EUR-Lex Der Zugang zum EU-Recht

Zurück zur EUR-Lex-Startseite

Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Dokument 62007CA0429

Causa C-429/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Inspecteur van de Belastingdienst/X BV [Politica di concorrenza — Artt. 81 CE e 82 CE — Art. 15, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Osservazioni scritte presentate dalla Commissione — Controversia nazionale relativa alla deducibilità fiscale di un’ammenda inflitta da una decisione della Commissione]

GU C 180 del 1.8.2009, S. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Inspecteur van de Belastingdienst/X BV

(Causa C-429/07) (1)

(Politica di concorrenza - Artt. 81 CE e 82 CE - Art. 15, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 - Osservazioni scritte presentate dalla Commissione - Controversia nazionale relativa alla deducibilità fiscale di un’ammenda inflitta da una decisione della Commissione)

2009/C 180/08

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam

Parti

Ricorrente: Inspecteur van de Belastingdienst

Convenuta: X BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Amsterdam — Interpretazione dell’art. 15, n. 3, del regolamento (CE) 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1) — Presentazione, da parte della Commissione, di osservazioni scritte nell’ambito di un procedimento nazionale concernente la deducibilità fiscale di un’ammenda imposta dalla Commissione

Dispositivo

L’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, deve essere interpretato nel senso che esso autorizza la Commissione delle Comunità europee a presentare d’ufficio osservazioni scritte all’organo giurisdizionale di uno Stato membro nell’ambito di una controversia relativa alla possibilità di dedurre dagli utili imponibili l’importo di un’ammenda, o parte di essa, inflitta dalla Commissione per violazione degli artt. 81 CE o 82 CE.


(1)  GU C 297 dell’8.12.2007.


nach oben