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Documento 62005TA0420

Causa T-420/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 7 ottobre 2009 — Vischim/Commissione (Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva clorotalonil — Iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE — Procedimento di valutazione — Direttiva 2005/53/CE — Ricorso di annullamento — Ricorso per carenza — Ricorso per risarcimento danni)

GU C 282 del 21.11.2009, pag. 38-38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 282/38


Sentenza del Tribunale di primo grado 7 ottobre 2009 — Vischim/Commissione

(Causa T-420/05) (1)

(Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva clorotalonil - Iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE - Procedimento di valutazione - Direttiva 2005/53/CE - Ricorso di annullamento - Ricorso per carenza - Ricorso per risarcimento danni)

2009/C 282/70

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vischim Srl (Cesano Maderno) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e L. Parpala, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, per quanto attiene all’iscrizione della sostanza attiva clorotalonil, della direttiva della Commissione 16 settembre 2005, 2005/53/CE, recante modifica della direttiva del Consiglio 91/414/CEE per includervi il clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241, pag. 51), una domanda di annullamento del rapporto di riesame del clorotalonil (documento SANCO/4343/2000 def. del 14 febbraio 2005), una domanda di dichiarazione di carenza e una domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Vischim Srl è condannata alle spese, comprese quelle attinenti ai procedimenti sommari.


(1)  GU C 36, dell’11.2.2006.


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