattata è associata a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 47, primo e secondo trattino. La commissione competente accetta senza votazione i suggerimenti relativi ad alcune parti della proposta di risoluzione pervenuti dalla commissione competente per la materia trattata che vertono sull'applicazione o sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea o su modifiche al diritto vigente. Se la commissione competente non accetta tali suggerimenti, la commissione associata può presentarli direttamente al Parlamento.

Emendamento 50

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 204 – lettera c bis (nuova)

 

c bis)

orientamenti e codici di condotta adottati dai vari organi del Parlamento (Allegati XVI bis, XVI ter e XVI sexies).


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