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Document 62009TN0045

    Causa T-45/09: Ricorso proposto il 30 gennaio 2009 — Al Barakaat International Foundation/Commissione

    GU C 153 del 4.7.2009, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.7.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 153/39


    Ricorso proposto il 30 gennaio 2009 — Al Barakaat International Foundation/Commissione

    (Causa T-45/09)

    2009/C 153/77

    Lingua processuale: lo svedese

    Parti

    Ricorrente: Al Barakaat International Foundation (Spånga, Svezia) (rappresentanti: avv.ti L. Silbersky e T. Olsson)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare il regolamento (CE) della Commissione n. 1190/2008, nella parte che concerne la Al-Barakaat International Foundation;

    condannare la Commissione alle spese del procedimento per un importo che viene determinato successivamente.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente chiede l’annullamento del regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2008, n. 1190, recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (1), in forza del quale la ricorrente resta nell'elenco delle persone, gruppi e entità ai quali si applica il congelamento di fondi e di altre risorse finanziarie conformemente al regolamento n. 881/2002 (2). Il regolamento n. 1190/2008 è stato adottato dopo la sentenza della Corte 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), che ha dichiarato nullo il precedente regolamento, contenente il nome della ricorrente.

    A sostegno delle sue allegazioni la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

    Eccesso di potere da parte della Commissione, in quanto l’obbligo di correggere i vizi nel procedimento amministrativo non conferirebbe alla Commissione il potere di modificare o completare la lista.

    Violazione dell’obbligo di motivazione, del principio di diligenza e dei diritti della difesa e di tutela giurisdizionale effettiva, in quanto la motivazione per cui la ricorrente resta nell’elenco mancherebbe di precise informazioni in merito all’asserito collegamento tra la ricorrente, da una parte, e Al-Qaida, Osama Bin Ladin e i Talibani, dall’altra.

    Violazione del principio d’irretroattività delle leggi, in quanto l’inclusione della ricorrente nell’elenco si baserebbe su eventi risalenti a 10 anni prima.

    Violazione del principio di proporzionalità, in quanto le misure di congelamento previste dal regolamento controverso costituirebbero un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da incidere sul diritto al rispetto della proprietà.


    (1)  GU L 322, pag. 25.

    (2)  Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9).


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