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Dokument 62008CA0088

Causa C-88/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof — Austria) — David Hütter/Technische Universität Graz (Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Discriminazione basata sull’età — Determinazione della remunerazione dei dipendenti a contratto statali — Esclusione dell’esperienza professionale acquisita anteriormente al compimento dei diciotto anni)

GU C 180 del 1.8.2009, S. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/15


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof — Austria) — David Hütter/Technische Universität Graz

(Causa C-88/08) (1)

(Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Discriminazione basata sull’età - Determinazione della remunerazione dei dipendenti a contratto statali - Esclusione dell’esperienza professionale acquisita anteriormente al compimento dei diciotto anni)

2009/C 180/24

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: David Hütter

Convenuta: Technische Universität Graz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione degli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Divieto di discriminazione in ragione dell’età — Normativa nazionale che esclude il computo di periodi di servizio prestati prima del compimento del diciottesimo anno di età nella determinazione della retribuzione degli agenti contrattuali

Dispositivo

Gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vanno interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, al fine di non sfavorire la formazione generale rispetto alla formazione professionale e di promuovere l’inserimento dei giovani apprendisti sul mercato del lavoro, esclude che siano presi in considerazione i periodi di lavoro svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della determinazione dello scatto nel quale vengono collocati i dipendenti a contratto del pubblico impiego di uno Stato membro.


(1)  GU C 128 del 24.5.2008.


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